Decisione n. 2983/94/CECA della Commissione del 7 dicembre 1994 recante modifica della decisione n. 2-52 che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 08/12/1994 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0213
DECISIONE N. 2983/94/CECA DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1994 recante modifica della decisione n. 2-52 che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50, previa consultazione del Consiglio, considerando che la decisione n. 2-52 dell'Alta Autorità (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 3565/83/CECA della Commissione (2), fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50; considerando che il Consiglio, nella riunione del 24 novembre 1992, ha chiesto alla Commissione di procedere ad una riduzione graduale del prelievo, ai fini della sua eliminazione totale entro il 23 luglio 2002, data di scadenza del trattato CECA; considerando che, al fine di mantenere una gestione amministrativa semplice ed economica, ai sensi di quanto disposto al terzo comma dell'articolo 5 del trattato, e per poter gestire in modo efficace il prelievo nel periodo di transizione fino alla sua eliminazione, appare opportuno cambiare la frequenza delle dichiarazioni e dei pagamenti nonché aumentare la soglia di riscossione del prelievo; considerando che tali modifiche causeranno una perdita di entrate, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 4 della decisione n. 2-52 è modificato come segue: 1) Nel paragrafo 1, la cifra « 250 » è sostituita dalla cifra « 1 500 » ed il termine « mensile » è sostituito dal termine « trimestrale ». 2) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. A decorrere dal primo trimestre di produzione dell'anno 1995, i versamenti sono esigibili, sulla produzione di ciascun trimestre, il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre stesso ». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1995. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1994. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 3. (2) GU n. L 355 del 17. 12. 1983, pag. 19. (3) GU n. L 355 del 17. 12. 1983, pag. 19.