31994R2818

REGOLAMENTO (CE) N. 2818/94 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1994 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 19/11/1994 pag. 0031 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0080


REGOLAMENTO (CE) N. 2818/94 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1994 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1783/94 della Commissione (2) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati la propria intenzione di proporre una proroga di validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno sollevato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese istituito con il regolamento (CE) n. 1783/94 è prorogata per un periodo di due mesi, con scadenza alla data del 22 gennaio 1995. Tale dazio cessa di essere applicabile qualora, anteriormente a tale data, il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità con l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. O. PFEFFERMANN

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 186 del 21. 7. 1994, pag. 11.