REGOLAMENTO (CE) N. 3020/94 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1994 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell' Angola sulla pesca al largo dell' Angola per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996
Gazzetta ufficiale n. L 324 del 16/12/1994 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0155
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0155
REGOLAMENTO (CE) N. 3020/94 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1994 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola (3), le due controparti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del terzo protocollo ad esso allegato; considerando che, in seguito a questi negoziati, il 24 marzo 1994 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo succitato per il periodo compreso fra il 3 maggio 1994 e il 2 maggio 1996; considerando che la Comunità ha interesse ad approvare tale protocollo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente N. BLUEM (1) GU n. C 184 del 6. 7. 1994, pag. 4. (2) GU n. C 323 del 21. 11. 1994. (3) GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 2.