31994R2930

REGOLAMENTO (CE) N. 2930/94 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l' approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 02/12/1994 pag. 0007 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0072


REGOLAMENTO (CE) N. 2930/94 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 1994 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione del 28 novembre 1994, recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti agricoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio (3) ha fissato, per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995, nell'allegato III, da un lato le quantità dei prodotti del settore delle uova e del pollame che beneficiano del regime di approvvigionamento sotto forma di un esonero dal dazio all'importazione oppure di concessione di un aiuto, nonché i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità, che beneficiano dell'aiuto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago;

considerando che è opportuno fissare gli importi degli aiuti suddetti tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale, delle condizioni connesse all'insularità delle Canarie, nonché dei prezzi di base praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti esaminati;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94; che tale regolamento ha definito nuove modalità di gestione, in particolare, in materia di rilascio e di validità dei titoli, di pagamento degli aiuti, nonché di controllo delle operazioni commerciali nel quadro del regime specifico; che tali disposizioni sostituiscono le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (6) e si applicano nei vari settori di mercato a partire dal 1o dicembre 1994;

considerando che occorre di conseguenza abrogare, a partire dalla stessa data, il regolamento (CEE) n. 1729/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle uova e del pollame per le isole Canarie (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2487/94 (8);

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia alla data di entrata in vigore dei regolamenti che stabiliscono le modalità comuni di applicazione del regime, nonché il bilancio di approvvigionamento;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dal mercato della Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento fissato dal regolamento (CE) n. 2883/94, sono fissati nell'allegato I.

I prodotti che beneficiano dell'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 (9) della Commissione, in particolare nei settori 8 e 9 dell'allegato.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per la fornitura alle isole Canarie di materiale di riproduzione di galli e galline, originario della Comunità, nel quadro del bilancio di approvvigionamento stabilito dal regolamento (CE) n. 2883/94, è fissato nell'allegato II.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2790/94.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1729/92 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

(4) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

(7) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 107.

(8) GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 12.

(9) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

"(in ecu/100 kg netto)"" ID="1">0207 21 10 900> ID="2">33"> ID="1">0207 21 90 190> ID="2">37"> ID="1">0207 21 90 990> ID="2">15"> ID="1">0207 22 10 000> ID="2">12"> ID="1">0207 22 90 000> ID="2">12"> ID="1">0207 41 10 110> ID="2">2"> ID="1">0207 41 10 990> ID="2">26"> ID="1">0207 41 11 900> ID="2">18"> ID="1">0207 41 21 000> ID="2">3"> ID="1">0207 41 41 900> ID="2">14"> ID="1">0207 41 51 900> ID="2">22"> ID="1">0207 41 71 190> ID="2">18"> ID="1">0207 41 71 290> ID="2">18"> ID="1">0207 41 71 390> ID="2">18"> ID="1">0207 41 71 400> ID="2">1,5"> ID="1">0207 42 10 110> ID="2">3"> ID="1">0207 42 10 990> ID="2">26"> ID="1">0207 42 11 000> ID="2">12"> ID="1">0207 42 21 000> ID="2">4"> ID="1">0207 42 41 000> ID="2">16"> ID="1">0207 42 51 000> ID="2">8"> ID="1">0207 42 59 000> ID="2">14"> ID="1">0207 42 71 100> ID="2">4"> ID="1">0207 43 15 110> ID="2">2"> ID="1">0207 43 15 990> ID="2">26"> ID="1">0207 43 21 000> ID="2">17"> ID="1">0207 43 31 000> ID="2">4"> ID="1">0207 43 53 000> ID="2">14"> ID="1">0207 43 63 000> ID="2">13"> ID="1">0408 11 80 100> ID="2">47"> ID="1">0408 91 80 100> ID="2">46 ""NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).>

ALLEGATO II

Fornitura alle isole Canarie del materiale di riproduzione originario della Comunità per il periodo dal 1o luglio 1994 al 30 giugno 1995 - Pulcini e uova da cova

"(in ecu/100 pezzi)"" ID="1">ex 0105 11 00> ID="2">Pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)> ID="3">4,20"> ID="1">ex 0407 00 19> ID="2">Uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o riproduttori (1)> ID="3">3,00""

>

(1) Conformemente alla definizione riportata nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 100).