31994R3168

Regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che istituisce, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d'importazione comunitaria, e che modifica alcune disposizioni del regolamento

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 23/12/1994 pag. 0023 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0200


REGOLAMENTO (CE) N. 3168/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che istituisce, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d'importazione comunitaria, e che modifica alcune disposizioni del regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2798/94 (2), in particolare l'articolo 21,

considerando che in seguito all'istituzione del mercato interno, è opportuno che i diversi moduli utilizzati finora dalle autorità competenti degli Stati membri nel settore dei tessili e dell'abbigliamento per autorizzare l'importazione nella Comunità di prodotti soggetti a limiti quantitativi, ai sensi del regolamento (CE) n. 517/94 siano sostituiti da un documento unico utilizzabile su tutto il territorio doganale della Comunità, a prescindere dallo Stato membro di rilascio o dalla nazionalità o domicilio dell'operatore interessato;

considerando che a tal fine è necessario creare una licenza d'importazione comunitaria che sarà compilata dalle autorità competenti degli Stati membri su un modulo comune rispondente a criteri uniformi, specificare le informazioni che dovranno essere incluse in tale documento e nella richiesta di questo, e modificare o completare determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che per agevolare l'introduzione della suddetta licenza d'importazione comunitaria in tutti gli Stati membri, appare opportuno autorizzare le autorità competenti degli Stati membri, per un periodo transitorio che avrà termine entro e non oltre il 31 dicembre 1995, a continuare a rilasciare i moduli nazionali in uso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento per il rilascio di autorizzazioni di importazione e documenti di sorveglianza, a meno che il richiedente, al momento della domanda, non abbia chiesto il rilascio di una licenza di importazione comunitaria;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 517/94 è modificato come segue:

1. All'articolo 18, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

« La domanda di autorizzazione deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di fax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

c) il nome e l'indirizzo completo del probabile esportatore;

d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

e) una descrizione dei prodotti indicante:

- la denominazione commerciale,

- la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata;

f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato negli allegati III B e IV per i prodotti interessati;

g) il valore dei prodotti;

h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il code Taric;

i) la data e la firma del richiedente. »

2. L'articolo 19, paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente:

« 1. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione o entro il termine ivi stabilito. Le autorizzazioni d'importazione e i loro estratti vengono rilasciati in conformità delle condizioni e delle norme dettagliate definite all'allegato VIII ».

3. L'allegato al presente regolamento è aggiunto quale allegato VIII al regolamento (CE) n. 517/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 6.

ALLEGATO

« ALLEGATO VIII

Articolo 1

Licenza d'importazione comunitaria - Modulo comune

1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'appendice 2 del presente allegato per il rilascio dell'autorizzazione di importazione devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'appendice 1.

2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia, la prima delle quali, denominata « esemplare per il destinatario » e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente, e la seconda, denominata « esemplare per l'autorità competente » e recante il n. 2, è conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie aggiuntive all'esemplare 2 per scopi amministrativi.

3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g al m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stama dei muduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni modulo è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne consenta l'identificazione.

5. Al momento dell'emissione, le licenze e gli estratti recano un numero di rilascio assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, come segue:

- due lettere che identificano il paese d'esportazione:

"" ID="1">- Cina> ID="2">= CN"> ID="1">- Corea del Nord> ID="2">= KP"> ID="1">- Croazia> ID="2">= HR"> ID="1">- Bosnia> ID="2">= BA"> ID="1">- FYROM> ID="2">= XJ">

- due lettere che identificano lo Stato membro al quale è stata presentata la dichiarazione o la richiesta di autorizzazione all'importazione:

"" ID="1">- AT> ID="2">= Austria (1)"> ID="1">- BL> ID="2">= Benelux"> ID="1">- DE> ID="2">= Repubblica federale di Germania"> ID="1">- DK> ID="2">= Danimarca"> ID="1">- EL> ID="2">= Grecia"> ID="1">- ES> ID="2">= Spagna"> ID="1">- FR> ID="2">= Francia"> ID="1">- FI> ID="2">= Finlandia (2)"> ID="1">- GB> ID="2">= Regno Unito"> ID="1">- IE> ID="2">= Irlanda"> ID="1">- IT> ID="2">= Italia"> ID="1">- PT> ID="2">= Portogallo"> ID="1">- SE> ID="2">= Svezia (3).">

- un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente, o l'anno di registrazione delle esportazioni corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio « 5 » per il 1995.

- un numero a sette cifre compreso tra 0000001 e 9999999 assegnato allo Stato membro al quale è presentata la dichiarazione o la richiesta di autorizzazione di importazione. Al Benelux è assegnato un numero a sette cifre.

6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

7. Nella casella 12 le autorità competenti indicano la categoria tessili appropriata.

8. Le sigle degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate mediante timbro. Tuttavia il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi accordati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante qualsiasi mezzo non falsificabile, rendendo impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio 1 000 ECU).

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro destinato a consentire l'imputazione dei quantitativi, da parte delle autorità doganali, all'espletamento delle formalità d'importazione, oppure da parte delle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o dei loro estratti con le autorizzazioni specificate al paragrafo 7.

10. Le licenze e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11. Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione delle indicazioni figuranti sulle licenze o sui loro estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 1995 e a condizione che il richiedente, al momento della domanda non abbia richiesto il rilascio di una licenza comunitaria d'importazione conforme al modello che figura all'appendice 1, le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate ad utilizzare i propri modelli nazionali per il rilascio di autorizzazioni di importazione ed eventuali loro estratti.

Appendice 1

Appendice 2

Lista de las autoridades nacionales competentes

Liste des autorités nationales compétentes

List of the national competent authorities

Liste der zustaendigen Behoerden der Mitgliedstaaten

Elenco delle competenti autorità nazionali

Pinakas ton armodion ethnikon archon

Lista das autoridades nacionais competentes

Lijst van bevoegde nationale instanties

Liste over kompetente nationale myndigheder

1. Belgique/België

Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

Office central des contingents et licences/Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen

Rue J.A. De Motstraat 24-26

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél.: (32 2) 233 61 11

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

2. Danmark

Erhvervsfremme Styrelsen

Soendergade 25

DK-8600 Silkeborg

Tlf.: (45 87) 20 40 60

Fax: (45 87) 20 40 77

3. Deutschland

Bundesamt fuer Wirtschaft

Frankfurterstrasse 29-31

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 404-0

Fax: (49 61 96) 40 48 50

4. Ellada

Ypoyrgeio Ethnikis Oikonomias

Geniki Grammateia Diethnon Oikonomikon Scheseon

Geniki Diefthynsi Exoterikon Oikonomikon

kai Emporikon Scheseon

D/nsi Diadikasion Exoterikoy Emporioy

Mitropoleos 1

GR-10557 Athina

Til.: (301) 323 04 18, 322 84 93

Telefax: (301) 323 43 93

5. España

Ministerio de Comercio y Turismo

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana no 162

E-28071 Madrid

Tel: (34-1) 349 38 17; 349 37 48

Telefax: (34-1) 563 18 23; 349 38 31

6. France

Ministère de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce Extérieur

Service des Biens de Consommation (SERBCO)

Mission Textile - Importations

3/5 rue Barbet de Jouy

F-75353 Paris 07 SP

Tél: (33-1) 43 19 36 36

Fax: (33-1) 43 19 36 74

Télex: 204 472 SERBCO

7. Ireland

Department of Tourism and Trade

Single Market Unit (Room 315)

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel: (353-1) 662 14 44

Fax: (353-1) 676 61 54

8. Italia

Ministero del Commercio con l'Estero

Direzione Generale delle Importazioni e delle Esportazioni

Viale America 341

I-00144 Roma

Tel: (39-6) 59 931

Fax: (39-6) 59 93 26 31 - 59 93 22 35

Telex: 610083 - 610471 - 614478

9. Luxembourg

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 22 61 62

Télécopieur: (352) 46 61 38

10. Nederland

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel: (3150) 23 91 11

Fax: (3150) 26 06 98

11. Portugal

Ministério do Comércio e Turismo

Direcçao-Geral do Comércio

Avenida da República 79

P-1000 Lisboa

Tel: (351-1) 793 03 93; 793 30 02

Telecópia: (351-1) 793 22 10; 796 37 23

Telex: 13418

12. United Kingdom

Department of Trade and Industry

Import Licencing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

UK-Cleveland TS23 2NF

Tel: (44 642) 36 43 33; 36 43 34

Fax: (44 642) 53 35 57

Telex: 58608

13. OEsterreich

Bundesministerium fuer wirtschaftliche Angelegenheiten

Grupe II A

Landstrasser Hauptstr. 55/57

A-1030 Wien

Tel: (43-1) 771 02 362; 771 02 361

Tel: (43-1) 715 83 47

14. Sweden

Swedish National Board of Trade (Kommerskollegium)

BOX 1209

S-1182 Stockholm

Tel: (46.8) 791 05 00

Fax: (46.8) 20 03 24

15. Suomi

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Suomi

Tel: (358-0) 61 41/61 42 648

Fax: (358-0) 61 42 764 »

(1) Subordinatamente all'entrata in vigore del trattato riguardante l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea.

(2) Subordinatamente all'entrata in vigore del trattato riguardante l'adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea.

(3) Subordinatamente all'entrata in vigore del trattato riguardante l'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea.