31994R3076

REGOLAMENTO (CE) N. 3076/94 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1994 recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1995

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 17/12/1994 pag. 0008 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 3076/94 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1994 recante misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina per il primo semestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio, del 28 aprile 1992, che autorizza la messa in opera di misure di gestione relative alle importazioni di animali vivi della specie bovina (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che una produzione eccedentaria e altri fattori che limitano gli sbocchi sul mercato determinano uno squilibrio tra offerta e domanda sul mercato comunitario nel settore delle carni bovine, viste le possibilità di esportazione nei paesi terzi; che l'analisi del settore per il 1995 non permette di prevedere un netto miglioramento della situazione;

considerando che l'esperienza acquisita e le previsioni per il 1995 dimostrano che, in assenza di misure comunitarie, sono da temere massicce importazioni nella Comunità di bovini vivi di peso fino a 160 kg, in particolare per le favorevoli condizioni economiche nel settore dell'allevamento in taluni paesi terzi; che queste importazioni rischiano di superare significativamente sia il livello tradizionale delle importazioni annue sia la capacità di assorbimento del mercato comunitario; che, in tal caso, il mercato delle carni bovine sarebbe minacciato da gravi perturbazioni, tali da compromettere, in particolare, la situazione dei prezzi di mercato e i redditi dei produttori e da aggravare la situazione dell'intervento pubblico;

considerando che, per rispondere al fabbisogno di approvvigionamento del mercato, è preferibile adottare le opportune misure di gestione conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1157/92, anziché misure di salvaguardia classiche, quali quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1023/91 della Commissione, del 24 aprile 1991, relativo alla sospensione del rilascio dei titoli di importazione di animali vivi della specie bovina (4);

considerando che la capacità totale di assorbimento del mercato comunitario nel 1995 può essere stimata in 425 000 capi, esclusi i riproduttori di razza pura; che, dato il livello delle importazioni previste nel 1995 nell'ambito di alcuni regimi preferenziali, ossia 277 200 capi nell'ambito del bilancio estimativo del Consiglio e del nuovo contingente fissato nel quadro dell'Uruguay Round, relativo ai giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 kg destinati all'ingrasso e nel quadro degli accordi interinali conclusi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (FRCS) e le Repubbliche baltiche, è opportuno ammettere l'importazione di 144 300 capi nel 1995, con la riscossione del prelievo a tasso integrale;

considerando che si prevede l'applicazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round a partire dal 1o luglio 1995; che pertanto le misure di gestione dovrebbero riguardare soltanto il primo semestre del 1995 ed è quindi opportuno aprire, per tale periodo, solo il 50 % del contingente totale suddetto di 144 300 capi;

considerando che la Commissione seguirà da vicino l'andamento del mercato delle carni bovine per poter reagire in tempo alle eventuali variazioni dei parametri economici da prendere in considerazione;

considerando che, per rispettare nella misura del possibile la struttura tradizionale del mercato comunitario dei vitelli, occorre limitare le importazioni agli animali di peso non superiore agli 80 kg;

considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione a fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori « tradizionali » di bovini vivi; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali nel settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità nel quadro di scambi con i paesi che alla data del 31 dicembre 1994 sono da considerare paesi terzi; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

considerando che occorre garantire la parità di accesso alla ripartizione dei quantitativi disponibili agli operatori della prima categoria stabiliti nei nuovi Stati membri; che nei loro confronti è quindi opportuno prendere in considerazione come quantitativi di riferimento che danno accesso alla parte riservata agli importatori « tradizionali » le importazioni di animali, corrispondenti a quelli contemplati dal contingente, da essi realizzate tra il 1o gennaio 1992 e il 31 dicembre 1994 in provenienza dai paesi che per i nuovi Stati membri sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994;

considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1o gennaio 1995 non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

considerando che l'importazione di 72 150 capi concentrata in un solo breve periodo rischierebbe di limitare eccessivamente la libertà economica e non permetterebbe di rispondere al fabbisogno ciclico di approvvigionamento del mercato; che occorre pertanto prevedere più periodi di importazioni;

considerando che occorre stabilire modalità amministrative e tecniche per la ripartizione delle due quote tra gli operatori aventi diritto, nonché le modalità per il rilascio e l'utilizzazione dei titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2746/94 (6), ha stabilito modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di prefissazione per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (8), ha previsto modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle carni bovine; che per la corretta applicazione delle misure di gestione previste dal presente regolamento è necessario stabilire deroghe ad alcune disposizioni dei regolamenti citati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, a prelievo integrale, di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 e 0102 90 49, disciplinati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, sono soggette alle misure di gestione contemplate dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Per il primo semestre del 1995 possono essere rilasciati titoli d'importazione soltanto per 72 150 animali di cui al codice NC 0102 90 05.

2. Il quantitativo di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote:

a) la prima quota, pari al 70 %, ossia a 50 505 capi, è ripartita tra:

- gli importatori della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1994 che possono dimostrare di aver importato a prelievo integrale animali di cui al codice NC 0102 90 10 (9) o del codice NC 0102 90 05 nel corso degli anni 1992, 1993 o 1994 e che sono iscritti in un registro pubblico di uno Stato membro;

e

- gli importatori dei nuovi Stati membri che possono dimostrare di aver importato a prelievo integrale nello Stato membro di stabilimento, nel corso del 1992, del 1993 o del 1994, animali di cui ai codici NC succitati, provenienti dai paesi che alla data del 31 dicembre 1994 sono considerati, nel loro paese di stabilimento, come paesi terzi; tali importatori devono essere iscritti in un registro pubblico di uno Stato membro;

b) la seconda quota, pari al 30 %, ossia 21 645 capi, è ripartita tra gli operatori che possono dimostrare di aver importato o esportato, nel 1994 almeno 100 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 90, diversi da quelli contemplati alla lettera a) in provenienza o a destinazione dei paesi che, alla data del 31 dicembre 1994, sono considerati, nel loro paese di stabilimento, come paesi terzi; tali importatori devono essere iscritti in un registro pubblico di uno Stato membro.

3. La ripartizione della quota di 50 505 capi tra gli importatori aventi diritto viene effettuata proporzionalmente alle importazioni di animali ai sensi dell'articolo 1, realizzate a prelievo integrale negli anni 1992, 1993 e 1994 comprovate conformemente al paragrafo 5.

4. La ripartizione della quota di 21 645 capi viene effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

5. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione.

Tuttavia, previo accordo della Commissione, i nuovi Stati membri possono ammettere prove alternative.

Articolo 3

1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che alla data del 1o gennaio 1995 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

Articolo 4

1. La domanda d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui è registrato il richiedente.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la domanda d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 13 gennaio 1995.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 26 gennaio 1995, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e indirizzo ed i quantitativi di animali importati a prelievo integrale durante ciascuno degli anni di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le domande d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono presentate dagli operatori sino al 13 gennaio 1995 al più tardi.

Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono inammissibili. La domanda può vertere al massimo sul quantitativo disponibile.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 26 gennaio 1995, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 5

1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 100 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 100 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati conformemente all'articolo 5 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Detto titolo può essere richiesto soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda d'importazione.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture seguenti:

Reglamento (CE) no 3076/94

Forordning (EF) nr. 3076/94

Verordnung (EG) Nr. 3076/94

Kanonismos (EK) arith. 3076/94

Regulation (EC) No 3076/94

Règlement (CE) no 3076/94

Regolamento (CE) n. 3076/94

Verordening (EG) nr. 3076/94

Regulamento (CE) nº 3076/94

L'articolo 4 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2377/80 non si applica.

4. In deroga all'articolo 4 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80, i titoli vengono rilasciati, su domanda degli operatori:

- durante il periodo dal 13 al 20 febbraio 1995, fino al 25 % dei quantitativi assegnati;

- durante il periodo dal 3 al 24 aprile 1995 fino al 100 % dei quantitativi assegnati.

Il numero di animali per i quali è rilasciato un titolo viene espresso in unità. Un eventuale arrotondamento verrà effettuato, secondo il caso, per eccesso o per difetto.

5. Dopo ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che formano oggetto dei titoli rilasciati durante il periodo corrispondente.

6. In deroga all'articolo 4, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la validità dei titoli d'importazione è fissata a 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. Tuttavia, la loro validità scade al più tardi il 30 giugno 1995.

7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

8. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

All'atto del rilascio dei titoli viene costituita la cauzione prevista all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 4.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

(4) GU n. L 105 del 25. 4. 1991, pag. 50.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 6.

(7) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(8) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

(9) Codice NC valido fino al 1o gennaio 1993.

ALLEGATO I

ALLEGATO II