REGOLAMENTO (CE) N. 2427/94 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1728/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l' approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento
Gazzetta ufficiale n. L 259 del 07/10/1994 pag. 0006 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 2427/94 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1728/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 1728/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/94 (4), in attesa della conclusione dell'esame dei complementi di informazione forniti dalle autorità competenti e allo scopo di garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento cerealicolo per le isole Canarie, per un periodo limitato ai mesi di luglio, agosto e settembre 1994, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994; che per gli stessi motivi è opportuno adottare il bilancio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per i mesi di ottobre e novembre 1994; che occorre quindi modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/92; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>