31994R2516

REGOLAMENTO (CE) N. 2516/94 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 455/94, che fissa, per il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1994, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare che beneficiano dell' aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 19/10/1994 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2516/94 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 455/94, che fissa, per il periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1994, i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce le misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio; che il regolamento (CE) n. 455/94 della Commissione (4) ha fissato detti quantitativi in base ad un bilancio previsionale relativo al periodo dal 1o luglio 1993 al 30 giugno 1994; che da questo bilancio risultava non disponibile per la raffinazione in Francia ai sensi della regolamentazione comunitaria un quantitativo di 18 000 tonnellate; che, questo quantitativo essendo finalmente suscettivo di raffinazione a seconda delle condizioni previste da questa regolamentazione, si rende necessario correggere di conseguenza l'allegato del regolamento (CE) n. 455/94;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 455/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1994, pag. 48.

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in 1 000 tonnellate di zucchero bianco (Periodo 1o marzo - 30 giugno 1994) "" ID="1">1. Riunione> ID="2">0> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">0"> ID="1">2. Guadalupa e Martinica> ID="2">49> ID="3">0> ID="4">0> ID="5">0">