31994R3073

REGOLAMENTO (CE) N. 3073/94 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1994 relativo all' apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (primo semestre 1995)

Gazzetta ufficiale n. L 325 del 17/12/1994 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0152
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0152


REGOLAMENTO (CE) N. 3073/94 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1994 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (primo semestre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha assunto l'impegno, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire, per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90, un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 % e senza prelievo, il cui volume globale, espresso in peso di carne disossata, è fissato a 2 250 tonnellate;

considerando che, conformemente ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1o luglio 1995, si intende mantenere questo contingente nel cosiddetto regime « di accesso corrente »; che è quindi opportuno, in questa fase, aprire detto contingente soltanto per il primo semestre 1995 e per un quantitativo corrispondente a tale periodo dell'anno, ovverosia il 50 % delle 2 250 tonnellate disponibili nell'arco del 1995; che il rimanente verrà aperto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dei suddetti risultati e sulla base delle medesime;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il primo semestre 1995 è aperto un contingente tariffario comunitario di carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90, per un volume globale di 1 125 tonnellatte, espresso in peso di carne disossata.

2. Nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 % e il prelievo allo 0 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare:

a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;

b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27).