31994R2819

Regolamento (CE) n. 2819/94 del Consiglio, del 17 novembre 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 19/11/1994 pag. 0032 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0073
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0073


REGOLAMENTO (CE) N. 2819/94 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1994 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 12, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA (1) Il procedimento ha avuto inizio con l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). Nel novembre 1986 la Commissione, con decisione 86/589/CEE (3), ha accettato l'impegno sul prezzo offerto dall'esportatore della Repubblica popolare cinese nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di permanganato di potassio.

(2) Poiché l'esportatore cinese non ha rispettato l'impegno assunto, la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno medesimo e ha istituito un dazio antidumping provvisorio con regolamento (CEE) n. 360/88 (4), decidendo (5) di riaprire l'inchiesta antidumping sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese. Il Consiglio, con regolamento (CEE) n. 1531/88 (6), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese. L'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e l'importo di 2,25 ECU, oppure al 20 % di detto prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se quest'ultimo era più elevato.

(3) In seguito alla pubblicazione, nel dicembre 1992 (7), di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), a nome dei produttori che assertivamente rappresentano l'intera produzione comunitaria di permanganato di potassio.

(4) Successivamente, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (8), la Commissione ha annunciato il riesame delle misure antidumping in vigore.

(5) La Commissione ha informato l'esportatore e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denunzianti, dando alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(6) Tutti i produttori comunitari denunzianti hanno risposto al questionario e hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto.

(7) Il governo cinese, l'esportatore cinese, gli importatori collegati notoriamente esistenti nella Comunità e gli importatori indipendenti non hanno risposto al questionario.

(8) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di giungere ad una conclusione. Si è dovuto determinare il valore normale in base ai prezzi interni in un paese analogo (vedi punto 29). Le inchieste sono state condotte presso le sedi delle seguenti società:

- produttori comunitari denunzianti:

- Chemie AG (Germania),

- Industrial Química del Nalón (Spagna);

- paese di riferimento:

- Carus Chemical Company, Ottawa, Illinois USA.

(9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o luglio 1992 e il 30 giugno 1993 (nel prosieguo: « il periodo dell'inchiesta »).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (10) Il prodotto oggetto della denuncia e per il quale è stato aperto il riesame è il permanganato di potassio di cui al codice NC 2841 60 10. Prima del 1992 il codice NC era ex 2841 60 00. Esso è indentico al prodotto oggetto della precedente inchiesta e per il quale era stato istituito un dazio antidumping definitivo.

(11) Il permanganato di potassio è un forte agente ossidante utilizzato nel trattamento dell'acqua potabile e delle acque reflue, nella produzione e nella lavorazione di prodotti chimici, nell'acquacoltura e nella lavorazione dei metalli. Esso è inoltre utilizzato per la pulitura delle superfici dei metalli, come disinfettante nell'agricoltura e in veterinaria, per la depurazione dei gas di combustione e la deodorazione dei gas di processo, per il candeggio e speciali trattamenti nell'industria tessile, per la riduzione degli odori, la decontaminazione radioattiva, la pulitura dei motori delle turbine a gas, la fabbricazione delle piastre a circuito stampato e per la purificazione dell'aria dei sottomarini.

Il prodotto è disponibile in tre qualità: tecnica, « free/flowing » o farmaceutica. Tutte le qualità sono ottenute con lo stesso processo produttivo, hanno le stesse proprietà chimiche e sono intercambiabili per tutti gli impieghi. Il materiale è destinato alla qualità specifica in base alla domanda e dopo l'effettuazione delle varie analisi richieste.

(12) L'inchiesta ha dimostrato che il prodotto fabbricato e venduto dai produttori comunitari sul mercato comunitario presenta caratteristiche identiche al permanganato di potassio importato dalla Repubblica popolare cinese. Esso è considerato, pertanto, un prodotto simile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (qui di seguito denominato « regolamento di base »).

C. INDUSTRIA COMUNITARIA (13) Fino al 1990 esisteva un solo produttore comunitario. L'altro produttore, situato in Germania, è entrato a far parte dell'industria comunitaria in seguito all'unificazione della Germania.

Per il produttore tedesco l'unificazione ha comportato fondamentali trasformazioni istituzionali verso l'economia di mercato. Dall'inizio dell'unione economica, monetaria e sociale del 1o luglio 1990, esso si è dovuto adattare alle condizioni di mercato. Esso faceva parte del « VEB Chemiekombinat Bitterfeld » ed ora viene proposto per la privatizzazione dalla « Treuhandanstalt », la holding statale tedesca.

A livello comunitario, durante il periodo precedente all'unificazione ufficiale (dal 1o luglio 1990 al 2 ottobre 1990), le norme che disciplinavano il commercio con l'ex Repubblica democratica tedesca erano orientate verso il libero accesso dei prodotti comunitari nella Repubblica democratica tedesca e l'equivalente accesso nella Comunità dei prodotti di quest'ultima [regolamento (CEE) n. 1794/90 del Consiglio (9)]. Ai fini dell'applicazione della normativa, in base al regolamento (CEE) n. 1795/90 della Commissione (10), l'ex Repubblica democratica tedesca era considerata come facente parte della Comunità. Con l'unificazione ufficiale avvenuta il 3 ottobre 1990 l'ex Repubblica democratica tedesca è diventata parte integrante della Comunità.

A decorrere dal 1o luglio 1990, i produttori tedeschi fanno quindi parte dell'industria comunitaria. L'intera produzione comunitaria di permanganato di potassio fa capo ai produttori denunzianti. Pertanto essi costituiscono l'industria comunitaria conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

D. ATTUALE SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO (14) Per stabilire se la scadenza delle misure in vigore può comportare nuovamente un pregiudizio o una minaccia di pregiudizio occorre innanzitutto esaminare l'attuale situazione economica dell'industria comunitaria.

Produzione

(15) La produzione comunitaria complessiva di permanganato di potassio è diminuita del 74 % dal 1989 al periodo dell'inchiesta. Tale percentuale è determinata dall'adeguamento del produttore tedesco alle condizioni di mercato, avvenuta sostanzialmente in un solo anno (dal 1990 al 1991). Tuttavia, se si considerano il 1991 e il periodo dell'inchiesta, la produzione dell'industria comunitaria risulta diminuita del 52 %.

Capacità di produzione e tasso di utilizzazione degli impianti

(16) La capacità di produzione è rimasta stabile a 7 500 tm/anno. Il tasso di utilizzazione degli impianti è sceso dal 75,8 % nel 1989 al 33,9 % nel periodo dell'inchiesta.

Vendite

(17) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato CE sono diminuite di circa il 50 % dal 1989 al periodo dell'inchiesta. Tale percentuale è superiore a quella corrispondente al calo del consumo, pari al 36 % nello stesso periodo.

Scorte

(18) Le scorte sono diminuite da 1 132 tm (1989) a 785 tm (periodo dell'inchiesta), con una punta di 1 349 tm nel 1991. Tale diminuzione è stata provocata dalle vendite effettuate a partire dalle scorte e dall'arresto della produzione da parte dell'industria comunitaria per taluni periodi, nel 1992 e nel periodo dell'inchiesta.

Occupazione

(19) La riduzione delle scorte è andata a discapito dell'occupazione, che è diminuita del 37,3 % dal 1989 al periodo dell'inchiesta. La situazione transitoria nella Germania orientale ha contribuito per il 70 % a tale diminuzione. Tuttavia, queste cifre non comprendono le sospensioni temporanee del rapporto di lavoro e il lavoro ad orario ridotto, che è stato necessario introdurre per far fronte ai periodi di arresto della produzione nelle fabbriche.

Consumo comunitario e quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria

(20) Il consumo apparente nel mercato comunitario, basato sulle importazioni e sul volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito da 4 459 tonnellate metriche (tm) nel 1989 a 2 641 tm nel periodo dell'inchiesta, registrando quindi un calo del 41 %. Tuttavia, i dati statistici dal 1989 al 1991 comprendono « altri manganati », che rappresentano il 14 % delle importazioni registrate nell'ambito del codice ex NC 2841 60 00. I dati corretti relativi alle importazioni per gli anni compresi fra il 1989 e il 1991 comportano la conseguente modifica della percentuale relativa al calo dei consumi, che corrisponde quindi al 36 %.

La riduzione delle vendite dell'industria comunitaria (vedi punto 17) è stata superiore alla contrazione del mercato e ha comportato quindi una perdita della quota di mercato dell'industria comunitaria pari al 7,8 %.

Andamento dei prezzi

(21) I prezzi netti di vendita hanno registrato una crescita media del 6,8 % dal 1990 al periodo dell'inchiesta. Tuttavia, tale dato è determinato dai particolari ed eccezionali sviluppi dell'unificazione tedesca (vedi punto 13). Da allora il produttore tedesco ha dovuto adeguarsi alle condizioni dell'economia di mercato, aumentando i prezzi di oltre il 12 %, partendo da una base molto inferiore rispetto al mercato comunitario fino a che, nel periodo dell'inchiesta, i prezzi dell'industria comunitaria sono giunti allo stesso livello. Al contrario, l'altro produttore comunitario, che non ha risentito di tali conseguenze, ha registrato una costante diminuzione dei prezzi, dal 1990 al periodo dell'inchiesta, pari al 13 %. Pertanto si può concludere che, nell'insieme della Comunità, i prezzi di mercato sono stati eccessivamente bassi.

Redditività

(22) Data la particolare situazione del produttore tedesco (vedi punto 13), non è disponibile per il 1989 il margine medio di profitto/perdita. Nel 1990 il margine di perdita medio per i produttori comunitari è stato dell'1,8 %. Nel periodo dell'inchiesta esso ha raggiunto il 15,1 %. I produttori comunitari non erano in grado di raggiungere nuovamente la reddività poiché le vendite erano state effettuate in perdita dal 1990 al periodo dell'inchiesta.

Investimenti

(23) Per oltre cinque anni l'industria comunitaria ha investito molto poco per ricambi e piccoli miglioramenti delle fabbriche. Dati i periodi di arresto (vedi punto 18), il logorio tecnico degli impianti di produzione è stato inferiore rispetto alle normali condizioni di produzione. Le maggiori somme investite nel periodo dell'inchiesta dalla Chemie AG, produttore nella Germania orientale, sono state necessarie per aumentare la produttività. Per preparare la privatizzazione, l'ex « Kombinat » è stato diviso e ristrutturato, il che ha comportato la separazione di processi chimici precedentemente integrati. Gli investimenti erano destinati a sostituire i collegamenti interni non più esistenti. Tuttavia, ciò non ha prodotto alcun miglioramento in termini di produttività o di efficienza.

Conclusione

(24) Pertanto si è giunti alla conclusione che, nonostante le misure in vigore, l'industria comunitaria ha continuato a mostrare chiari segni di difficoltà economiche. L'industria comunitaria ha registrato un notevole calo di vendite in termini di volume sia in termini di quota di mercato. Tali sviluppi, accompagnati dalle vendite costantemente in perdita e dalla depressione dei prezzi, hanno inciso pesantemente sulla produzione e sull'occupazione.

E. COMPORTAMENTO DEGLI ESPORTATORI INTERESSATI (25) Occorreva inoltre esaminare il comportamento degli esportatori interessati. Tuttavia, la mancanza di cooperazione da parte del governo cinese, dell'esportatore cinese e di tutti gli importatori noti (vedi punto 7) ha reso difficile procedere ad una esatta valutazione.

Volume e quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese

(26) Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate da 433 tm nel 1989 a 448 tm nel periodo dell'inchiesta. Tale andamento contrasta con l'evoluzione dei consumi (punto 20), che sono notevolmente diminuiti.

Per quanto riguarda la quota di mercato, le importazioni cinesi sono aumentate dal 9,7 % nel 1989 al 16,9 % nel periodo dell'inchiesta.

Tuttavia, la quota di mercato reale era quasi certamente superiore. Dalle statistiche risultano importazioni da paesi terzi nei quali non si produce o si produce in quantità minime il prodotto simile. Sono state registrate, ad esempio, importazioni dalla Corea del Nord, sebbene, a quanto sembra, il prodotto in questione non vi sia fabbricato. Analogamente, la maggior parte delle importazioni registrate statisticamente come provenienti dall'India devono avere un'origine diversa, poiché i tre stabilimenti che risultano esistere nel paese hanno una capacità molto ridotta, inferiore a 40 t l'anno ciascuno, il che, secondo i dati Eurostat, equivale solo al 26 % del volume delle importazioni dall'India. Inoltre, da un'inchiesta doganale del 1991 risulta che il permanganato di potassio è stato dichiarato fraudolentemente come originario di Hong Kong o Taiwan, sebbene fosse accertato che esso non veniva prodotto nei suddetti paesi. I risultati di tale inchiesta non trovano riscontro nelle statistiche Eurostat.

Pertanto, se le importazioni dall'India, dalla Corea del Nord e da Taiwan, delle quali si sospetta un'origine diversa, si dovessero attribuire alla Repubblica popolare cinese, la quota di mercato di quest'ultima nella Comunità si avvicinerebbe al 40 %.

Prezzi di vendita

(27) Si è esaminato se, durante il periodo dell'inchiesta, il produttore esportatore abbia applicato prezzi inferiori rispetto a quelli dei produttori comunitari. In base ai dati Eurostat, durante il periodo dell'inchiesta i prezzi cif del prodotto cinese erano sottoquotati rispetto ai prezzi dei prodotti comunitari dell'11,5 %.

Le risultanze dell'inchiesta hanno confermato che i prezzi Eurostat per le importazioni di permanganato di potassio dalla Cina nella Comunità non sono in linea con i prezzi effettivi applicati per il materiale cinese. I denunzianti, infatti, hanno presentato elementi di prova che, durante il periodo dell'inchiesta, i prezzi reali del prodotto cinese erano molto inferiori di quelli riportati da Eurostat. A sostegno di ciò, essi hanno allegato alla denuncia le quotazioni del prodotto cinese ad un prezzo medio cif notevolmente inferiore alle cifre Eurostat. Inoltre, l'attribuzione delle importazioni del prodotto simile di sospetta origine cinese, registrate in realtà come originarie di altri paesi terzi (vedi punto 26) ha già come risultato un prezzo inferiore per il prodotto cinese, poiché i prezzi medi per le importazioni dall'India (1,4 ECU/kg), dalla Tailandia (1,3 ECU/kg) e da Hong Kong (1,1 ECU/kg) sono notevolmente inferiori ai prezzi riportati da Eurostat per le importazioni dalla Cina.

Si è giunti quindi alla conclusione che le cifre Eurostat non costituivano, nella fattispecie, una base adeguata per calcolare la sottoquotazione e che l'effettiva sottoquotazione dev'essere stata superiore di quanto appare dai dati statistici.

Conclusione

(28) La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata e la sottoquotazione è proseguita nonostante il dazio antidumping in vigore. Si è ritenuto quindi necessario esaminare se le pratiche di dumping avessero contribuito al summenzionato deterioramento della situazione dell'industria comunitaria e se la decadenza del dazio antidumping potesse dare di nuovo luogo al dumping ed al pregiudizio.

F. REITERAZIONE DEL DUMPING I. Paese di riferimento

(29) La Repubblica popolare cinese è un paese ad economia non di mercato. Pertanto il valore normale si doveva stabilire in base ai dati relativi ad un paese ad economia di mercato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. I denunzianti hanno suggerito a tal fine gli Stati Uniti.

La Commissione ha ritenuto che il prodotto statunitense sia simile sotto tutti gli aspetti al permanganato di potassio prodotto in Cina. Inoltre gli Stati Uniti sono il maggiore mercato mondiale. Poiché il permanganato di potassio è un prodotto omogeneo, le importazioni negli Stati Uniti, pari a circa il 25-30 % della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta, sostenute da notevoli capacità nei paesi esportatori, hanno garantito che i prezzi fossero ragionevolmente proporzionati ai costi di produzione. Inoltre il permanganato di potassio è in concorrenza per molte applicazioni con altri agenti ossidanti, come l'ozono e l'ossigeno puro, che tendono ad avere un effetto di riduzione dei prezzi del permanganato di potassio.

Inoltre, gli Stati Uniti erano già stati scelti quale paese analogo nel caso iniziale. Infine, la produzione in altri paesi non è operativa (Brasile) o non è ancora cominciata (Giappone), ha solo dimensioni limitate (India) o sarà presto interrotta (Cecoslovacchia), ovvero è propria di paesi ad economia non di mercato (Federazione russa e Ucraina). Pertanto gli Stati Uniti rappresentavano l'unica scelta adeguata e ragionevole.

II. Valore normale

(30) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi nelle normali operazioni commerciali a cui era effettivamente venduto il permanganato di potassio per il consumo sul mercato statunitense.

Non è stata fatta alcuna distinzione fra le vendite ai distributori e le vendite agli utilizzatori finali, poiché non esisteva alcuna differenziazione in termini di prezzi. Pertanto il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata delle vendite nel periodo dell'inchiesta.

III. Prezzo all'esportazione

(31) Data la mancanza di cooperazione del produttore/esportatore cinese e degli importatori collegati notoriamente esistenti nella Comunità, dovevano essere utilizzati i dati disponibili conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

(32) Si è valutato se le cifre Eurostat potessero essere considerate come base per stabilire il prezzo all'esportazione.

Per la previsione necessaria a determinare la ricorrenza del dumping non è stato possibile tener conto delle cifre Eurostat. Esse erano influenzate dal cambiamento della voce doganale e dall'attribuzione delle importazioni a paesi terzi che non fabbricavano il prodotto in questione o lo fabbricavano in quantità minime, come menzionato nel punto 27. Pertanto, i prezzi che si applicherebbero per le esportazioni cinesi nella Comunità se si decidesse di lasciar decadere il dazio non potrebbero essere dedotti da tale fonte.

Le informazioni sui prezzi fornite dai denunzianti sono state esaminate per determinare il prezzo all'esportazione. Le quotazioni sono state considerate affidabili. Lo stesso livello di prezzo risulta applicato alle esportazioni cinesi in Marocco. I prezzi per le esportazioni del prodotto cinese negli Stati Uniti sono superiori, poiché sono certamente influenzate dal dazio antidumping del 128,9 % istituito nel 1991 sulle importazioni del prodotto cinese negli Stati Uniti.

(33) Le informazioni sui prezzi sono confermate dalle quotazioni aggiuntive e dalle informazioni sui prezzi a cui il permanganato di potassio era effettivamente venduto. Dette informazioni sono state richieste e ottenute dai denunzianti. Esse mostrano che le cifre inizialmente fornite non erano eccezionali, ma facevano parte della consueta politica dei prezzi. L'esportatore/produttore in Cina era al corrente del livello dei prezzi figurante nella denuncia e della possibilità di presentare osservazioni in merito.

IV. Confronto

(34) Il valore normale è stato confrontato ai prezzi all'esportazione del permanganato di potassio cinese allo stadio franco fabbrica. Per la Repubblica popolare cinese lo stadio franco fabbrica equivaleva allo stadio franco frontiera nazionale, conformemente alla prassi usuale per i paesi ad economia non di mercato.

Per garantire un equo confronto, il valore normale è stato adeguato conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, lettera a) del regolamento di base. Sono state effettuate detrazioni per costi di nolo, imballaggio e salario dei venditori. Analogamente, il prezzo all'esportazione è stato adeguato detraendo gli importi stimati per il nolo marittimo e l'assicurazione.

V. Margine di dumping

(35) Dal confronto è risultato un margine di dumping pari a 1,26 ECU/kg.

G. NUOVO PREGIUDIZIO (36) Alla luce di quanto suesposto e per valutare il possibile effetto della decadenza delle misure in vigore, si è tenuto conto di quanto segue:

(37) Si è constatato che il prodotto proveniente dalla Repubblica popolare cinese era venduto alla Comunità a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria, guadagnando in tal modo una maggiore quota di mercato.

I. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(38) È stata individuata, in base ai dati statistici, una netta correlazione tra l'evoluzione della quota di mercato dell'industria comunitaria e la quota di mercato delle importazioni cinesi. Infatti, mentre la prima ha perduto 7,8 punti percentuali, la seconda ha guadagnato almeno 7 punti percentuali fra il 1989 e il periodo dell'inchiesta, nonostante l'esistenza di misure antidumping. È evidente che le importazioni in questione, per le quali si è constatata l'esistenza di pratiche di dumping, hanno continuato a causare pregiudizio all'industria comunitaria e si può pertanto ritenere che la scadenza delle summenzionate misure provocherà un ulteriore deterioramento di un'industria comunitaria già indebolita.

(39) Inoltre l'esportatore/produttore cinese ha attualmente maggiore difficoltà di accesso sul mercato statunitense, in seguito alle misure antidumping adottate nel 1991 dalle autorità degli Stati Uniti (dal 39,0 % al 128,9 %). Se le misure attualmente in vigore dovessero decadere, aumenterà inevitabilmente la pressione sul mercato comunitario, poiché l'esportatore/produttore cinese è in grado (la sua produzione è all'incirca di 5 000-6 000 tm/anno) di soddisfare interamente la domanda nella Comunità.

II. Effetto di altri fattori

(40) Il consumo apparente di permanganato di potassio nella Comunità è diminuito del 36 %. L'industria comunitaria sarebbe stata in grado di adeguarsi meglio a tale diminuzione della domanda se non avesse continuato a subire pratiche commerciali sleali, che esistevano poiché erano in vigore misure antidumping. Invece l'industria comunitaria ha perduto la sua quota di mercato poiché le importazioni del prodotto simile originario della Repubblica popolare cinese a bassi prezzi sono continuate, non consentendo quindi alcun sollievo.

Le importazioni dai paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese sono diminuite in volume da 1 664 tm (1989) a 1 023 tm (periodo dell'inchiesta). La quota di mercato rappresentata da tali importazioni nel periodo considerato è rimasta relativamente stabile, aumentando solo leggermente al 38,7 %. Tuttavia, il volume delle importazioni da India, Hong Kong e Taiwan, corrispondenti ad una quota di mercato superiore al 23 %, è invece in gran parte attribuibile alla Repubblica popolare cinese (vedi punto 26). Le importazioni dagli Stati Uniti rappresentano il 15 % del mercato, ma ad un prezzo notevolmente superiore a quello delle importazioni dall'Asia. Pertanto le importazioni diverse da quelle cinesi hanno avuto, ammesso che ve ne sia stata, un'incidenza limitata sulle condizioni di mercato per il permanganato di potassio. Di conseguenza, si è ritenuto che solo una minima parte delle importazioni diverse da quelle cinesi potevano aver contribuito alla difficile situazione dell'industria comunitaria, mentre le importazioni cinesi da sole sono state chiaramente una causa di tale difficile situazione.

III. Conclusione

(41) Alla luce delle conclusioni sulle nuove pratiche di dumping e sul nuovo pregiudizio, si è giunti alla conclusione che la decadenza delle misure attualmente in vigore provocherebbe un nuovo pregiudizio e addirittura l'aggravamento del pregiudizio causato dalle pratiche di dumping e che la natura di dette misure dev'essere riconsiderata per tener conto delle risultanze che hanno portato a concludere l'esistenza di nuove pratiche di dumping e di un nuovo pregiudizio.

H. INTERESSE COMUNITARIO (42) Scopo delle misure antidumping, in linea di massima, è eliminare le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche di dumping per ripristinare una situazione di concorrenza aperta e leale sul mercato comunitario. Per valutare l'interesse della Comunità, si è tenuto conto della posizione dell'industria comunitaria di permanganato di potassio e degli utilizzatori di permanganato di potassio. A tale proposito si ricorda che nella precedente inchiesta si era ritenuto che le misure fossero conformi all'interesse della Comunità.

(43) L'industria comunitaria dovrà interrompere la produzione di permanganato di potassio se non potrà recuperare rapidamente quota di mercato e redditività. Ciò sarà impossibile con l'attuale pressione sui prezzi che aumenterebbe se le misure in questione fossero ritirate.

(44) L'industria comunitaria non ha potuto recuperare la competitività nel precedente periodo in cui erano in vigore le misure antidumping causa il persistere delle pratiche di dumping. Nel 1986 e nel 1987 la rottura dell'impegno ha determinato l'istituzione di un dazio antidumping definitivo [regolamento (CEE) n. 1531/88] e fino al 1991 l'elusione delle misure antidumping ne ha minato l'efficacia prevista, soffocando i produttori comunitari e impedendo loro così di sviluppare nuovi mercati ed effettuare gli investimenti necessari per aumentare la produttività. Gli sforzi già compiuti dall'industria comunitaria per sviluppare tali mercati sarebbero vanificati ed essa non sarebbe in grado di migliorare la produttività con i necessari investimenti se le misure attualmente in vigore dovessero essere ritirate e non si prendesse alcuna iniziativa per eliminare l'ulteriore pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping constatate durante l'inchiesta.

(45) Per quanto riguarda gli utilizzatori di permanganato di potassio, un dazio antidumping avrà un effetto limitato, poiché l'aumento del costo dei prodotti per i quali si utilizza il permanganato di potassio sarà minimo. Occorre considerare che, se non vi fossero le misure in questione, l'industria comunitaria cesserebbe di esistere, mentre la sua sopravvivenza sul mercato garantirà la concorrenza tra i produttori comunitari e le importazioni da altri paesi terzi, che avrà un effetto positivo sui livelli dei prezzi. Inoltre, poiché le nuove applicazioni per il prodotto comprendono la depurazione dell'acqua potabile e delle acque reflue e, nella fattispecie, i clienti non sono grandi industrie ma amministrazioni comunali, la stabilità delle forniture è un obiettivo importante. Pertanto è nell'interesse degli utilizzatori e, in particolare, della collettività, che l'industria comunitaria resti un fornitore affidabile del prodotto e non sia eliminata dal mercato.

(46) Dopo aver considerato i vari interessi coinvolti, si è giunti alla conclusione che è nell'interesse della Comunità mantenere in vigore misure antidumping definitive che dovrebbero comunque essere adeguate per eliminare gli effetti negativi dell'aumento delle pratiche di dumping. Tali misure dovrebbero consistere in un dazio antidumping definitivo. Come già avvenuto in passato (vedi punto 26) si dovrebbero prendere misure adeguate per evitare l'elusione del dazio e, in tale contesto, si è ritenuto che un importo fisso in ecu per kg costituisca la forma più appropriata di dazio antidumping.

I. DAZIO (47) Per calcolare l'importo del dazio necessario per difendere adeguatamente l'industria comunitaria dalle continue pratiche di dumping e dal conseguente pregiudizio, si è ritenuto che le misure debbano permettere all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere un equo profitto.

(48) A tale scopo è stato stabilito un livello di prezzo minimo aggiungendo al costo di produzione dell'industria comunitaria un margine di profitto pari al 5 % del costo di produzione, che è considerato un utile minimo sulle vendite alle attuali condizioni di mercato per il settore industriale in questione.

Si è calcolato quindi un margine di pregiudizio in base al confronto tra il prezzo minimo e il prezzo medio franco frontiera comunitaria del prodotto simile cinese importato.

(49) Poiché il margine di pregiudizio constatato era superiore al margine di dumping, il dazio antidumping deve essere basato su quest'ultimo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio del codice NC 2841 60 10 originario della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio è pari a 1,26 ECU/kg.

3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giono successivo alla pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. O. PFEFFERMANN

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. C 63 del 18. 3. 1986, pag. 5.

(3) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 32.

(4) GU n. L 35 del 9. 2. 1988, pag. 13.

(5) GU n. C 37 del 9. 2. 1988, pag. 3.

(6) GU n. L 138 del 3. 6. 1988, pag. 1.

(7) GU n. C 319 del 5. 12. 1992, pag. 4.

(8) GU n. C 248 dell'11. 9. 1993, pag. 9.

(9) GU n. L 166 del 29. 6. 1990, pag. 1.

(10) GU n. L 166 del 29. 6. 1990, pag. 3.