REGOLAMENTO (CE) N. 2830/94 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d' oliva
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 23/11/1994 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0022
REGOLAMENTO (CE) N. 2830/94 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/94 (4), prevede che le dichiarazioni di coltivazione siano presentate entro il 30 novembre di ciascuna campagna; considerando che, per migliorare la gestione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva, in Francia le dichiarazioni di coltivazione per la campagna 1994/1995 comportano dati supplementari che rendono difficile l'osservanza del termine previsto per la loro presentazione; che di conseguenza, in via eccezionale, è opportuno permettere agli olivicoltori francesi di presentare le dichiarazioni di coltivazione relative alla campagna 1994/1995 entro il 15 gennaio 1995; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84, è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, in Francia, le dichiarazioni di coltura di cui al primo comma, relative alla campagna 1994/1995, sono presentate entro il 15 gennaio 1995. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9. (3) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (4) GU n. L 148 del 15. 6. 1994, pag. 1.