31994R3304

Regolamento (CE) n. 3304/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 recante modifica di taluni regolamenti nel settore dei cereali e del riso a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 30/12/1994 pag. 0048 - 0048
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0155
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0155


REGOLAMENTO (CE) N. 3304/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 recante modifica di taluni regolamenti nel settore dei cereali e del riso a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (1), in particolare l'articolo 169, paragrafo 2,

considerando che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rende necessaria l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 479/88 della Commissione, del 22 febbraio 1988, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario comunitario annuo relativo a 2 500 t di malto non torrefatto di cui al codice NC 1107 10 99, originario della Finlandia e da essa proveniente (2), nonché l'adattamento dei seguenti regolamenti:

- regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione , del 29 luglio 1992, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso (3),

- regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/94 (5),

- regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime di prelievi all'importazione nel settore dei cereali (6), modificato dal regolamento (CE) n. 795/94 (7);

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione (8), le istituzioni dell'Unione possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 169 dell'atto di adesione e tali misure entrano in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 479/88 è abrogato.

2. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 nella zona II, lettera c) sono soppressi i termini « Svezia » e « Finlandia ».

3. All'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 1533/93 sono soppressi i termini « in Austria ».

4. Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1621/93 sono soppressi i riferimenti alla Svezia e alla Finlandia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austrta, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.

(2) GU n. L 49 del 23. 2. 1988, pag. 8.

(3) GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20.

(4) GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

(5) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

(6) GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36.

(7) GU n. L 92 del 9. 4. 1994, pag. 17.

(8) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 9.