Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne
Gazzetta ufficiale n. L 293 del 12/11/1994 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0184
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0184
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2728/94 DEL CONSIGLIO del 31 ottobre 1994 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere della Corte dei conti (3), considerando che il bilancio generale delle Comunità europee è esposto a rischi finanziari maggiori in conseguenza delle garanzie a copertura di prestiti concessi a paesi terzi; considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha concluso che, per motivi di gestione prudenziale di bilancio e di disciplina finanziaria, è necessario creare un nuovo ambito finanziario e che a tal fine dovrebbe essere creato un fondo di garanzia a copertura dei rischi legati ai prestiti e alle garanzie su prestiti a paesi terzi o a favore di progetti realizzati in paesi terzi; che l'istituzione di un fondo di garanzia destinato a rimborsare direttamente i creditori della Comunità permette di soddisfare tale finalità; considerando che le istituzioni hanno convenuto, nell'ambito dell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993, di iscrivere nel bilancio una riserva per le operazioni di prestito e di garanzia di prestiti a favore e nei paesi terzi; considerando gli attuali meccanismi che consentono di far fronte a chiamate in garanzia e in particolare il ricorso provvisorio alla tesoreria, consentito dall'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (4); considerando che è opportuno costituire il fondo mediante il versamento graduale di risorse; che, successivamente, verranno ad esso accreditati gli interessi frutto degli investimenti delle risorse disponibili del fondo, nonché i rimborsi tardivi ottenuti dai debitori inadempienti per i quali il fondo è intervenuto fornendo garanzie; considerando che alla luce della prassi seguita dagli istituti finanziari internazionali, un coefficiente del 10 % fra il fondo e gli impegni di capitale garantiti maggiorati degli interessi dovuti e non versati sembra sufficiente; considerando che dei versamenti al fondo di garanzia pari al 14 % dell'importo di ogni operazione decisa appaiono adeguati al raggiungimento dell'importo-obiettivo ritenuto sufficiente; che occorre definire le modalità secondo cui effettuare tali versamenti; considerando che una volta raggiunto l'importo-obiettivo, la percentuale di versamento verrà riesaminata; che se il fondo supera l'importo-obiettivo, le somme in eccedenza saranno accreditate al bilancio generale delle Comunità europee; considerando che è opportuno affidare la gestione finanziaria del fondo di garanzia alla Banca europea per gli investimenti (BEI); che la gestione finanziaria del fondo è oggetto di controlli da parte della Corte dei conti, secondo procedure che la Corte dei conti, la Commissione e la BEI dovranno convenire; considerando che i trattati non prevedono per l'adozione del presente regolamento poteri diversi da quelli dell'articolo 235 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato CEEA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È istituito un fondo di garanzia, in prosieguo denominato «fondo», le cui risorse sono destinate a rimborsare i creditori della Comunità, in caso di inadempienza del beneficiario di un prestito accordato o garantito dalla stessa. Le operazioni di prestito e di garanzia di cui al primo comma, in prosieguo denominate «operazioni», sono quelle realizzate a favore di un paese terzo o destinate al finanziamento di progetti situati in paesi terzi. Articolo 2 Il fondo è alimentato: - da versamenti del bilancio generale della Comunità europee conformemente all'articolo 4; - dagli interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle disponibilità del fondo; - dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti, quando il fondo sia stato chiamato in garanzia. Articolo 3 L'importo del fondo deve raggiungere un livello adeguato, in prosieguo denominato «importo-obiettivo». L'importo-obiettivo viene fissato al 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in corso della Comunità derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi dovuti e non versati. Quando l'importo-obiettivo viene superato a fine anno, l'eccedenza viene accreditata a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 4 1. I versamenti sul fondo previsti all'articolo 2, primo trattino sono pari al 14 % dell'importo in capitale delle operazioni sino al raggiungimento importo-obiettivo da parte del fondo. Il tasso di copertura è riesaminato quando il fondo raggiunge l'importo-obiettivo e comunque entro la fine del 1999. 2. I versamenti sul fondo si effettuano secondo le modalità indicate nell'allegato. Articolo 5 Se, a causa delle richieste di garanzia a seguito di un'inadempienza, le risorse del fondo scendono al di sotto del 75 % dell'importo-obiettivo, il tasso di copertura per le nuove operazioni viene portato al 15 % fino a raggiungere nuovamente l'importo-obiettivo; oppure, qualora l'inadempienza sia precedente al raggiungimento dell'importo-obiettivo, fino alla compensazione integrale della richesta di garanzia. Se, a causa delle richieste di garanzia in seguito a una o più inadempienze gravi, le risorse del fondo scendono al di sotto del 50 % dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle misure eccezionali che potrebbero rendersi necessarie per ricostituire il fondo. Articolo 6 La Commissione affida la gestione finanziaria del Fondo alla BEI nell'ambito di un mandato a nome della Comunità. Articolo 7 La Commissione presenta, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla situazione del fondo e la sua gestione nel corso dell'esercizio precedente. Articolo 8 Il conto di gestione e il bilancio finanziario del fondo sono annessi al conto di gestione e al bilancio finanziario della Comunità. Articolo 9 La Commissione presenta, entro il 31 dicembre 1998, una relazione globale sul funzionamento del fondo. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 si applica alle operazioni decise e impegnate a decorrere dal 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL (1) GU n. C 68 dell'11. 3. 1993, pag. 10. (2) GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 235. (3) GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 25. (4) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale). ALLEGATO Modalità dei versamenti di cui all'articolo 2, primo trattino 1. Il fondo viene alimentato in base alle modalità di cui ai punti 2 e 3, a seconda che si tratti: a) di operazioni del tipo assunzione/erogazione di prestiti della Comunità o di garanzie a organismi finanziari, effettuate in una o in più frazioni eccettuate le operazioni di cui alla lettera b) (1); b) di operazioni del tipo assunzione/erogazione di prestiti della Comunità o di garanzie a organismi finanziari a titolo di un meccanismo quadro articolato su vari anni, a carattere microeconomico e strutturale (2). 2. Per quanto riguarda le operazoni di cui al punto 1, lettera a), la Commissione avvia la procedura di versamento al fondo non appena il Consiglio ha formalmente adottato la decisione di base. L'importo da versare al fondo è calcolato in base all'importo globale dell'operazione decisa dal Consiglio. 3. Per quanto riguarda le operazioni di cui al punto 1, lettera b), i versamenti al fondo avvengono per frazioni annuali calcolate in base agli importi annui indicati nella scheda finanziaria acclusa alla proposta della Commissione, eventualmente adattati in funzione della decisione del Consiglio. La Commissione avvia la procedura di alimentazione del fondo per il primo anno non appena il Consiglio ha formalmente adottato la decisione di base ovvero all'inizio dell'esercizio successivo se per quello in corso non è prevista nessuna operazione. Per gli esercizi seguenti, la Commissione avvia la procedura di alimentazione all'inizio dell'esercizio. A decorrere dal secondo anno gli importi da versare al fondo sono corretti dello scarto constatato al 31 dicembre dell'anno precedente tra le stime che sono state alla base del precedente versamento e le realizzazioni dei prestiti sottoscritti durante lo stesso anno. L'eventuale scarto relativo all'ultimo anno dà luogo a un versamento l'anno seguente. 4. Allorché avvia una procedura di versamento la Commissione verifica lo stato di esecuzione delle operazioni oggetto di precedenti versamenti e, ove le scadenze d'impegno previste inizialmente non siano state rispettate, propone di tenerne conto nel calcolo del primo versamento da effettuare all'inizio dell'esercizio successivo a titolo di operazioni già in corso. 5. Per le operazioni decise dal Consiglio a decorrere dal 1o gennaio 1993, la Commissione avvia le procedure di alimentazione del fondo non appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità di cui ai punti precedenti. (1) Esempi di questo tipo di operazioni: i prestiti alla bilancia dei pagamenti di paesi terzi o la garanzia accordata a un consorzio di banche commerciali per finanziare l'acquisto di prodotti alimentari in un paese terzo. (2) Esempi di questo tipo di operazioni: i prestiti Euratom a paesi terzi e le garanzie accordate alla BEI per i suoi prestiti nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (PVSALA) e nei paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO).