31994R3244

Regolamento (CE) n. 3244/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3108/94 relativo alle misure transitorie da adottare in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1994 pag. 0068 - 0068
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0132
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0132


REGOLAMENTO (CE) N. 3244/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3108/94 relativo alle misure transitorie da adottare in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (1), in particolare l'articolo 149, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3108/94 della Commissione, del 19 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie da adottare in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 3108/94 stabilisce l'elenco dei prodotti ai quali si applicano le disposizioni relative alle eccedenze giacenti nei nuovi Stati membri; che in base alle informazioni in possesso della Commissione esistono rischi di sviamento di traffico e di perturbazione del mercato anche per quanto riguarda i funghi che beneficiano del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (4); che è pertanto necessario aggiungere tali prodotti al suddetto elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 3108/94, al termine di ciascuno dei tre trattini sono aggiunti i seguenti codici NC: « 0711 90 40, 2003 10 20, 2003 10 30 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. C 241 del 29. 8. 1994, pag. 21.

(2) GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 42.

(3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 117 dell'1. 5. 1992, pag. 98.