31994R2546

REGOLAMENTO (CE) N. 2546/94 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1994 relativo all' assegnazione dei quantitativi non richiesti del contingente di importazione di carni bovine congelate in applicazione del regolamento (CE) n. 130/94 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 21/10/1994 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2546/94 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1994 relativo all'assegnazione dei quantitativi non richiesti del contingente di importazione di carni bovine congelate in applicazione del regolamento (CE) n. 130/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 130/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1994) (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 214/94 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CE) n. 130/94;

considerando che il regolamento (CE) n. 130/94 prevede che, nel corso del quarto trimestre del 1994, siano attribuiti i quantitativi che non sono stati oggetto di domande di titoli di importazione alla data del 31 agosto dello stesso anno, attribuendo, in via prioritaria, quantitativi complementari agli operatori che siano eventualmente stati lesi da errori amministrativi;

considerando che, nella comunicazione alla Commissione dei quantitativi di riferimento e dei quantitativi oggetto di domande, in virtù dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 214/94, in alcuni casi le autorità nazionali hanno trasmesso cifre errate;

considerando che, dopo aver attribuito quantitativi complementari agli operatori vittime di errori amministrativi, i quantitativi rimanenti sono superiori a 30 t; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 130/94, occorre procedere ad una nuova ripartizione di detti quantitativi;

considerando che, per ragioni connesse alla gestione amministrativa e alla prassi commerciale, è opportuno fissare a 5 t il volume delle partite da attribuire;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 130/94, l'assegnazione dei quantitativi disponibili agli operatori è decisa dalla Commissione; che, ai fini di un'equa ripartizione dei quantitativi restanti, occorre basare la ripartizione per Stato membro sui quantitativi assegnati nel marzo 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi che non sono stati oggetto di domande di titoli di importazione al 31 agosto 1994 ammontano a 83,675 t. In considerazione di errori amministrativi, si procede all'attribuzione di 13,413 t come segue:

a) 10,905 t a Galtee Meats Ltd (Charleville, Irlanda);

b) 2,508 t a Ellistrin Ltd (Irlanda).

2. Per le restanti 70 tonnellate (arrotondate), si procede alla seguente ripartizione tra gli Stati membri:

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3. Gli Stati membri interessati attribuiscono i suddetti quantitativi per partite di 5 t agli operatori di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 214/94 mediante estrazione a sorte. Ciascun operatore viene preso in considerazione una sola volta.

4. Si applicano gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 214/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

(3) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 3.

(4) GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 46.