31994R2557

Regolamento (CE) n. 2557/94 del Consiglio, del 19 ottobre 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/1994 pag. 0027 - 0031
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0047
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0047


REGOLAMENTO (CE) N. 2557/94 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1994 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CE) n. 892/94 (2), qui di seguito denominato « regolamento provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio metallico di cui al codice NC 2805 21 00, originario della Repubblica popolare cinese e della Russia.

Con il regolamento (CE) n. 1777/94 (3), il Consiglio ha prorogato la validità di tale dazio per un periodo non superiore a due mesi.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO (2) In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, numerose parti interessate hanno comuniato le loro osservazioni per iscritto. Un esportatore ha chiesto e ottenuto di essere sentito.

(3) La Commissione ha continuato a chiedere tutte le informazioni necessarie per giungere a conclusioni definitive. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la definitiva riscossione degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Si è inoltre concesso loro un termine per formulare eventuali osservazioni.

(4) La Commissione ha esaminato le osservazioni formulate dalle parti modificando, se del caso, le sue conclusioni.

(5) A causa della complessità del caso in esame, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine di un anno previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (6) Il prodotto in esame è il calcio metallico di cui al codice NC 2805 21 00.

(7) In seguito alle osservazioni formulate dal principale importatore nella Comunità del prodotto in esame, la IPS, in merito al prodotto simile e, in particolare, ai diversi processi di fabbricazione del calcio metallico in varie parti del mondo nonché agli usi cui può essere destinato, la Commissione ha esaminato ulteriormente la questione.

(8) L'esame ha confermato che il prodotto può essere ottenuto con processo alluminotermico (ossi attraverso la riduzione della calce mediante alluminio), impiegato dal produttore comunitario e dai produttori degli Stati Uniti e del Canada, o con processo elettrolitico (ossia con elettrolisi ignea del calcio, seguita da distillazione), impiegato dai produttori di Russia e Cina.

(9) Il calcio metallico ottenuto con i due succitati processi presenta caratteristiche molto simili, sebbene il prodotto ottenuto mediante elettrolisi abbia un grado di purezza leggermente superiore. Tale differenza, tuttavia, come spiegato nei punti da 10 a 13, non influisce, in genere, sugli usi cui può essere destinato il calcio metallico ottenuto mediante i due processi succitati.

Il prodotto si presenta sotto varie forme (misure) quali corone, pezzi, ritagli o trucioli e, per taluni usi (cfr. punto 10), può essere ulteriormente trasformato in granuli o granulati, processo che, in genere, non modifica la natura fondamentale del prodotto.

(10) Il calcio metallico è utilizzato nella Comunità principalmente nei seguenti settori:

- industrie del piombo e delle ferroleghe, che utilizzano il prodotto in forma di corone, pezzi, ritagli o trucioli;

- industria siderurgica, che utilizza il calcio metallico in granuli;

- applicazioni nei trattamenti del calcio ad alta temperatura (ad esempio, produzione di magneti), per le quali si utilizza parimenti calcio in granuli.

(11) Dall'inchiesta è emerso che, per gli usi ai quali è destinato nelle industrie del piombo e delle ferroleghe, il prodotto importato dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia e quello ottenuto nella Comunità e negli Stati Uniti (l'economia di mercato utilizzata quale riferimento per le esportazioni in esame) sono perfettamente intercambiabili. Anche l'industria siderurgica utilizza granuli o granulati ottenuti dal calcio proveniente da entrambe le fonti.

(12) Per quanto riguarda le applicazioni nei trattamenti del calcio ad alta temperatura (magneti), per le quali si utilizza parimenti calcio in forma di granuli, sembra essere necessario calcio metallico di purezza superiore a quella del prodotto ottenuto nella Comunità mediante alluminotermia. Per tali usi il produttore comunitario dispone di un tipo specifico di prodotto che fa concorrenza al calcio metallico russo e cinese e che si ottiene distillando il prodotto standard ottenuto con processo alluminotermico. Poiché le richieste in tale settore corrispondono a meno del 10 % del consumo comunitario e la distillazione aumenta notevolmente i costi, la produzione nella Comunità di questo tipo di calcio metallico è limitata.

(13) Un importatore nella Comunità, tuttavia, ha messo in discussione l'intercambiabilità dei prodotti a livello di trasformazione in granuli o granulati.

A tale riguardo, la Commissione è stata informata che vi sono almeno quattro imprese nelle Comunità che svolgono tale attività. Una di esse, la IPS, utilizza un processo di granulazione (granulati ottenuti per rifusione e atomizzazione), che differisce dal processo utilizzato da altri (polverizzazione meccanica). Non è stato contestato il fatto che sia il prodotto importato da Russia e Cina sia il calcio metallico prodotto nella Comunità siano adatti per la granulazione mediante processo meccanico e che, ad eccezione della IPS, le imprese di trasformazione nella Comunità possano quindi utilizzare entrambi i prodotti per la granulazione.

La Commissione è giunta alla conclusione che l'IPS non poteva utilizzare, se non con difficoltà, il calcio metallico prodotto dall'industria comunitaria. Tale impossibilità deriva dal fatto che il processo utilizzato dalla IPS è diverso da quello delle altre imprese di trasformazione e richiede taluni requisiti relativi al livello di ossigeno nel calcio metallico utilizzato quale materia prima che il prodotto fabbricato dall'industria comunitaria non possiede, ma che non sono importanti per l'uso da parte di altre imprese di trasformazione.

Tuttavia, tale fattore da solo, vista la conclusione di carattere generale sulle similarità e sull'intercambiabilità negli usi e nelle applicazioni del calcio metallico importato e di quello prodotto nella Comunità, non inficia la conclusione che i prodotti cinese e russo sono simili a quello fabbricato dall'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(14) Alla luce di quanto esposto, le conclusioni in merito al prodotto simile di cui al punto 11 del regolamento provvisorio sono confermate.

D. DUMPING 1. Valore normale 1.1. Paese di riferimento

(15) Le parti interessate hanno contestato l'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti quale paese di riferimento. In un caso, si è messo in dubbio che il calcio metallico prodotto dall'impresa statunitense possa essere considerato rappresentativo, asserendo che esso rappresenta una produzione marginale per il fabbricante in questione. Dall'inchiesta della Commissione, tuttavia, è emerso che i quantitativi di calcio metallico di produzione propria venduti sul territorio nazionale dall'impresa statunitense a clienti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta erano sufficientemente rappresentativi per costituire la base per il calcolo del valore normale.

In un altro caso, si è sostenuto che il prodotto fabbricato dall'impresa statunitense non fosse simile a quello fabbricato in Russia. Per i motivi di cui ai punti da 8 a 13, tale argomentazione è stata respinta.

Occorre osservare, inoltre, che non è stato proposto da nessuna parte interessata un mercato di riferimento alternativo.

Ai fini delle conclusioni definitive, il valore normale è stato quindi stabilito secondo lo stesso metodo utilizzato nelle conclusioni provvisorie, come indicato nei punti da 12 a 18 del regolamento provvisorio.

2. Prezzo all'esportazione (16) Il metodo utilizzato per determinare i prezzi all'esportazione di cui ai punti 19 e 20 del regolamento provvisorio è confermato, poiché le parti interessate non hanno presentato osservazioni in merito.

3. Confronto (17) Le risultanze e conclusioni di cui al punto 21 del regolamento provvisorio sono confermate.

4. Margine di dumping (18) Dall'esame definitivo dei fatti risulta che le esportazioni cinesi e russe sono state oggetto di dumping durante il periodo di indagine. La media ponderata del margine di dumping allo stadio franco frontiera comunitaria era pari a 2 202 ECU/t per il prodotto cinese e 2 502 ECU/t per il prodotto russo.

E. PREGIUDIZIO (19) Nel determinare la misura del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha limitato i propri calcoli prevalentemente al calcio metallico sotto forma di pezzi di dimensioni pari o superiori a 7 mm, su cui erano disponibili informazioni relative al prodotto importato dalla Cina e della Russia. Per quanto riguarda granuli e granulati, la Commissione non disponeva di informazioni relative al volume delle vendite e ai prezzi delle imprese di trasformazione nella Comunità, poiché le due principali imprese non hanno fornito le informazioni richieste loro.

In realtà, una delle imprese di trasformazione ha asserito che il prodotto non è rivenduto nella forma in cui viene importato e quindi non dovrebbe essere incluso nell'inchiesta. La Commissione osserva tuttavia che il prodotto trasformato in granuli da tali imprese fa concorrenza, per la maggior parte degli usi, al prodotto granulato del fabbricante comunitario che ha le stesse caratteristiche chimiche del calcio primario. Pertanto i fattori attinenti al mercato del calcio granulato sono pertinenti ai fini dell'esame del pregiudizio subito dal produttore comunitario, poiché il calcio granulato e il calcio primario hanno caratteristiche sufficientemente simili per essere considerati parte della stessa gamma di prodotti.

In tale contesto, la Commissione osserva inoltre che, per quanto riguarda la situazione del produttore comunitario, i prezzi da questo applicati per i granuli ottenuti dal calcio primario sono notevolmente diminuiti, segnatamente di oltre il 17 % tra il 1989 e il 1992, e il volume delle vendite è sceso nello stesso periodo di oltre il 5 %, causando notevoli perdite nel periodo di indagine.

(20) Un importatore ha messo in discussione le conclusioni provvisorie della Commissione relative ai coefficienti di utilizzazione degli impianti del produttore comunitario nel periodo in esame. La Commissione ha esaminato ulteriormente la questione, giungendo alla conclusione che l'utilizzazione degli impianti, nell'ambito della lieve crescita della capacità totale, è rimasta a livelli bassi, compresi fra il 50 % e il 60 % circa nel periodo in esame.

In assenza di altre osservazioni delle parti interessate in merito al pregiudizio, la Commissione conferma le altre risultanze di cui ai punti da 23 a 36 del regolamento provvisorio.

F. NESSO DI CAUSALITÀ 1. Effetti delle importaioni oggetto di dumping (21) Dalle risultanze della Commissione emerge che l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping, in un periodo di stabilità del consumo comunitario, ha coinciso con la perdita di quote di mercato, con l'erosione dei prezzi e con risultati finanziari negativi per l'industria comunitaria. Tali perdite sono dovute, in particolare, alla forte diminuzione dei prezzi e alla scarsa utilizzazione degli impianti, a loro volta causate dalle vendite nella Comunità di calcio cinese e russo oggetto di dumping sotto forma di pezzi di dimensioni pari o superiori a 7 mm trasformati in granuli.

Inoltre, le importazioni da altri paesi, ossia Stati Uniti e Canada, sono scese dal 31 % nel 1988 al 14,6 % nel 1989, attestandosi al 15,3 % nel 1990, al 16,5 % nel 1991 e al 15,6 % nel 1992.

2. Altri fattori (22) Nella sentenza dell'11 giugno 1992 nella causa C-358/89, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato che le istituzioni, nelle loro risultanze sul pregiudizio e sul nesso di causalità, non avevano sufficientemente esaminato l'ipotesi che il pregiudizio potesse essere provocato dal comportamento del produttore comunitario, inteso a ostacolare l'insediamento di un concorrente in un mercato a valle, rifiutando di rifornire la IPS (allora operante con il nome di Extramet), il maggiore utilizzatore del prodotto importato in questione. Nel marzo 1992 la Péchiney Electrométallurgie (PEM) era stata infatti condannata in Francia per questo comportamento (dal « Conseil de la Concurrence ») e nel gennaio 1993 la sentenza di primo grado è stata confermata in appello.

Nel giudizio d'appello, tuttavia, si è dichiarato altresì che nessuno sfruttamento abusivo di posizione dominante e nessuna pratica di concorrenza sleale potevano essere ascritti alla PEM dopo il 1984.

(23) La Commissione ha comunque approfondito l'esame della questione, verificando, in particolare, se la PEM avesse rifiutato di fornire il prodotto all'IPS.

(24) L'esame ha confermato che a causa delle specificità del processo di granulazione usato dall'IPS questa impresa aveva difficoltà ad usare il prodotto del fabbricante comunitario, allora disponibile (cfr. anche il punto 13). A tale riguardo, tuttavia, la PEM ha mostrato di essersi adoperata per ottenere un prodotto che potesse essere utilizzato dalla IPS. Infatti, in seguito ai contatti stabiliti fra le parti, sono state effettuate numerose consegne e l'IPS ha svolto numerose prove. Inoltre, la PEM ha investito in attrezzature e in attività di ricerca per cercare di soddisfare i requisti dell'IPS, pur attraversando una precaria situazione finanziaria in tale settore e pur essendo consapevole del fatto che la IPS poteva continuare ad acquistare calcio metallico dalla Cina e dalla Russia a prezzi di dumping.

(25) Il fatto che, per i motivi enunciati nel punto 13, il prodotto della PEM non appaia del tutto adatto all'uso dell'IPS, sebbene lo sia per quello di altre imprese di trasformazione e altri utenti nella Comunità, non giustifica quindi, secondo il Consiglio, una risultanza che avvalori la tesi del pregiudizio causato volontariamente.

(26) La IPS asserisce tuttavia che, non potendo utilizzare, se non con notevole difficoltà, il prodotto fabbricato dalla PEM, le importazioni di calcio metallico russo e cinese non potevano causare pregiudizio al produttore comunitario. A tale proposito, si dovrebbe notare, in primo luogo, che le importazioni effettuate dall'IPS durante il periodo di indagne rappresentavano meno del 50 % delle quantità totali di calcio metallico importate per essere rivendute nella Comunità sia nella forma importata che trasformate successivamente in granuli. In secondo luogo la Commissione fa notrare che i granuli ottenuti dal calcio primario importato dalla Cina e dalla Russia hanno causato pregiudizio alle vendite di granulati di calcio da parte del produttore comunitario (cfr. punto 19). Inoltre, poiché la produzione di granuli richiede l'uso di calcio primario, ogni fattore negativo che riguardi il segmento di mercato relativo ai granuli ha un corrispondente effetto negativo sulla fabbricazione di calcio primario del produttore comunitario.

3. Conclusione (27) Alla luce di quanto esposto, il Consiglio conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio materiale a causa del volume e dei prezzi del prodotto russo e cinese oggetto di dumping venduto nella Comunità nella forma in cui è importato per essere successivamente trasformato in granuli dalle industrie di trasformazione comunitarie.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (28) Nel valutare l'interesse della Comunità, le istituzioni comunitarie hanno sempre ritenuto che lo scopo delle misure antidumping sia quello di eliminare le distorsioni della concorrenza derivanti da pratiche commerciali sleali, ristabilendo in tal modo una concorrenza effettiva sul mercato comunitario, e che sia fondamentale operare in tal senso nell'interesse generale della Comunità. Inoltre, nel presente caso, la mancata adozione di misure definitive aggraverebbe la già precaria situazione dell'industria comunitaria, caratterizzata in particolare dalle continue e pesanti perdite che ne mettono a repentaglio la vitalità e la sopravvivenza. Se tale industria dovesse essere costretta ad interrompere la produzione, gli effetti sugli acquirenti sarebbero quasi certamente negativi, poiché implicherebbero una limitazione della concorrenza sul mercato.

(29) In tale contesto, il Consiglio ha valutato l'eventualità che l'adozione di misure antidumping potesse provocare una considerevole riduzione della concorrenza effettiva. Data la possibilità di rifornirsi negli Stati Uniti e in Canada e permanendo la possibilità di importare a prezzi non di dumping dalla Repubblica popolare cinese e dalla Russia, il Consiglio ha concluso che non esiste tale pericolo e che è necessario garantire che l'industria comunitaria continui ad operare.

(30) La Commissione ha inoltre valutato il possibile impatto delle misure in questione su varie categorie di utilizzatori: i consumatori primari, cioè le imprese di trasformazione, e le industrie utilizzatrici, ossia le industrie del piombo, delle ferroleghe e siderurgiche.

Per quanto riguarda le vendite all'interno della Comunità da parte delle imprese di trasformazione che acquistavano il calcio metallico dalla Russia o dalla Repubblica popolare cinese, la IPS ha affermato che, qualora si adottassero misure antidumping, si escluderebbe dal mercato la sua unica fonte di rifornimento. Tale asserzione è infondata poiché le imprese di trasformazione, ivi compresa l'IPS, potrebbero continuare a rifornirsi dalla Russia e dalla Repubblica popolare cinese a prezzi non di dumping, nonché dagli Stati Uniti e dal Canada. Inoltre, per le vendite di calcio metallico lavorato al di fuori della Comunità, esse continuerebbero ad acquistare dalla Russia e dalla Repubblica popolare cinese in regime di perfezionamento attivo senza pagare alcun dazio.

Per quanto riguarda l'industria utilizzatrice finale, la Commissione ha rilevato che, se il prezzo del calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese o della Russia aumentasse, rispetto agli attuali livelli, di un importo pari al dazio antidumping definitivo, l'aumento del costo di una tonnellata di piombo contenente tale materiale sarebbe inferiore allo 0,3 % e quello di una tonnellata di acciaio prima della laminazione sarebbe inferiore allo 0,2 %. L'effetto sulle industrie utilizzatrici sarebbe quindi minimo.

Il Consiglio ritiene pertanto che l'interesse comunitario renda necessaria l'adozione di misure definitive.

(31) In considerazione del fatto che c'è un solo produttore comunitario di calcio metallico e data l'opportunità, in questo caso, di esaminare l'effetto delle misure in relazione all'evoluzione della situazione del mercato di questo particolare prodotto, è opportuno che la Commissione effettui una revisione di questo regolamento, che sarà iniziata un anno dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore se le condizioni della concorrenza possono giustificarlo. In caso contrario la revisione verrà effettuata dopo un anno.

H. DISPOSIZIONE FINALE (32) Le misure provvisorie prevedevano un dazio antidumping in forma di importo specifico per tonnellata. Il dazio era istituito sia per la Repubblica popolare cinese sia per la Russia ad un livello di eliminazione del pregiudizio determinato, in quanto inferiore al rispettivo margine di dumping, secondo le modalità di cui al punto 42 del regolamento provvisorio.

Non è stata addotta alcuna nuova aragomentazione che possa contraddire tale decisione. Pertanto, i dazi dovrebbero essere stabiliti definitavemente al livello fissato in via provvisoria, cioè 2 074 ECU/t per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese e 2 120 ECU/t per le importazioni dalla Russia.

I. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO (33) In considerazione dei margini di dumping, del pregiudizio causato all'industria comunitaria e della precaria situazione di quest'ultima, si ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calcio metallico di cui al codice NC 2805 21 00, originario della Repubblica popolare cinese e della Russia.

2. L'aliquota del dazio applicabile è di 2 074 ECU/t per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e di 2 120 ECU/t per le importazioni originarie della Russia.

3. Salvo che sia altrimenti specificato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, in forza del regolamento (CE) n. 892/94, sono riscossi definitivamente e per intero.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 ottobre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 del Consiglio (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 5.

(3) GU n. L 184 del 20. 7. 1994, pag. 15.