Regolamento (CE) n. 2831/94 della Commissione del 22 novembre 1994 recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 1708/94 che deroga ad alcuni termini fissati per la determinazione e la comunicazione dei quantitativi di riferimento per l'anno 1995
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 23/11/1994 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0023
REGOLAMENTO (CE) N. 2831/94 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1994 recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 1708/94 che deroga ad alcuni termini fissati per la determinazione e la comunicazione dei quantitativi di riferimento per l'anno 1995 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 20, considerando che il regolamento (CE) n. 1708/94 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2563/94 (4), in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/94 (6), ha previsto di prorogare, per motivi amministrativi, i termini entro i quali vengono stabiliti e comunicati agli operatori i quantitativi loro assegnati per l'anno 1995; che sono necessari complementi di informazione relativi ai dati trasmessi dagli Stati membri, nonché verifiche supplementari presso gli operatori; che, stando così le cose, è opportuno rinviare nuovamente il termine previsto per la comunicazione del quantitativo assegnato a ciascun operatore delle categorie A o B per il 1995; considerando che, per poter rispettare i termini, è necessario che la misura prevista dal presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 2, quarto trattino del regolamento (CE) n. 1708/94, la data del « 18 novembre 1994 » è sostituita dal « 30 novembre 1994 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15. (3) GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 21. (4) GU n. L 272 del 22. 10. 1994, pag. 13. (5) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (6) GU n. L 261 dell'11. 10. 1994, pag. 3.