Regolamento (CE) n. 3331/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0054 - 0055
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0197
REGOLAMENTO (CE) N. 3331/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo e del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 6 e l'articolo 54, paragrafo 8, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione (4), in particolare l'articolo 15, considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità; considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede che la Commissione adotti ogni anno mediante un regolamento, applicabile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo, la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione; considerando che, di conseguenza, è necessario esprimere le descrizioni delle merci e le voci tariffarie contenute nel regolamento (CE) n. 2027/94 della Commissione, dell'8 agosto 1994, che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo (5) e nel regolamento (CEE) n. 3418/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo a decorrere dal 1o settembre 1988 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2032/94 (7), conformemente ai termini figuranti nella nomenclatura combinata; che tali adattamenti non implicano modifiche sostanziali; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2027/94 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, il testo del punto 6 della parte A è sostituito dal seguente: « 6) vino liquoroso, ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, dei seguenti codici NC: a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 ed ex 2204 29 84: 59,22 ECU/hl; b) ex 2204 21 87, ex 2204 21 88, ex 2204 21 89, ex 2204 21 91, ex 2204 21 92, ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 2204 29 87, ex 2204 29 88, ex 2204 29 89, ex 2204 29 91, ex 2204 29 92 ed ex 2204 29 94; aa) di 15 % vol che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l: 68,11 ECU/hl, bb) altri: 74,23 ECU/hl; c) ex 2204 21 95, ex 2204 21 96, ex 2204 21 97, ex 2204 21 98, ex 2204 29 95, ex 2204 29 96 ed ex 2204 29 98: 90,81 ECU/hl; d) ex 2204 21 99 ed ex 2204 29 99: 98,02 ECU/hl. » 2) All'articolo 1, il testo del punto 7 della parte A è sostituito dal seguente: « 7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204: a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 ed ex 2204 29 84: 59,82 ECU/hl; b) ex 2204 21 87, ex 2204 21 88, ex 2204 21 89, ex 2204 21 91, ex 2204 21 92, ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 2204 29 87, ex 2204 29 88, ex 2204 29 89, ex 2204 29 91, ex 2204 29 92 ed ex 2204 29 94: 63,96 ECU/hl; c) ex 2204 21 95, ex 2204 21 96, ex 2204 21 97, ex 2204 21 98, ex 2204 29 95, ex 2204 29 96 ed ex 2204 29 98: 77,39 ECU/hl; d) ex 2204 21 99 ed ex 2204 29 99: 85,58 ECU/hl. » Articolo 2 La tabella 22-02 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3418/88 è modificata come segue: 1. Il codice NC « 2204 21 25 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 79 »; 2. Il codice NC « 2204 21 29 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 80 »; 3. Il codice NC « 2204 21 35 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 83 »; 4. Il codice NC « 2204 21 39 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 84 »; 5. Il codice NC « 2204 21 41 » è sostituito dai codici NC « 2204 21 87 2204 21 88 2204 21 89 2204 21 91 2204 21 92 2204 21 93 »; 6. Il codice NC « 2204 21 49 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 94 »; 7. Il codice NC « 2204 21 51 » è sostituito dai codici NC « 2204 21 95 2204 21 96 2204 21 97 »; 8. Il codice NC « 2204 21 59 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 98 »; 9. Il codice NC « 2204 21 90 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 99 »; 10. Il codice NC « 2204 29 25 » è sostituito dai codici NC « 2204 29 62 2204 21 64 2204 21 65 »; 11. Il codice NC « 2204 29 29 » è sostituito dai codici NC « 2204 29 71 2204 21 72 2204 21 75 »; 12. Il codice NC « 2204 29 35 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 83 »; 13. Il codice NC « 2204 29 39 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 84 »; 14. Il codice NC « 2204 29 45 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 93 »; 15. Il codice NC « 2204 29 49 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 94 »; 16. Il codice NC « 2204 29 55 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 97 »; 17. Il codice NC « 2204 29 59 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 98 »; 18. Il codice NC « 2204 29 90 » è sostituito dal codice NC « 2204 29 99 »; Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42. (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1. (5) GU n. L 206 del 9. 8. 1994, pag. 3. (6) GU n. L 301 del 4. 11. 1988, pag. 10. (7) GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 1.