Regolamento (CE) n. 3292/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che fissa, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 30/12/1994 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 7 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 7 pag. 0038
REGOLAMENTO (CE) N. 3292/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che fissa, per il 1995, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 164, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 164 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque dell'Oceano Atlantico soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM); considerando che occorre pertanto stabilire i principi ed alcune modalità a livello comunitario affinché ciascuno Stato membro possa assicurare la gestione delle attività di pesca delle navi che battono la sua bandiera; considerando che tali possibilità sono determinate, per le specie soggette al regime del totale catture ammissibile di (TAC) e delle quote, in funzione delle possibilità di pesca attribuite, e per le specie non soggette al regime del TAC e delle quote, tenendo conto della stabilità relativa e della necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni; considerando che le attività di pesca specializzata si esercitano entro gli stessi limiti quantitativi di quelli fissati per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle acque degli Stati membri della Comunità, ad eccezione del Portogallo; considerando che occorre stabilire le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca da parte delle navi di cui sopra; considerando che le attività di pesca considerate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 (1), nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 164, paragrafo 4 dell'atto di adesione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il numero delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, di cui all'articolo 164 del presente regolamento, nonché le relative modalità d'accesso, sono fissate come indicato in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995. Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente J. BORCHERT (1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. ALLEGATO CE - SPAGNA I. Pesca non specializzata >(1)"> ID="1">Nasello (Merluccius merluccius)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Palangaro, reti da traino (navi superiori a 100 tonnellate di stazza lorda)> ID="6">tutto l'anno "> ID="1">Rana pescatrice (Lophius piscatorius) (Lophius boudegassa)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Rete da traino> ID="6">tutto l'anno "> ID="1">Rombo giallo (Lepidorhombus whiffiagonis) (Lepidorhombus boscii)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Rete da traino> ID="4">10 (Francia)> ID="5">5 (2) (Francia)> ID="6">tutto l'anno "> ID="1">Scampi (Nephrops norvegicus)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Rete da traino> ID="6">tutto l'anno "> ID="1">Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)> ID="2">VIII, IX> ID="3">Rete da traino> ID="6">tutto l'anno"" > II. Pesca specializzata >(3)"> ID="1">Tutte> ID="2">VIII, IX> ID="3">Palangaro (palangresi inferiori a 100 tonnellate di stazza lorda)> ID="4">25> ID="5">10> ID="6">tutto l'anno"> ID="3">Lenze (navi inferiori a 50 tonnellate di stazza lorda)> ID="4">-> ID="5">64> ID="6">tutto l'anno"> ID="1">Acciuga (Engraulis encrasicholus) a titolo di pesca principale> ID="2">VIII> ID="3">Cianciolo> ID="5">40 (Francia)> ID="6">fra il 1o marzo e il 30 giugno"> ID="1">Acciuga (Engraulis encrasicholus) a titolo di pesca viva> ID="2">VIII> ID="3">Cianciolo> ID="5">20 (Francia)> ID="6">fra il 1o luglio ed il 31 ottobre"> ID="1">Sardina (Sardina pilchardus)> ID="2">VIII> ID="3">Gianciolo (navi inferiori a 100 tonnellate di stazza lorda)> ID="4">71 (Francia)> ID="5">40 (Francia)> ID="6">fra il 1o gennaio e il 28 febbraio e fra il 1o luglio e il 31 dicembre"" > >(4)"> ID="1">Tonnidi> ID="2">Illimitata> ID="3">VIII, IX> ID="4">Tutti tranne rete da imbrocco> ID="5">Illimitato> ID="6">tutto l'anno"" > (1) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna. (2) Numero totale per ogni Stato membro di navi tipo; si intende per nave tipo una nave di una potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). I tassi di conversione per le navi di un'altra potenza sono uguali a quelli definiti nell'articolo 158, paragrafo 2 dell'atto di adesione. (3) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna. (4) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.