Regolamento (CE) n. 3272/94 della Commissione, del 27 dicembre 1994, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 339 del 29/12/1994 pag. 0058 - 0059
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 16 pag. 0075
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 16 pag. 0075
REGOLAMENTO (CE) N. 3272/94 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 1994 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3176/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 56. (3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. ALLEGATO "" ID="1">1. Sfera di acciaio rivestita di gomma siliconata, avente le seguenti caratteristiche:> ID="2">8473 30 90> ID="3">La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8473, 8473 30 e 8473 30 90."> ID="1">-durezza in shore (tipo A) = 70 ± 5;"> ID="1">- rilievo della giunzione dello stampo non superiore a 0,05 mm;"> ID="1">- diametro non superiore a 22 mm;"> ID="1">- peso totale di 31 g (± 1 g),"> ID="1">concepita per essere utilizzata nella fabbricazione di un puntatore (detto « computer mouse »)."> ID="1">2. Dischetto magnetico sul quale è registrato un segnale analogico (di tipo onda) durante il processo di fabbricazione al solo fine del controllo qualitativo della superficie magnetica.> ID="2">8523 20 90> ID="3">La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8523, 8523 20 e 8523 20 90."> ID="3">Tenuto conto che il segnale analogico in questione non può essere oggetto di altre utilizzazioni, non può essere considerato come registrato ai sensi del codice NC 8524."> ID="1">3. Scatola di connessione per sistemi televisi via cavo consistente in una scatola di metallo (circa 10 × 10 × 7 cm), munita di aperture per l'entrata di cavi e serrafili. La scatola contiene un circuito elettrico fornito di alcuni elementi elettrici quali bobine, trasformatori, resistenze, condensatori e collegamenti. La funzione della scatola di connessione è di ridurre la tensione del segnale che alimenta il televisore attraverso il cavo e di impedire, tramite un filtro, che la tensione di alimentazione degli amplificatori raggiunga il televisore.> ID="2">8543 80 80> ID="3">La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8543, 8543 80 e 8543 80 80."> ID="3">La scatola di connessione non è, per costruzione e funzione, un apparecchio per la diramazione o il collegamento di circuiti elettrici ai sensi della voce 8536. Benché utilizzata nei sistemi televisivi, si tratta di un apparecchio elettrico con funzione specifica.">