31994R3232

Regolamento (CE) n. 3232/94 del Consiglio del 20 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3610/93 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1994 pag. 0012 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 66 pag. 0051
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 66 pag. 0051


REGOLAMENTO (CE) N. 3232/94 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3610/93 relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 accluso all'atto medesimo,

vista la proposta della Commisisone,

considerando che il regolamento (CE) n. 3610/93 (1) ha autorizzato il Regno Unito ad importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali durante il 1994;

considerando che l'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT prevede il proseguimento dell'accesso del burro neozelandese alla Comunità; che talune modifiche del regime applicabile al prodotto in questione decise a norma dell'accordo summenzionato entreranno in vigore soltanto all'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996, segnatamente il 1o luglio 1995, per cui è opportuno prorogare il regime vigente di accesso del burro neozelandese a condizioni speciali per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1995;

considerando che il regime derogatorio dovrebbe essere mantenuto per consentire in proseguimento ininterrotto delle importazioni provenienti dalla Nuova Zelanda,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3610/93 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il presente regime si applica dal 1o gennaio 1994 al 30 giugno 1995.

I quantitativi che possono essere importati sono i seguenti:

- 51 830 tonnellate nel 1994,

- 25 915 tonnellate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1995 e il 30 giugno 1995. »

2) Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 5.