31994R3020

REGOLAMENTO (CE) N. 3020/94 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1994 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell' Angola sulla pesca al largo dell' Angola per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 16/12/1994 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0155
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0155


REGOLAMENTO (CE) N. 3020/94 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 1994 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, in conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola (3), le due controparti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del terzo protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 24 marzo 1994 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo succitato per il periodo compreso fra il 3 maggio 1994 e il 2 maggio 1996;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BLUEM

(1) GU n. C 184 del 6. 7. 1994, pag. 4.

(2) GU n. C 323 del 21. 11. 1994.

(3) GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 2.