31994R2975

REGOLAMENTO (CE) N. 2975/94 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 1994 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (chimica e settori affini)

Gazzetta ufficiale n. L 318 del 12/12/1994 pag. 0001 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0067
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0067


REGOLAMENTO (CE) N. 2475/94 DEL CONSIGLIO del 21 novembre 1994 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (chimica e settori affini)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria, e che, in altri casi, siano per contro sospesi totalmente;

considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere detti dazi autonomi;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Queste sospensioni sono applicabili dal 1° gennaio al 30 giugno 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1994.

Per il Consiglio Il Presidente M. WISSMANN