31994R3243

REGOLAMENTO (CE) N. 3243/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d' importazione istituiti dai regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 3073/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e la carne di bufalo congelata

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1994 pag. 0062 - 0067
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0126


REGOLAMENTO (CE) N. 3243/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 3073/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3071/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (per il primo semestre del 1995) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 3073/94 del Consiglio, del 12 dicembre 1994, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (per il primo semestre del 1995) (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CE) n. 3071/94 e (CE) n. 3073/94 è stato aperto un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (4), tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono subordinate alla presentazione di un certificato; che, per le carni importate nell'ambito del presente regolamento da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordianto alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

considerando che la limitazione del regime in esame al primo semestre dell'anno comporta una riduzione del termine per realizzare le importazioni; che, di conseguenza, è opportuno prorogare di un mese, in via transitoria, tale termine;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3071/94, è ripartito come segue:

a) 8 500 t di carni refrigerate disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 2 500 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" »;

c) 1 150 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

d) 5 000 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A2, A3 ed A4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ».

2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3073/94, viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato:

- per quanto riguarda le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), un certificato di autenticità e un titolo di importazione rilasciato conformemente agli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80,

- per quanto riguarda le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e al paragrafo 2, un titolo di importazione rilasciato conformemente al presente regolamento e, per analogia, con le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c) e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Tuttavia, il riferimento al regolamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) è sostituito con un riferimento al presente regolamento.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m2.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 1, paragrafo 1 applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

5. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

Articolo 3

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 4

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 2:

a) l'originale e una copia del certificato di autenticità sono presentati alla competente autorità insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.

Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

b) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato;

c) la competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

2. In deroga alle disposizioni previste dal paragrafo 1, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente l'autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base ad un corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata in 30 ECU/100 kg, peso netto.

3. I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 luglio 1995.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2377/80 e (CEE) n. 3719/88 (5).

Tuttavia, in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, l'importo di 100 ECU ivi previsto è sostituito dall'importo di 25 ECU.

Articolo 7

Entro il 15 di ogni mese, per il mese precedente, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1:

- per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione,

- che sono stati immessi in consumo,

ripartiti per paese di origine e per codice della nomenclatura combinata.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 5.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE Carni di alta qualità originarie di . . . . . . . (definizione applicabile)

Carni di bufalo originarie dell'Australia

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION:

per le carni originarie dell'Australia:

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

- FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).

- FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS - AGRICULTURE CANADA:

per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).