Regolamento (CE) n. 2416/94 della Commissione del 5 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 1098/94 che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi
Gazzetta ufficiale n. L 258 del 06/10/1994 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0101
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0101
REGOLAMENTO (CE) N. 2416/94 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 1098/94 che fissa le superfici di base regionali applicabili nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (2), in particolare gli articoli 12 e 16, considerando che, a seguito delle domande presentate dal Regno Unito e dal Belgio, occorre fissare una nuova ripartizione delle superfici di base conformemente ai piani di regionalizzazione di tali Stati membri, senza tuttavia modificare la superficie di base totale degli stessi; che contemporaneamente è opportuno riservare un trattamento specifico al granturco dolce nel Regno Unito, allo scopo di inserire tale cereale nella superficie di base relativa a « tutte le colture »; considerando che i produttori degli Stati membri suddetti sono stati informati dalle autorità nazionali del fatto che i piani di regionalizzazione sarebbero stati modificati; che è opportuno quindi applicare la nuova ripartizione a partire dalla campagna 1994/1995; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione misto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione (3), le cifre relative alle regioni del « Belgio » e del « Regno Unito » sono sostituite dalle cifre indicate nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (2) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7. (3) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 12. ALLEGATO Superfici di base "(1 000 ha)"" ID="1">« BELGIO"> ID="1">Totale> ID="2">478,6"> ID="1">Zona I> ID="3">97,0"> ID="1">REGNO UNITO"> ID="1">England> ID="2">3 794,6> ID="3">33,2 (1)"> ID="1">Scotland"> ID="1">- (LFA)> ID="2">121,1"> ID="1">- (Altre)> ID="2">430,5"> ID="1">Northern Ireland> ID="2">52,9"> ID="1">Wales> ID="2">61,4> ID="3">1,2 (1)"" > (1) Escluso il granturco dolce. »