Regolamento (CE) n. 2796/94 del Consiglio del 14 novembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria e dalla Romania
Gazzetta ufficiale n. L 297 del 18/11/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 63 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 63 pag. 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 2796/94 DEL CONSIGLIO del 14 novembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/89 per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico totale di alcuni vini di qualità importati dall'Ungheria e dalla Romania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 70, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini originari di un paese terzo diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi e destinati al consumo umano diretto non possono essere importati nella Comunità se il loro titolo alcolometrico volumico totale è superiore al 15 % vol; considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/89 del Consiglio, del 7 dicembre 1989, relativo al titolo alcolometrico volumico totale e all'acidità totale di alcuni vini di qualità importati e che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/80 (2), ha introdotto una deroga a tale principio per taluni vini di paesi terzi, conformemente all'articolo 70, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 822/87; che la deroga applicabile a taluni vini ungheresi riguarda un periodo sperimentale che è scaduto il 31 agosto 1994; considerando che in sede di conclusione degli accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Ungheria e la Romania relativi alla tutela reciproca e al controllo delle denominazioni dei vini (3) la Comunità si è impegnata a concedere una deroga a tempo indeterminato applicablile ai vini ungheresi e di concedere lo stesso beneficio a taluni vini di qualità pregiata originari della Romania; che è pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3677/89, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3677/89 è modificato come segue: 1) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera: « d) originari della Romania, con un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati dai termini "VSOC" o "Vinuri de calitate superioara cu denumire de origine si trepte de calitate" e recano una delle seguenti indicazioni geografiche: - Cernavoda - Cotnari - Medgidia - Murfatlar - Nazarcea - Pietroasa. » 2) Al paragrafo 2, l'elemento di frase: « Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c) » è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b), c), e d) ». 3) Il paragrafo 3 è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1o settembre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente J. BORCHERT (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 42). (2) GU n. L 360 del 9. 12. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2606/93 (GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 6). (3) GU n. L 337 del 31. 12. 1993, pagg. 94 e 178.