31994R3269

Regolamento (CE) n. 3269/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto riguarda le misure specifiche di transizione applicabili all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 29/12/1994 pag. 0046 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0138
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0138


REGOLAMENTO (CE) N. 3269/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto riguarda le misure specifiche di transizione applicabili all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 29, l'articolo 149, paragrafo 1 e l'articolo 150, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (2), in particolare gli articoli 4 b e 4 d,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del trattato di adesione, le istituzioni dell'Unione europea possono adottare, prima dell'adesione, le misure di cui all'articolo 149 dell'atto e tali misure acquistano efficacia con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2526/94 (4), ha stabilito le modalità di applicazione relative ai regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68; che l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia rende necessaria l'adozione di misure specifiche di adattamento e di transizione;

considerando che è opportuno permettere alla Svezia di non applicare la definizione comunitaria di vacca nutrice nel corso di un periodo transitorio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo:

« Articolo 59 bis

Misure transitorie applicabili in Austria, Finlandia e Svezia in ordine ai regimi dei premi

1. Per le domande, di premio speciale di cui all'articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68, presentate nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 1995, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono ridurre il periodo di detenzione di cui all'articolo 4 del presente regolamento ad un mese per fascia di età.

Inoltre, per le domande presentate tra il 1o gennaio e il 28 febbraio 1995, questi Stati membri possono prevedere che il periodo di detenzione inizi prima della presentazione della domanda. In tal caso, la domanda è accompagnata da una dichiarazione del produttore con cui questi attesta di aver effettivamente proceduto all'ingrasso dell'animale e che la sua azienda dispone dei mezzi di produzione che hanno permesso l'ingrasso. Le autorità competenti verificano mediante campionamento le suddette dichiarazioni.

2. Per quanto riguarda le domande di premio per le vacche nutrici di cui all'articolo 4 d del regolamento (CEE) n. 805/68 relative agli anni 1995 e 1996, la Svezia, in deroga all'articolo 22 del presente regolamento, può prevedere che siano considerate appartenenti ad una razza ad orientamento da carne, ai sensi dell'articolo 4 a, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, le vacche appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato II del presente regolamento e quelle ottenute da un incrocio tra tali razze, purchè siano state montate o fecondate con tori di razza a orientamento da carne.

Il numero delle vacche che possono beneficiare delle disposizioni di cui al primo comma non può superare il numero di vacche nutrici per cui il produttore ha riscosso il premio previsto dalla normativa svedese nel corso degli anni 1992 o 1993.

3. In deroga agli articoli 27 e 34 del presente regolamento, l'Austria, la Finlandia e la Svezia stabiliscono, nei primi due anni di applicazione del regime dei premi, le condizioni relative all'assegnazione dei massimali individuali di cui all'articolo 4 d, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 805/68, nonché quelle relative ai trasferimenti o alle cessioni temporanee dei diritti al premio per vacca nutrice. Tali Stati membri sottopongono tali condizioni all'esame della Commissione entro il 31 marzo 1995.

4. Le comunicazioni alla Commissione previste dal presente regolamento sono trasmesse esclusivamente con riferimento ai dati relativi ai periodi che iniziano a partire dalla data dell'adesione. »

2) Nell'allegato I, il testo della nota in calce (a) è sostituito dal seguente:

« (a) Codice alfanumerico le cui prime due cifre indicano lo Stato membro che provvede al rilascio (01 = Belgio, 02 = Danimarca, 03 = Germania, 04 = Grecia, 05 = Spagna, 06 = Francia, 07 = Irlanda, 08 = Italia, 09 = Lussemburgo, 10 = Paesi Bassi, 11 = Portogallo, 12 = Regno Unito, 13 = Austria, 14 = Finlandia e 15 = Svezia). Queste prime due cifre possono essere sostituite dalle due lettere utilizzate per identificare lo Stato membro ai fini della marcatura auricolare dei bovini. »

3) L'allegato III è completato, secondo l'ordine alfabetico previsto nell'atto di adesione, dalle seguenti indicazioni:

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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

(3) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

(4) GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 9.