31994R2704

Regolamento (CE) n. 2704/94 della Commissione del 7 novembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3338/93 riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 08/11/1994 pag. 0022 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 62 pag. 0193
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 62 pag. 0193


REGOLAMENTO (CE) N. 2704/94 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 3338/93 riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che all'articolo 5 il regolamento (CE) n. 3119/93 prevede un regime di aiuto a favore dei mandarini satsuma raccolti nella Comunità e trasformati in segmenti; che tale regime prevede il versamento di un aiuto alle organizzazioni di produttori di agrumi per i mandarini satsuma conferiti all'industria di trasformazione nel quadro di un contratto;

considerando che l'esperienza acquisita nella gestione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione (2) induce a modificare le norme applicabili in materia di domande di aiuto presentate dalle organizzazioni di produttori di agrumi, nonché a rafforzare le disposizioni relative alle conseguenze imposte ai trasformatori qualora non rispettino il prezzo minimo da versare ai produttori o alle organizzazioni di produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3338/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 7, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatto salvo il caso di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), il pagamento della materia prima al produttore o all'organizzazione di produttori da parte dell'impresa di trasformazione può essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o versamento postale. »

2) All'articolo 12:

a) al paragrafo 1, la lettera f) è soppressa;

b) al paragrafo 2:

- la lettera a) è soppressa;

- il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) in caso di impegno di conferimento, della dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato, tramite versamento postale o bonifico bancario, o gli ha accreditato un prezzo pari almeno al prezzo minimo; ».

3) All'articolo 13:

a) il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

« d) una copia del bonifico bancario o del versamento postale di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o, in caso di impegno di conferimento, la prova che al produttore è stato accreditato tale prezzo, oppure una dichiarazione dell'organizzazione di produttori che l'impresa di trasformazione non ha rispettato il prezzo minimo. Nella dichiarazione occorre indicare i riferimenti ai relativi contratti; »;

b) il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

« e) il certificato di cui all'articolo 10; »;

c) la lettera f) è soppressa.

4) All'articolo 16:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti procedono inoltre, per ogni impresa di trasformazione, a controlli per sondaggio da effettuarsi sul 10 % almeno dei bonifici/versamenti relativi alle domande di compensazione finanziaria selezionate ai fini dei controlli previsti al paragrafo 1. »;

b) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2, ove le irregolarità accertate raggiungano il 5 % rispettivamente delle domande di aiuto o di compensazione finanziaria, o dei versamenti/bonifici controllati, le autorità competenti intensificano i controlli previsti e ne informano senza indugio la Commissione. »

5) All'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

« L'impresa di trasformazione che nel corso di una data campagna non abbia rispettato il prezzo minimo da versare ai produttori o alle organizzazioni di produttori e non abbia presentato la domanda di compensazione finanziaria, alle condizioni previste dal presente regolamento, è esclusa dal regime dei contratti di trasformazione previsti all'articolo 5 nel corso delle tre campagne successive. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, il disposto del punto 3, lettera a) dell'articolo 1 si applica a decorrere dalla campagna 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 17.

(2) GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 26.