31994R2526

Regolamento (CE) n. 2526/94 della Commissione del 19 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 20/10/1994 pag. 0009 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0180


REGOLAMENTO (CE) N. 2526/94 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (2), in particolare l'articolo 4e, paragrafo 5 e l'articolo 4f, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/94 (4), prevede alcune norme in materia di trasferimento dei diritti al premio per vacca nutrice e di assegnazione dei diritti provenienti dalla riserva, norme che è opportuno modificare;

considerando che, per prevenire disparità di trattamento tra i produttori che hanno ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale e gli altri produttori, occorre prevedere per i primi una deroga, in casi eccezionali debitamente comprovati, all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3886/92, da un lato e, dall'altro, una certa tolleranza per quanto riguarda la disposizione attualmente in vigore secondo cui detti produttori devono utilizzare la totalità dei loro diritti nel corso di tre anni civili;

considerando che, dall'esperienza finora acquisita circa la gestione amministrativa dei trasferimenti e delle cessioni temporanee dei diritti al premio, risulta opportuno consentire agli Stati membri di fissare, per la notifica alle competenti autorità dei trasferimenti e delle cessioni temporanee, un termine che sia il più prossimo possibile alla data alla quale i produttori presentano le domande di premio; che occorre altresì adeguare di conseguenza il termine previsto per la comunicazione, da parte delle competenti autorità ai produttori interessati, dei nuovi limiti stabiliti in seguito ai trasferimenti e alle cessioni temporanee;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3886/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Diritti ottenuti gratuitamente

Qualora un produttore abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale e salvo casi eccezionali debitamente giustificati:

a) il produttore stesso non è autorizzato a trasferire o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi;

b) nel caso in cui il produttore non utilizzi almeno il 90 %, in media, dei suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi, lo Stato membro ritira la media dei diritti non utilizzati nel corso dei tre anni civili considerati e li versa nuovamente nella riserva nazionale. »

2) L'articolo 34, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notifica congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

Tale notifica è effettuata entro il termine che sarà fissato dallo Stato membro e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti. »;

3) Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Articolo 35

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento e di cessione temporanea dei diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano ai produttori interessati il numero dei rispettivi diritti al premio entro 60 giorni a decorrere dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale il produttore ha presentato la domanda di premio. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle domande di premio vacca nutrice presentate per l'anno civile 1995 e per gli anni successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

(3) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

(4) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 4.