Regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 30/12/1994 pag. 0037 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0163
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0163
REGOLAMENTO (CE) N. 3299/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto d'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (1), in particolare l'articolo 149, paragrafo 1, considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato d'adesione, le istituzioni dell'Unione europea possono adottare, prima dell'adesione, le misure conformi all'articolo 149, applicabili alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato; considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercto vitivinicolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (3), ha previsto le regole essenziali per la gestione del mercato in questo settore e in particolare, all'articolo 1, paragrafo 6, ha fissato la campagna viticola fra il 1o settembre e il 31 agosto; considerando che, in virtù del summenzionato atto d'adesione, l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applica in Austria contemporaneamente all'adesione; che, tuttavia, in tale Stato membro non possono più essere utilmente applicate durante la campagna in corso sostanziali misure di gestione del mercato; che è quindi opportuno rinviare alla prossima campagna l'applicazione delle misure di gestione del mercato; che, tuttavia, per consentire un'armoniosa transizione dal precedente regime nazionale al regime comunitario e garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo austriaco, è opportuno seguire l'andamento del mercato del vino in Austria; che l'impatto di tale distillazione dev'essere equivalente a quello che avrebbe avuto l'applicazione degli strumenti normali; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo. Articolo 2 Ferme restando le disposizioni transitorie specifiche dell'atto di adesione, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, che si trovano in territorio austriaco e non rispondono ai requisiti del titolo II, e agli articoli da 65 a 70 dello stesso regolamento, né a quelli dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4252/88 (4) e (CEE) n. 2332/92 (5), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/94 (6) possono essere commercializzati, esclusivamente in Austria, fino ad esaurimento delle scorte, qualora tali prodotti - siano originari dell'Austria e siano stati elaborati al più tardi entro il 31 agosto 1995, conformemente alla legislazione austriaca vigente prima dell'adesione, - siano stati importati in Austria prima dell'adesione, conformemente alla legislazione austriaca. Articolo 3 I diritti di reimpianto di viti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, acquisiti in Austria in base alla legislazione nazionale vigente prima dell'adesione, possono essere esercitati alle condizioni fissate dalla normativa comunitaria: - fino al termine della quattordicesima campagna successiva a quella durante la quale è stata effettuata l'estirpazione, se quest'ultima è avvenuta anteriormente al 1o settembre 1988; - fino al 31 agosto 2003, se l'estirpazione è avvenuta fra il 1o settembre 1988 e il 31 dicembre 1994. Articolo 4 Il titolo III del regolamento (CEE) n. 822/87 si applica a decorrere dalla campagna vitivinicola 1995/1996. Articolo 5 Al più tardi entro il 28 febbraio 1995 l'Austria comunica alla Commissione: - le quantità di mosto/succo di uve e di vino prodotte in Austria nella campagna 1994/1995, ripartite per tipo e colore del prodotto; - le quantità di mosto di uve e di vino detenute alla data del 31 agosto 1994 dai produttori e dai commercianti diversi dai rivenditori al minuto. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21. (2) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42. (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. (5) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 45.