31994R3329

REGOLAMENTO (CE) N. 3329/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione per quanto riguarda il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0050 - 0051
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0195
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0195


REGOLAMENTO (CE) N. 3329/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede alcune modifiche per determinate ciliegie candite di cui al codice NC 2006 e alcune nocciole di cui al codice NC 2008;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3328/94 (5), ha stabilito, in base alla nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che è opportuno adattare anche tale nomenclatura tenendo conto della succitata modifica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, settore 12, i dati relativi ai codici NC 2006 e 2008 sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 13.

(3) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(5) Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

"" ID="1">« ex 2006 00> ID="2">Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):"> ID="2"> altre:"> ID="2"> aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %:"> ID="1">2006 00 31> ID="2"> Ciliegie> ID="3">2006 00 31 000"> ID="2"> altre:"> ID="1">ex 2006 00 99> ID="2"> altri:"> ID="2"> Ciliegie> ID="3">2006 00 99 100"> ID="1">ex 2008> ID="2">Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:"> ID="2"> Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:"> ID="1">ex 2008 19> ID="2"> altre, compresi i miscugli:"> ID="2"> in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:"> ID="2"> altri:"> ID="1">ex 2008 19 19> ID="2"> altri:"> ID="2"> Nocciole comuni (frutti della specie Corylus avellana), non compresi i miscugli> ID="3">2008 19 19 100"> ID="2"> in imballaggi immediati di contenuto uguale o inferiore a 1 kg:"> ID="2"> altri:"> ID="1">ex 2008 19 99> ID="2"> altri:"> ID="2"> Nocciole comuni (frutti della specie Corylus avellana) non compresi i miscugli> ID="3">2008 19 99 100 »">