31994R3283

Regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 34 pag. 0014
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 34 pag. 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 3283/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visti i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ed i regolamenti che sono stati adottati ai sensi dell'articolo 235 del trattato e che si applicano alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare le disposizioni di tali regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con le sole misure istituite da detti regolamenti,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2423/88 (2), il Consiglio ha istituito norme comuni relative alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità europea;

considerando che dette norme comuni sono state istituite in conformità degli obblighi internazionali esistenti, in particolare quelli derivanti dall'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in appresso denominato «GATT»), dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT (codice antidumping del 1979) e dall'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT (codice delle sovvenzioni e delle misure di compensazione);

considerando che i negoziati commerciali multilaterali conclusi nel 1994 hanno condotto alla stipula di nuovi accordi sull'applicazione dell'articolo VI del GATT e che quindi è opportuno modificare le norme comunitarie alla luce delle nuove disposizioni; che è inoltre consigliabile, vista la diversità delle nuove norme per il dumping e per le sovvenzioni, avere due normative comunitarie distinte e che, di conseguenza, le nuove norme in materia di sovvenzioni e di dazi compensativi sono fissate da un regolamento distinto;

considerando che, per l'applicazione di queste norme, è essenziale che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo GATT, la Comunità tenga conto della loro interpretazione da parte dei suoi principali partner commerciali;

considerando che il nuovo accordo sul dumping, ovvero l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in appresso l'«accordo antidumping del 1994»), contiene nuove norme circostanziate per quanto riguarda, tra l'altro, il calcolo del dumping, la procedura relativa all'apertura e allo svolgimento successivo delle inchieste, compresi gli aspetti inerenti all'accertamento e all'esame dei fatti, l'istituzione di misure antidumping e l'istituzione e la riscossione dei dazi provvisori, la durata e il riesame delle misure antidumping e la divulgazione delle informazioni relative alle inchieste antidumping; che, data la portata delle modifiche e ai fini dell'applicazione adeguata e trasparente delle nuove norme, è opportuno trasporre, per quanto possibile, le formulazioni del nuovo accordo nella legislazione comunitaria;

considerando che è opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che in tutti i casi dovrebbe essere basato sulle vendite rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore; che conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che le vendite sul mercato interno, essendo state effettuate in perdita, non possono essere prese in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alle restanti vendite oppure al valore calcolato oppure alle vendite a paesi terzi; che è inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento e che occorre fissare gli orientamenti inerenti alla definizione di tale fase e ai relativi metodi di ripartizione dei costi; che è inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore;

considerando che, per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene fissare le regole procedurali per la scelta del paese terzo da utilizzare con riferimento e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere stabilito su qualsiasi altra base equa;

considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che possono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato aperto;

considerando che, ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità, nonché fissare disposizioni specifiche riguardo alle circostanze in cui si devono applicare gli adeguamenti e alle relative modalità, tenendo presente che occorre evitare di duplicare gli adeguamenti; che è inoltre necessario stabilire che il confronto può essere effettuato utilizzando la media dei prezzi, anche se i singoli prezzi all'esportazione possono essere confrontati con la media del valore normale qualora i primi varino secondo cliente, regione o periodo di tempo;

considerando che è consigliabile fissare orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti per determinare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio notevole oppure minaccino di provocare pregiudizio; che, per dimostrare che il volume e i prezzi delle importazioni in questione sono responsabili del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nella Comunità;

considerando che è opportuno definire il termine «industria comunitaria» e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «parti collegate»; che occorre inoltre precisare che le azioni antidumping possono essere attuate nell'interesse dei produttori di una regione della Comunità e fissare gli orientamenti relativi alla definizione di regione;

considerando che è necessario stabilire chi abbia diritto a presentare una denuncia antidumping, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni in materia di dumping, pregiudizio e nesso di causalità che devono essere comunicate; che conviene inoltre specificare le procedure relative al rifiuto di accettazione delle denunce oppure all'apertura dei procedimenti;

considerando che è necessario stabilire le modalità con le quali alle parti interessate è data notifica delle informazioni richieste dalle autorità, nonché sono accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi; che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro limiti di tempo ben precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione; che è inoltre opportuno fissare le condizioni nelle quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare le loro osservazioni in merito; che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni;

considerando che è necessario stabilire le condizioni alle quali possono essere istituiti i dazi provvisori, precisando che tali dazi devono essere istituiti nel periodo compreso tra 60 giorni e 9 mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; che, per motivi amministrativi, occorre stabilire che in tutti i casi tali dazi possono essere istituiti dalla Commissione direttamente per un periodo di 9 mesi oppure per due periodi successivi di 6 e 3 mesi;

considerando che occorre stabilire le procedure relative all'accettazione di impegni tali da eliminare il dumping e il pregiudizio invece dell'istituzione di dazi provvisori o definitivi; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze della violazione o del ritiro di impegni e stabilire che possono essere istituiti dazi provvisori in casi di sospetta inosservanza degli impegni oppure qualora sia necessario effettuare un'inchiesta supplementare per completare le risultanze; che, ai fini dell'accettazione degli impegni, occorre considerare se gli impegni proposti e la loro applicazione non rischino di provocare un comportamento anticoncorrenziale;

considerando che è necessario stabilire procedimenti che devono essere chiusi, con o senza l'istituzione di misure, normalmente entro 15 mesi e comunque non oltre 18 mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta; che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di dumping è irrilevante oppure il pregiudizio è trascurabile e che è opportuno definire questi termini; che, qualora debbano essere istituite misure, è necessario stabilire le modalità di chiusura dell'inchiesta e precisare che le misure devono essere inferiori al margine di dumping qualora tale importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, nonché specificare il metodo di calcolo del livello delle misure in un caso di ricorso a tecniche di campionamento;

considerando che è necessario stabilire che i dazi provvisori possono essere riscossi a titolo retroattivo e precisare le circostanze che giustificano l'applicazione retroattiva dei dazi per evitare che sia pregiudicata l'efficacia delle misure definitive; che è inoltre necessario stabilire che i dazi possono essere applicati con effetto retroattivo in casi di violazione o di ritiro di impegni;

considerando che è necessario stabilire che le misure scadono dopo 5 anni, a meno che sia stata effettuata un'inchiesta relativa al riesame dalla quale risulti che esse devono essere mantenute in vigore; che è inoltre necessario stabilire che, quando sono presentati elementi di prova sufficienti relativi alla modifica delle circostanze, devono essere svolti riesami provvisori o inchieste per determinare se siano giustificate le restituzioni di dazi antidumping; che occorre inoltre precisare che, qualora sia necessario ricalcolare il margine di dumping con una ricostruzione del prezzo all'esportazione, i dazi non devono essere considerati come un costo sostenuto tra l'importazione e la rivendita se detti dazi incidono sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nella Comunità;

considerando che è necessario specificare che i prezzi all'esportazione e i margini di dumping possono essere sottoposti ad una nuova valutazione qualora il dazio sia stato assorbito dall'esportatore con una forma di compensazione e di conseguenza non incida sui prezzi dei prodotti soggetti alle misure nella Comunità;

considerando che l'accordo antidumping del 1994 non contiene disposizioni specifiche riguardo all'elusione delle misure antidumping, benché una decisione ministeriale distinta riconosca l'esistenza del problema e rimetta la questione al comitato antidumping del GATT; che, poiché i negoziati multilaterali non hanno sinora avuto alcun risultato e in attesa dell'esito del rinvio al comitato antidumping del GATT, è necessario introdurre nella legislazione comunitaria nuove disposizioni per far fronte a pratiche, quali il semplice assemblaggio nella Comunità oppure in un paese terzo, volte essenzialmente ad eludere le misure antidumping;

considerando che conviene autorizzare la sospensione delle misure antidumping qualora si riscontri una modifica provvisoria delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuna l'istituzione di tali misure;

considerando che è necessario stabilire che le importazioni sottoposte all'inchiesta possono essere soggette a registrazione al momento dell'importazione, ai fini della successiva applicazione di misure;

considerando che, ai fini di una corretta applicazione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino gli scambi relativi alle importazioni dei prodotti sottoposti alle inchieste e soggette alle misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento;

considerando che è necessario stabilire che il comitato consultivo deve essere regolarmente sentito in determinate fasi dell'inchiesta; che il comitato deve essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione;

considerando che è opportuno stabilire che possono essere svolte visite di verifica per controllare le informazioni presentate in materia di dumping e di pregiudizio, ancorché tali visite dovrebbero essere condizionate dal ricevimento di risposte adeguate ai questionari;

considerando che è necessario stabilire che, nei casi in cui il numero di parti o di operazioni è elevato, si ricorre a tecniche di campionamento affinché sia possibile concludere l'inchiesta entro i termini fissati;

considerando che è necessario stabilire che nei confronti delle parti che non collaborano in misura sufficiente possono essere usate altre informazioni che implichino un trattamento meno favorevole di quello che le parti avrebbero ricevuto se avessero collaborato;

considerando che occorre provvedere al trattamento di informazioni riservate per evitare di divulgare i dati comunicati dalle parti in via riservata;

considerando che è necessario stabilire che le parti interessate che hanno i requisiti richiesti possono essere informate dei fatti e delle considerazioni principali, specificando che tali informazioni, fermo restando il processo decisorio della Commissione, devono essere comunicate in tempo utile affinché le parti possano difendere i loro interessi;

considerando che appare opportuno prevedere un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni in merito all'interesse della Comunità, compreso l'interesse dei consumatori e fissare i termini per la presentazione di tali osservazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate;

considerando che è assolutamente necessario collegare l'applicazione dei limiti di tempo alla creazione delle necessarie strutture amministrative all'interno dei servizi della Commissione; che il Consiglio deve pertanto precisare, con una decisione da adottare a maggioranza qualificata entro il 1o aprile 1995, a decorrere da quale data si applicano detti limiti di tempo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Principi 1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.

3. Il paese esportatore è di norma il paese d'origine ed eventualmente un paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente nel paese di esportazione oppure quando in quest'ultimo non esiste alcuna produzione né sono applicati prezzi comparabili.

4. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, ovvero simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

Articolo 2

Determinazione del dumping A. VALORE NORMALE 1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore.

a) Qualora l'esportatore del paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può essere stabilito in base ai prezzi di altri venditori o produttori.

b) Si può considerare che i prezzi tra le parti apparentemente collegate oppure vincolate da un accordo di compensazione sono stati determinati nel corso di normali operazioni commerciali e che quindi possono essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale collegamento non incide sui prezzi.

2. Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume delle vendite del prodotto in questione alla Comunità. Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, tra l'altro quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato.

3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure quando tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, a causa di una particolare situazione di mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, al quale si aggiunge un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali vendite siano rappresentative.

4. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore oppure ad un paese terzo che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo e quindi si può non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, sotanto se tali vendite sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono il recupero dei costi entro un congruo periodo di tempo.

a) Si ritiene che i prezzi inferiori ai costi al momento della vendita consentano il recupero dei costi in un congruo periodo di tempo se sono superiori alla media ponderata dei costi nel periodo dell'inchiesta.

b) Per periodo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a 6 mesi. Si ritiene che le vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi consistenti entro tale periodo se viene accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il 20 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale.

5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, i costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

a) Sono presi in considerazione tutti gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono stati sempre utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente paragrafo, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura.

b) Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, vengono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano investimenti supplementari e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell'inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo in questione, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, lettera a). La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all'esportatore interessato e non deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per questo adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni relative ad una base di avviamento che si estende oltre detto periodo vengono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro 3 mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta.

6. Ai fini dei paragrafi da 1 a 7, gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nel corso di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell'esportatore o del produttore soggetti all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

i) la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del paese d'origine;

ii) gli importi effettivamente sostenuti dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;

iii) qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

7. Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato, in particolare da quelli cui si applica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (1), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore calcolato in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità oppure, qualora queste soluzioni non siano applicabili, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

a) Ai fini del presente paragrafo, un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili comunicate al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei limiti di tempo e, se lo si ritiene opportuno, può essere utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

b) Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno 10 giorni di tempo per presentare le loro osservazioni.

B. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE 8. Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto dal paese esportatore alla Comunità.

9. Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere calcolato in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa.

a) In questi casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile al livello franco frontiera comunitaria, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.

b) I costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno della Comunità, che sia collegata all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel paese importatore per l'importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti.

C. CONFRONTO 10. Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate per quanto possibile contemporaneamente, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati.

a)Caratteristiche fisiche Viene effettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L'importo dell'adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza.

b)Oneri all'importazione e imposte indirette Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità.

c)Sconti, riduzione e quantitativi Viene applicato un adeguamento per le differenze inerenti agli sconti e alle riduzioni, compresi quelli accordati per le differenze tra i quantitativi, a condizione che siano adeguatamente quantificati e direttamente collegati alle vendite in questione. Può essere effettuato un adeguamento anche per gli sconti e le riduzioni differiti, a condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente seguita in precendenza, quale l'osservanza delle condizioni richieste per ottenere gli sconti o le riduzioni.

d)Stadio commerciale Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite OEM (original equipment manifacturer), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati, risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello calcolato, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, come è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.

e)Trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori Viene applicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell'esportatore ad un acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Sono comprese le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie.

f)Imballaggio Si applica un adeguamento per tener conto delle differenze relative ai rispettivi costi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto.

g)Credito Si applica un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di questo fattore nella determinazione dei prezzi applicati.

h)Servizio d'assistenza Viene effettuato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi, a norma della legge oppure in conformità del contratto di vendita.

i)Commissioni Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.

j)Conversione valutaria Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in questione, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine se questi documenti stabiliscono le effettive condizioni di vendita. Non si deve tener conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori hanno un termine di 60 giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.

D. MARGINE DI DUMPING 11. Fatte salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accettata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nella Comunità per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all'utilizzazione delle tecniche di campionamento in conformità con l'articolo 17.

12. Per margine di dumping si intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata.

Articolo 3

Determinazione del pregiudizio 1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo indicazione contraria, un pregiudizio notevole oppure la minaccia di pregiudizio notevole a danno dell'industria comunitaria, oppure un sensibile ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.

2. La determinazione del pregiudizio si basa su prove dirette positive e implica un esame obiettivo a) del volume delle importazioni in oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario e b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.

3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi deve essere esaminato se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedire sensibili aumenti che altrimenti sarebbero stati applicati. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

4. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3 e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e che b) la valutazione cumulativa delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

5. L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria interessata deve comprendere una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l'entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività dell'utile sul capitale investito. Devono essere valutati i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla reperibilità di capitali o investimenti. L'elenco non è esauriente, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata notevole.

7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, devono essere esaminati i fattori noti che contemporaneamente provocano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitarie e la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

8. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell'industria comunitaria del prodotto simile quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere determinata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente.

a) Per determinare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, devono essere presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:

i) un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

ii) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nella Comunità, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

iii) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e iv) la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.

b) Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, in sé, una base di giudizio determinante, ma in presenza di tutti i fattori considerati si può concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.

Articolo 4

Definizione di industria comunitaria 1. Ai fini del presente regolamento per «industria comunitaria» si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:

i) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di dumping, l'espressione «industria comunitaria» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

ii) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddiviso in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se a) i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato e b) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità. In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda.

3. Qualora per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 8 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse comunitario delle misure, occorrerà attribuire una particolare importanza all'interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8.

Articolo 5

Apertura del procedimento 1. Salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria.

a) La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta. Si ritiene che una denuncia sia stata presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

b) Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:

i) identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

ii) descrizione completa del prodotto assertivamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto in questione;

iii) informazioni sui prezzi ai quali il prodotto in questione è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei paesi di origine o di esportazione (oppure, secondo il caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi oppure sul valore calcolato del prodotto), nonché informazioni sui prezzi all'esportazione oppure, secondo il caso, sui prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità;

iv) informazioni relative all'andamento del volume delle importazioni assertivamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, elencati all'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 5.

3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

4. Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se è stato accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. Si ritiene che la denuncia sia presentata dall'industria comunitaria o per suo conto se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente effettuano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria.

5. Le autorità, se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, evitano di divulgare la relativa denuncia. Tuttavia, dopo aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata e prima di avviare l'inchiesta, esse devono informare il governo del paese esportatore interessato.

6. Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta, senza aver ricevuto una denuncia scritta dall'industria comunitaria o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

7. Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio. La denuncia deve essere respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare un ulteriore procedimento. In base a tale articolo, non verranno avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo comunitario.

8. Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

9. Se, dopo la consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio del procedimento, la Commissione inizia il procedimento entro 45 giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.

10. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

11. La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 agli esportatori interessati e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta è fornito unicamente alle autorità del paese esportatore e alle relative associazioni di categoria.

12. L'inchiesta antidumping non osta alle procedure di sdoganamento.

Articolo 6

Svolgimento dell'inchiesta 1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a livello comunitario. L'inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, deve essere scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si ritiene ricevuto una settimana dopo la data alla quale è stato spedito all'esportatore oppure trasmesso alla competente rappresentanza diplomatica del paese esportatore. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei limiti di tempo fissati per l'inchiesta e a condidzione che le parti interessate abbiano validi motivi, riguardo alla loro situazione particolare, per chiedere tale proroga.

3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare le richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse generale o sono richieste da uno Stato membro la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.

4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, gli operatori commerciali ed i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare le richieste della Commissione. Alcuni funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l'articolo 5, paragrafo 10, saranno sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero avere interesse all'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

6. Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei paesi esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10 e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

7. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che devono essere prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

8. Salvo nei casi di cui all'articolo 18, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.

9. Per i procedimenti iniziati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta verrà conclusa, ove possibile, entro un anno. Comunque, tale inchiesta sarà conclusa in ogni caso entro 15 mesi dall'inizio, conformemente agli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 8 per gli impegni o agli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 9 per l'azione definitiva.

Articolo 7

Misure provvisorie 1. Possono essere applicate misure provvisorie qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità con l'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e l'interesse della Comunità richieda un'azione per evitare tale pregiudizio. Le misure provvisorie devono essere istituite non prima di 60 giorni e non oltre 9 mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

2. L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e deve essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

3. Le misure provvisorie hanno la forma di una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità deve essere subordinata alla costituzione di tale garanzia.

4. La Commissione applica le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono al più tardi 10 giorno dopo la notifica della decisione della Commissione agli Stati membri.

5. Quando l'azione immediata della Commissione è chiesta da uno Stato membro e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se è opportuno istituire un dazio provvisorio antidumping.

6. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di tutte le decisioni prese in applicazione del presente articolo. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una diversa decisione.

7. I dazi provvisori sono istituiti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere istituiti per un periodo di nove mesi. Tuttavia i dazi possono essere prorogati o istituiti per un periodo di 9 mesi unicamente se gli esportatori che effettuano una percentuale notevole degli scambi in questione lo richiedono o non fanno obiezione ad una notifica della Commissione.

Articolo 8

Impegni 1. Le inchieste possono essere chiuse senza l'imposizione di dazi provvisori o definitivi se l'esportatore assume volontariamente un impegno soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping nella zona in questione, sempreché la Commissione, previa consultazione, concluda che il pregiudizio provocato dal dumping è eliminato. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

2. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non deve pregiudicare la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli da essi offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 20, paragrafo 5 per la presentazione delle osservazioni.

3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori interessati devono essere comunicati i motivi per i quali si intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto devono essere specificati nella decisione definitiva.

4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate.

5. In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l'inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere l'inchiesta. L'inchiesta è chiusa se entro un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.

6. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio è normalmente completata. In tal caso, se si conclude che il dumping o il pregiudizio non esistono, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di dumping e di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga rispettato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esitenza di dumping o di pregiudizio, l'impegno continua ad essere applicato conformemente alle condizioni in esso fissate e alle disposizioni del presente regolamento.

7. La Commissione chiede agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 394R3283.18. Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 11 si ritiene che tali impegni abbiano effetto a decorrere dalla data alla quale è conclusa l'inchiesta nei confonti del paese esportatore.

9. In caso di violazione o di ritiro di un impegno, può essere istituito un dazio definitivo, a norma dell'articolo 9, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta in seguito alla quale è stato accettato l'impegno, a condizione che l'inchiesta sia stata conclusa con la determinazione definitiva del dumping e del pregiudizio e che l'esportatore interessato, salvo i casi di ritiro dell'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

10. A norma dell'articolo 7, può essere istituito, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle informazioni più attendibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di ritiro o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.

Articolo 9

Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure e istituzione di dazi definitivi 1. In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

2. Qualora, previa consultazione, non si ritenga necessario adottare misure di difesa e se il comitato consultivo non fa obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento è chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

3. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio è di norma considerato irrilevante se le importazioni in questione sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2 %, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l'inchiesta quando il margine è inferiore al 2 % per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il paese in questione a norma dell'articolo 11.

4. Quando dalla constatazione definitiva dai fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione a norma dell'articolo 21, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. Se è stato istituito un dazio provvisorio, la proposta relativa all'azione definitiva deve essere presentata al Consiglio al più tardi un mese prima della scadenza dei dazi. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio; indipendentemente dalla provenienza, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento. Il regolamento indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, il nome del paese interessato.

6. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18. Le autorità devono applicare dazi o valori normali individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17.

Articolo 10

Retroattività 1. Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti che sono immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni prese a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 4, a seconda dei casi, fatte salve le eccezioni specificate nel presente regolamento.

2. Se è stato istituito un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall'istituzione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non si intende per pregiudizio un ritardo sensibile nella costituzione di un'industria comunitaria, né una minaccia di notevole pregiudizio, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un notevole pregiudizio. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del sensibile ritardo.

3. Se il dazio antidumping definitivo è superiore al dazio provvisorio la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.

4. Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, che la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni e i) che esista, per il prodotto in questione, un precedente già causa di pregiudizio per un periodo prolungato o che l'importatore sia oppure dovesse essere informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio addotto o accertato e ii) che, oltre al livello delle importazioni che hanno provocato pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rilevi un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

5. In caso di violazione o di ritiro di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi in conformità del presente regolamento a prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o del ritiro dell'impegno.

Articolo 11

Durata, riesami e restituzioni 1. Le misure antidumping rimangono in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping che è causa di pregiudizio.

2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo 5 anni a decorrere dalla data alla quale sono state istituite oppure dopo 5 anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, a meno che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza delle misure in questione implica il rischio che il dumping e il pregiudizio continuino oppure si ripetano. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure a richiesta dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure rimangono in vigore in attesa dell'esito del riesame.

a) L'esame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che, in caso di abolizione delle misure, il dumping e il pregiudizio potrebbero continuare o ripetersi. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, la continuazione del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping tali da provocare pregiudizio.

b) Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare le loro osservazioni in merito. Ai fini dell'elaborazione delle conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente convalidati, che sono stati presentati in merito alla probabilità che, in seguito all'abolizione delle misure, il dumping e il pregiudizio continuino o si ripetano.

c) A norma del presente paragrafo, un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori comunitari, non oltre 3 mesi prima della fine del periodo di 5 anni, possono presentare una domanda di riesame in conformità del paragrafo 2, lettera a). Deve inoltre essere pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

3. Se è necessario, può essere svolto un riesame relativo all'opportunità di continuare a mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, in seguito ad una domanda presentata da qualsiasi esportatore o importatore oppure dai produttori comunitari, che contenga sufficienti elementi di prova per giustificare l'esigenza di tale riesame provvisorio.

a) Un riesame provvisorio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che l'applicazione delle misure non è più necessaria per eliminare il dumping oppure che in caso di abolizione o di modifica delle misure il pregiudizio non continuerebbe né si ripeterebbe oppure che le misure in vigore non sono, o non sono più sufficienti per agire contro il dumping causa del pregiudizio.

b) Nello svolgimento delle inchieste iniziate a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure in vigore realizzino l'obiettivo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3 del presente regolamento. A questo proposito si deve tener conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente convalidati nella conclusione definitiva.

4. Viene inoltre svolto un riesame per determinare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori dei paesi soggetti a misure che non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.

a) Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in questione e di aver effettuato esportazioni nella Comunità dopo il suddetto periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità.

b) Il riesame relativo ai nuovi esportatori deve essere avviato e svolto rapidamente dopo che è stato sentito il comitato consultivo e che i produttori comunitari hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni. Il regolamento della Commissione che inizia il riesame abroga il dazio in vigore nei confronti dei nuovi esportatori interessati modificando il regolamento che istituisce il dazio e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 affinché, qualora il riesame si concluda con la determinazione dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame.

c) Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dazi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

5. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai limiti di tempo, si applicano ai riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Tali riesami si svolgono rapidamente e devono di norma essere conclusi entro 12 mesi dalla data alla quale sono stati avviati.

6. La Commissione inizia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, mantenute in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4 dall'istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualore le misure siano abrogate nei confronti dei singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese in questione a norma del presente articolo.

7. Se un riesame svolto a norma del paragrafo 3 è in corso al termine del periodo di applicazione delle misure definito nel paragrafo 2, tale riesame riguarda anche le circostanze di cui al paragrafo 2.

8. Nonostante il paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione dei dazi riscossi se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato oppure che è stato ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

a) Per chiedere le restituzione dei dazi antidumping, gli importatori presentano una domanda alla Commissione attraverso lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro 6 mesi dalla data alla quale le autorità competenti hanno debitamente definito l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

b) Si ritiene che una domanda di restituzione sia sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. La domanda deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione nella Comunità per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore dalla quale risulti che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo periodo di tempo, la domanda è respinta.

c) Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame provvisorio e le risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi devono essere effettuate di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il pagamento delle restituzioni autorizzate deve essere effettuato dagli Stati membri entro 90 giorni dalla decisione suddetta.

9. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, in particolare nei paragrafi 11 e 12 e nell'articolo 17 del presente regolamento.

10. Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi all'esportazione in conformità dell'articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all'esportazione è calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non viene detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente inserito nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità.

Articolo 12

1. Se l'industria comunitaria presenta informazioni sufficienti per dimostrare che le misure non hanno provocato alcuna variazione, oppure che hanno provocato variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità, l'inchiesta può essere riaperta previa consultazione per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti.

2. Durante l'inchiesta avviata a norma del presente articolo gli esportatori, gli importatori e i produttori della Comunità hanno la possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita e ai successivi prezzi di vendita e, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3, i prezzi all'esportazione sono rivalutati in conformità con l'articolo 2 e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti. Se si ritiene che la mancanza di variazioni dei prezzi nella Comunità sia dovuta al calo dei prezzi all'esportazione, avvenuto prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione.

3. Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta della Commissione, modifica le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione.

4. Le disposizioni pertinenti dell'articolo 5 e dell'articolo 6 si applicano ai riesami eseguiti a norma del presente articolo, salvo che tali riesami si svolgano rapidamente e siano di norma conclusi entro 6 mesi a decorrere dalla data alla quale è stata riaperta l'inchiesta.

5. In conformità del presente articolo le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Qualora l'inchiesta implichi un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere sottoposte a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, in attesa dell'esito dell'inchiesta.

Articolo 13

Elusione 1. L'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni di prodotti simili, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende sussistere un'elusione in presenza di una modifica dell'andamento degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una causa legittima, né una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio e tali da indebolire gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e di quantitativi dei prodotti simili, ove vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

2. Si ritiene che operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo eludano le misure in vigore se:

i) le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del paese soggetto alla misura;

ii) il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; non si ritiene tuttavia che si tratti di elusione se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione e iii) gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi del prodotto simile assemblato, ove vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo quando la domanda contiene elementi di prova sufficienti sui fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste, dopo che è stato sentito il comitato consultivo, è decisa da un regolamento della Commissione che stabilisce inoltre se autorità doganali debbano sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 oppure chiedere garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro 9 mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la decisione è presa dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione, a decorrere dalla data alla quale è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 oppure sono state chieste le garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.

4. Non sono soggetti alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura i prodotti che sono accompagnati da un certificato doganale che attesti che l'importazione dei prodotti in questione non costituisce una forma di elusione. Detti certificati sono rilasciati agli importatori che presentano una domanda scritta dalle autorità che siano state autorizzate da una decisione della Commissione, previa consultazione oppure dalla decisione del Consiglio che istituisce le misure. I certificati sono validi per il periodo e alle condizioni in essi fissati.

5. Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 14

Disposizioni generali 1. I dazi antidumping provvisori o definitivi sono istituiti da un regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento che li istituisce. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

2. I regolamenti che istituiscono dazi antidumping provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tali regolamenti o decisioni devono tra l'altro contenere, fermo restando che le informazioni riservate devono essere tutelate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e un riassunto dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.

3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), possono essere adottate nel presente regolamento o a norma di quest'ultimo.

4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese, previa consultazione, con una decisione della Commissione per un periodo massimo di nove mesi. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni e che tali osservazioni siano state prese in considerazione. Le misure possono essere ripristinate in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5. La Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito ad una domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti per giustificare tale azione. La registrazione è decisa da un regolamento, che deve precisare gli scopi dell'azione e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali future obbligazioni. Le importazioni non possono essere soggette a registrazione per un periodo superiore a 9 mesi.

6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

Articolo 15

Consultazioni 1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si svolgono nell'ambito di un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si effettuano immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque entro un periodo di tempo che consenta di rispettare i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.

3. Qualora sia necessario, si può procedere alle consultazioni con procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest'ultima possa svolgersi entro un termine che consenta di rispettare i limiti di tempo fissati dal presente regolamento.

4. Le consultazioni riguardano in particolare:

i) l'esistenza del dumping e i metodi da utilizzare per fissare il margine di dumping;

ii) l'esistenza e l'entità del pregiudizio;

iii) il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio;

iv) le misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire il pregiudizio causato dal dumping oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.

Articolo 16

Visite di verifica 1. La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata entro i termini fissati la visita di verifica può non essere svolta.

2. Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni da parte dei rappresentanti dei paesi in questione, che devono essere debitamente informati. Non appena ha ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

3. Le imprese interessate devono essere informate sulla natura generale delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

4. Nelle inchieste svolte in conformità del presente paragrafo la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

Articolo 17

Campionamento 1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane della data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

3. Qualora l'esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, deve comunque essere determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la conclusione dell'inchiesta entro i termini fissati.

4. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18.

Articolo 18

Mancata collaborazione 1. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i limiti di tempo fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate devono essere informate delle conseguenze della mancata collaborazione.

2. La mancanza di una risposta su supporto informatico non deve essere considerata come una forma di mancata collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi ingiustificati.

3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini fissati, siano verificabili e la parte interessata abbia agito come meglio poteva.

4. Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti deve essere immediatamente informata del motivo e avere la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni devono essere resi noti ed indicati nelle eventuali risultanze pubblicate.

5. Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei limiti di tempo fissati per l'inchiesta, tali informazioni devono essere verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

6. L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

Articolo 19

Trattamento riservato 1. Le informazioni che sono di per sé stesse riservate (per esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte, comunicando i motivi che giustificano tale impossibilità.

3. Se si ritiene che la domanda di trattamento riservato non sia giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazione possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla pubblicazione dei fatti su cui le autorità comunitarie si sono basate qualora essa sia necessaria per giustificare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro dati riservati.

5. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni svolte a norma dell'articolo 15 o i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono divulgate, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

Articolo 20

Divulgazione di informazioni 1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

3. Le domande di informazioni a norma del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto ed essere ricevute, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

4. Le informazioni sono comunicate per iscritto, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, il più rapidamente possibile e comunque entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, a norma dell'articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi ultimi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5. Le osservazioni presentate dopo la comunicazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, in ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a 10 giorni.

Articolo 21

Interesse della Comunità 1. A norma del presente regolamento, per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità devono essere valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità deve essere presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità.

2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini specificati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, che possono presentare le loro osservazioni in merito.

3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande devono essere presentate entro i termini fissati nel paragrafo 2 e precisare i motivi, in termini di interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono essere ricevute entro un mese a decorrere dall'applicazione delle misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, che possono presentare osservazioni in merito.

5. La Commissione esamina le informazioni presentate correttamente e decide in che misura esse sono rappresentative. I risultati di questa analisi e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto del parere espresso dal comitato ai fini di eventuali proposte a norma dell'articolo 9.

6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni devono essere comunicate per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.

7. A norma del presente articolo le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sono sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

Articolo 22

Disposizioni finali Il presente regolamento non osta all'applicazione:

i) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi;

ii)dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e del regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (2), e del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3); le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostano all'applicazione dei dazi antidumping;

iii) di misure speciali, purché non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

Articolo 23

Abrogazione della normativa vigente Il regolamento (CEE) n. 2423/88 è abrogato. I riferimenti fatti a detto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995. Esso si applica ai procedimenti, alle inchieste di riesame provvisorio iniziate dopo il 1o settembre 1994 e alle inchieste di riesame in previsione della scadenza per le quali l'avviso dell'imminente scadenza delle misure è stato pubblicato dopo la stessa data. Tuttavia, per i procedimenti iniziati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, le disposizioni relative ai limiti di tempo si applicano dopo la data che sarà specificata dal Consiglio in una decisione da adottarsi a maggioranza qualificata entro il 1o aprile 1995, in base ad una proposta che la Commissione presenterà al Consiglio non appena saranno disponibili le necessarie risorse di bilancio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER

(1) Parere reso il 14 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 521/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 7) e dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(1) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione (GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1).

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/87 della Commissione (GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44).