31994R2931

REGOLAMENTO (CE) N. 2931/94 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l' approvvigionamento delle Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall' articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 02/12/1994 pag. 0010 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0076


REGOLAMENTO (CE) N. 2931/94 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione, del 28 novembre 1994, recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (3) ha fissato, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995, nell'allegato III, i quantitativi di conigli riproduttori originari della Comunità, che beneficiano dell'aiuto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago;

considerando che è opportuno fissare gli importi degli aiuti suddetti tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale, delle condizioni connesse all'insularità delle Canarie, nonché dei prezzi di base praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti esaminati;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare, in materia di rilascio e di validità dei titoli, di pagamento degli aiuti, nonché di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (6) e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1o dicembre 1994;

considerando che occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 2900/92, del 5 ottobre 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di conigli riproduttori; per le isole Canarie (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2488/94 (8);

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore dei regolamenti che stabiliscono le modalità comuni di applicazione del regime, nonché il bilancio di approvvigionamento;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per la fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori, originari della Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento stabilito dal regolamento (CE) n. 2883/94, è fissato nell'allegato II.

Articolo 2

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2900/92 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

(4) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

(7) GU n. L 290 del 6. 10. 1992, pag. 6.

(8) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 15.

ALLEGATO

Fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori originari della Comunità per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995

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ALLEGATO

Fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori originari della Comunità per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995

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