31994R2714

Regolamento (CE) n. 2714/94 della Commissione dell'8 novembre 1994 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2054/89 che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per l'uva secca

Gazzetta ufficiale n. L 288 del 09/11/1994 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0197


REGOLAMENTO (CE) N. 2714/94 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1994 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2054/89 che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per l'uva secca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2054/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92 (4), ha stabilito, all'articolo 2, paragrafo 3, le condizioni secondo le quali la media ponderata dei prezzi di vendita dell'uva secca si considera rappresentare il prezzo di importazione; che, per evitare una riduzione artificiale della protezione all'importazione, occorre precisare che gli oneri doganali all'atto dell'importazione, che comprendono i dazi di entrata e le imposte indirette effettivamente versati all'atto dell'importazione, devono essere dedotti dal prezzo di rivendita accertato; che il paragrafo 6 dello stesso articolo ha definito la nozione di utente finale; che il fabbricante che utilizza il prodotto in un processo di condizionamento deve essere escluso da tale definizione in quanto il condizionamento, pur provocando una variazione nel codice della nomenclatura combinata, non può essere considerato una trasformazione ai fini della normativa in vigore;

considerando che l'articolo 6 del citato regolamento stabilisce una procedura speciale di controllo; che dall'esperienza progressa emerge che in caso di applicazione di tale procedura è necessario subordinare l'immissione in libera pratica della merce alla costituzione della cauzione prevista dall'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94 (6); che le autorità doganali devono esigere la costituzione di tale cauzione qualora nutrano dubbi fondati sulla realtà del prezzo di importazione, anche prima dell'esecuzione dei controlli di cui al citato articolo 248; che, nell'ambito dei controlli a posteriori, occorre precisare che i dazi dovuti sono recuperati conformemente al disposto dell'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (7); che d'altro canto appare equo precisare che nell'ambito di tutti i controlli i dazi dovuti sono maggiorati degli interessi;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2054/89 prevede le condizioni che permettono di accertare il rispetto del prezzo minimo all'importazione; che dall'esperienza pregressa è emerso che, per evitare distorsioni, occorre tenere conto degli oneri doganali effettivamente versati all'importazione, nonché del costo di eventuali trattamenti subiti dal prodotto importato dopo l'importazione e prima della vendita all'utente finale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2054/89 è così modificato:

1) L'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora si accertino prezzi di rivendita - diretta o tramite intermediari commerciali - inferiori al prezzo minimo per oltre il 15% della partita importata, previa deduzione degli oneri doganali all'importazione effettivamente versati, si considera come prezzo all'importazione la media ponderata di tali prezzi. »;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Ai fini del presente regolamento, l'utente finale è il produttore che utilizza il prodotto di cui trattasi ai fini della sua trasformazione - escluso il condizionamento - in un altro prodotto che rientra in un codice NC diverso da quello indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica, o il venditore al dettaglio che vende esclusivamente ai consumatori. »

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6

1. Qualora sussistano fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza tra il prezzo indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica e il prezzo reale all'importazione, le autorità doganali autorizzano l'immissione in libera pratica della merce soltanto previa costituzione, da parte dell'importatore, della cauzione prevista all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93, maggiorata degli interessi per il termine di sei mesi di cui al secondo comma. Il tasso di interesse da applicare è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero previste dal diritto nazionale.

L'importatore può provare, entro sei mesi, che il prodotto è stato smerciato secondo modalità che garantiscano il rispetto del prezzo minimo all'importazione, salva l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 79/695/CEE e dell'articolo 20 della direttiva 82/57/CEE. L'inosservanza del termine di sei mesi comporta la perdita della cauzione, salvo il disposto del paragrafo 2.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato dall'autorità competente di tre mesi al massimo, su richiesta debitamente giustificata dell'importatore interessato e a condizione che la cauzione sia adattata in conformità. »

3) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il prezzo minimo all'importazione si considera rispettato se l'importatore fornisce le prove, per almeno il 95 % della partita importata, che il prodotto è stato venduto in tutte le fasi della commercializzazione, fino allo stadio degli utenti finali ad un prezzo pari o superiore al prezzo minimo all'importazione, tenendo conto degli oneri doganali all'importazione effettivamente versati. Se, dopo l'immissione in libera pratica e prima della vendita all'utente finale, il prodotto viene sottoposto ad un trattamento, il prezzo di vendita all'utente finale comprende il costo relativo a tale trattamento. »

4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Articolo 10

Qualora accertino, nel corso di una verifica, che il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, le autorità competenti procedono al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per stabilire l'importo dei dazi da recuperare o che restano da recuperare si tiene conto di un interesse che decorre dalla data di immissione in libera pratica della merce fino alla data del recupero. Il tasso di interesse da applicare è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero secondo il diritto nazionale. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 13.

(3) GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 14.

(4) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.

(5) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(6) GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

(7) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.