31994R2967

REGOLAMENTO (CE) N. 2967/94 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1994 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 07/12/1994 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 2967/94 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1994 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2761/94 (3), prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 7 novembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1994.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), III a; III b, c, d (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 7 novembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 2.