REGOLAMENTO (CE) N. 3145/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 2865/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 22/12/1994 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0114
REGOLAMENTO (CE) N. 3145/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 2865/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato di tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 2865/94 della Commissione (3); considerando che nelle prime quattro settimane di applicazione delle misure di sostegno ci si è concentrati sull'acquisto di suini all'ingrasso; che attualmente è indicato ridurre il peso medio dei suini ammissibili e fissare, per le varie categorie di peso, un corrispondente prezzo d'acquisto; considerando che, dato il persistere delle restrizioni veterinarie e commerciali, è opportuno includere nel regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 2865/94 le scrofe da riforma; che tale modifica dovrebbe applicarsi a partire dal 13 dicembre 1994 allo scopo di ridurre le perdite economiche subite dai produttori interessati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2865/94 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Articolo 1 1. A partire dal 25 ottobre 1994, l'organismo di intervento belga procede, in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10, di peso pari o superiore a 8 chilogrammi, in media per partita. 2. A partire dal 14 novembre 1994, l'organismo di intervento belga procede, in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria, all'acqisto di suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 91 19, di peso pari o superiore a 100 chilogrammi, in media per partita. 3. A partire dal 13 dicembre 1994, l'organismo di intervento belga procede, in funzione delle esigenze connesse alla situazione veterinaria e sanitaria, all'acquisto di scrofe di riforma di cui al codice NC 0103 92 11 di peso pari o superiore a 160 chilogrammi, in media per partita. 4. L'acquisto dei primi 35 000 suini all'ingrasso e scrofe di riforma e dei primi 38 500 suinetti è finanziato dal bilancio della Comunità. 5. Il Belgio è autorizzato ad acquistare, a proprie spese e alle condizioni previste dal presente regolamento, ulteriori 15 000 suini all'ingrasso e scrofe di riforma e 16 500 suinetti. »; 2) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: « Articolo 2 1. Possono essere acquistati esclusivamente i suini all'ingrasso, le scrofe di riforma e i suinetti allevati nelle zone indicate nell'allegato del presente regolamento, purché alla data di acquisto siano ancora in vigore le disposizioni veterinaire previste dalle autorità belghe in tali zone. 2. Possono essere acquistate soltanto le scrofe eliminate secondo il ritmo abituale. »; 3) l'articolo 4 è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il prezzo di acquisto franco azienda dei suini vivi all'ingrasso ammonta a: - 86 ECU/100 chilogrammi, peso morto, per i suini all'ingrasso di peso medio per partita pari o superiore a 95 chilogrammi, ma inferiore a 100 chilogrammi, - 102 ECU/100 chilogrammi, peso morto, per i suini all'ingrasso di peso medio per partita pari o superiore a 100 chilogrammi, ma inferiore a 130 chilogrammi, - 92 ECU/100 chilogrammi, peso morto, per i suini all'ingrasso di peso medio per partita pari o superiore a 130 chilogrammi. Al prezzo di acquisto si applica un coefficiente di 0,81. »; b) è aggiunto il seguente paragrafo: « 3. Il prezzo di acquisto, franco azienda, per le scrofe di riforma ammonta a 78 ECU/100 chilogrammi, peso morto, per le scrofe di peso medio, per partita, pari o superiore a 160 chilogrammi. Al prezzo di acquisto si applica un coefficiente di 0,78. »; 4) all'articolo 6 è aggiunto il seguente nuovo trattino: « - numero e peso totale delle scrofe di riforma acquistate. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 1994, eccetto il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2865/94 come modificato dal presente regolamento, e il disposto dell'articolo 1, punto 3, lettera a) del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 303 del 26. 11. 1994, pag. 25.