31994R2580

REGOLAMENTO (CE) N. 2580/94 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell' articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all' indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 25/10/1994 pag. 0007 - 0007
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0222
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0222


REGOLAMENTO (CE) N. 2580/94 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n 2381/94 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/94 (4), ha rinviato di 26 mesi la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativamente alle importazioni da determinati paesi terzi;

considerando che alcuni paesi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno fornito alcune delle informazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (5), entro il termine previsto all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che dall'esame delle informazioni trasmesse e dall'ispezione effettuata in loco è emerso che la « Fundación de Alimentos Ecológicos Argentinos » (FAEA) non soddisfa i requisiti previsti per garantire l'equivalenza delle ispezioni effettuate dagli organismi di controllo dei paesi terzi con quelle compiute nella Comunità per i prodotti in esame; che è quindi opportuno sopprimere tale organismo dall'elenco degli organismi ammessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3713/92, il testo del primo trattino relativo all'Argentina è sostituito dal testo seguente:

« - l'Argentina, limitatamente ai prodotti per i quali l'Institudo Argentino para la Certificacion y Promocion de Productos Agropecuarios Organicos SRL (Argencert) certifichi che sono stati ottenuti in tale paese con metodi di produzione biologici; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 84.

(3) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 21.

(4) GU n. L 84 del 29. 3. 1994, pag. 9.

(5) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.