31994R2488

REGOLAMENTO (CE) N. 2488/94 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1994 recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i conigli riproduttori per il periodo dal 1o ottobre al 30 novembre 1994, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 2900/92

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 15/10/1994 pag. 0015 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 2488/94 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1994 recante adozione del bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie per i conigli riproduttori per il periodo dal 1o ottobre al 30 novembre 1994, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 2900/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2900/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1574/94 (4), ha fissato, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 30 giugno 1993, i quantitativi di conigli riproduttori originari della Comunità per i quali può essere concesso l'aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che, nell'attesa di trarre delle conclusioni dall'esame delle informazioni complementari fornite dalle autorità competenti e allo scopo di garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno adottare il bilancio di approvvigionamento per i conigli riproduttori, per un nuovo periodo limitato a due mesi, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2900/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 290 del 6. 10. 1992, pag. 6.

(4) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 102.

ALLEGATO

Fornitura alle isole Canarie di conigli riproduttori originari della Comunità per il periodo dal 1o ottobre 1994 al 30 novembre 1994

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