Regolamento (CE) n. 2977/94 del Consiglio, del 23 novembre 1994, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei (²)
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 12/12/1994 pag. 0074 - 0087
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0121
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0121
REGOLAMENTO (CE) N. 2477/94 DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1994 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti siano sospesi totalmente; considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere detti dazi autonomi; considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato sono totalmente sospesi, purché si tratti di prodotti destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei, conformemente alle condizioni che devono essere determinate dalle autorità competenti. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente J. BORCHERT ALLEGATO Elenco dei prodotti ammessi in sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune quando sono destinati alla costruzione, manutenzione e riparazione di veicoli aerei del peso a vuoto di più di 2 000 kg Note per l'interpretazione della tabella seguente: a) Rientrano nella categoria A gli aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg diversi da quelli citati nella lettera b) qui di seguito riportati; b) Rientrano nella categoria B gli aeroplani dei tipi seguenti : BAC 1-11, Airbus, Concorde, Mercure e F 28; c) Rientrano nella categoria C gli aeroplani e gli elicotteri del peso a vuoto da 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi. >SPAZIO PER TABELLA>