31994R3264

Regolamento (CE) n. 3264/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che fissa, per la campagna 1995 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 29/12/1994 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 7 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 7 pag. 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 3264/94 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1994 che fissa, per la campagna 1995 l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3516/93 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'aiuto di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione;

considerando che l'ammontare dell'aiuto di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti le operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per la campagna 1995 al livello indicato in allegato;

considerando che i prezzi o importi fissati in ecu dal presente regolamento sono stabiliti conformemente al regime agrimonetario applicabile nel 1994 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2; che è pertanto opportuno prevederne l'entrata in vigore in tale anno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1995 l'ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (5) è fissato al livello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1994.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 392 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 8.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(5) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e D e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

"" ID="1">I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, o senza visceri con testa o tagliati> ID="2">97> ID="3">14"> ID="1">II. Filettatura, congelamento e conservazione> ID="2">160> ID="3">14"> ID="1">III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati> ID="2">137> ID="3">14">

2. Ammontare dell'aiuto di riporto per gli altri prodotti nell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

"" ASSV="02" ID="1">I. Congelamento e magazzinaggio> ID="2">Scampi (Nephrops norvegicus)> ID="3">200> ID="4">22"> ID="2">Code di scampi (Nephrops norvegicus)> ID="3">135> ID="4">22"> ID="1">II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio> ID="2">Scampi (Nephrops norvegicus)> ID="3">135> ID="4">22"> ASSV="02" ID="1">III. Cottura, congelamento e magazzinaggio> ID="2">Scampi (Nephrops norvegicus)> ID="3">230> ID="4">22"> ID="2">Granchi (Cancer pagurus)> ID="3">130> ID="4">15"> ID="1">IV. Conservazione in vivaio o in gabbia> ID="2">Granchi (Cancer pagurus)> ID="3">130">