31994R3127

Regolamento (CE) n. 3127/94 della Commissione del 20 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/85 che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

Gazzetta ufficiale n. L 330 del 21/12/1994 pag. 0043 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0092
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0092


REGOLAMENTO (CE) N. 3127/94 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/85 che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3513/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 3220/84 ha previsto la possibilità di avvalersi di una dissezione parziale della carcassa di suino per ottenere il peso totale dei muscoli rossi striati; che è necessario inserire nel regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione (3) la descrizione dettagliata del nuovo metodo di valutazione, precisando in particolare il numero delle carcasse da sottoporre a dissezione e il nuovo metodo di dissezione; che il ricorso alla dissezione parziale richiede l'introduzione di nuovi requisiti circa la tolleranza massima dell'errore di valutazione statistico;

considerando che è opportuno migliorare la procedura di autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione prevedendo un protocollo in due parti, precisando i vari dati che esso deve contenere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2967/85 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Articolo 3

1. Il metodo di stima del tenore di carne magra delle carcasse autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine oggetto del metodo di stima, composto di almeno 50 carcasse il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di dissezione illustrato nell'allegato I, in combinazione con un metodo rapido, definito a livello nazionale, di stima delle carcasse, che si avvale della doppia regressione o di un'altra procedura statisticamente provata e tale che la precisione ottenuta sia almeno equivalente a quella ottenuta utilizzando le tecniche di regressione standard su 120 carcasse avvalendosi del metodo illustrato nell'allegato I.

2. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è inoltre soggetta ad uno scarto quadratico medio degli errori, misurato rispetto allo zero, inferiore a 2,5.

3. Gli Stati membri informano la Commissione, nel quadro di un protocollo, sui metodi di classificazione di cui chiedono l'autorizzazione sul loro territorio, descrivendo la prova di dissezione ed indicando i principi su cui sono basati tali metodi e le equazioni utilizzate per stimare la percentuale di carne magra. Il protocollo è suddiviso in due parti e comprende i dati illustrati nell'allegato II. La parte I del protocollo viene presentata alla Commissione prima dell'inizio della prova di dissezione.

L'applicazione dei metodi di classificazione nel territorio di uno Stato membro è autorizzata conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, previo esame del protocollo.

4. L'applicazione dei metodi di classificazione deve corrispondere in tutto e per tutto alla descrizione contenuta nella decisione di autorizzazione della Comunità. »

2) Sono aggiunti gli allegati I e II figuranti in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.

(3) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

1. La stima del tenore di carne magra si basa sulla dissezione dei quattro tagli principali. La dissezione è eseguita conformemente al metodo di riferimento.

2. Il tenore di carne magra di riferimento è calcolato come segue:

y = 1,3 × 100 × >NUM>peso del filetto + peso della carne magra (incluse le aponeurosi) nella spalla, nella lombata, nella pancetta e nel prosciutto

>DEN>peso del filetto + peso dei tagli sezionati + peso dei tagli rimanenti

Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.

ALLEGATO II

1. La parte I del protocollo reca la descrizione dettagliata della prova di dissezione ed indica in particolare:

- il periodo di prova e lo scadenzario per la procedura di autorizzazione completa,

- il numero e l'ubicazione dei macelli,

- la descrizione del patrimonio suino a cui verrà applicato il metodo di valutazione,

- l'illustrazione dei metodi statistici in rapporto al metodo di campionamento prescelto,

- la descrizione del metodo nazionale rapido,

- l'esatta presentazione delle carcasse da utilizzare.

2. La parte II del protocollo reca una descrizione dettagliata dei risultati della prova di dissezione e indica in particolare:

- una presentazione dei metodi statistici utilizzati con riferimento al metodo di campionamento prescelto,

- l'equazione che sarà adottata o modificata,

- una descrizione numerica e grafica dei risultati,

- una descrizione del nuovo apparecchio,

- i limiti di peso dei suini per i quali può essere utilizzato il nuovo metodo ed eventuali altre limitazioni in relazione all'impiego pratico del metodo. »