31994R2381

Regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione del 30 settembre 1994 che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 255 del 01/10/1994 pag. 0084 - 0087
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0218
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0218


REGOLAMENTO (CE) N. 2381/94 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1994 che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1468/94 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che taluni Stati membri hanno chiesto che certi fertilizzanti non compresi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/94 vi siano introdotti, in quanto usati correntemente nell'agricoltura biologica conformemente alle buone pratiche dell'agricoltura biologica applicate tradizionalmente in alcuni paesi della Comunità; che dall'esame di queste domande è risultato che le esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento sono soddisfatte;

considerando inoltre che è necessario precisare la designazione di taluni fertilizzanti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, onde assicurarsi della natura di questi prodotti e della loro origine;

considerando, infine, che è risultato necessario definire meglio le condizioni di impiego, nonché le esigenze in materia di composizione di taluni fertilizzanti, onde garantire il pieno rispetto dei requisiti per l'inserimento nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento;

considerando che è opportuno prevedere un periodo per lo smaltimento delle scorte relative ai prodotti eliminati dall'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I prodotti eliminati dall'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, versione precedente la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono ancora essere usati in base alle condizioni di applicazione precedenti, fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 1o luglio 1995.

I prodotti riportati nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, subordinatamente a condizioni più limitative di quelle vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono ancora essere usati in base alle condizioni anteriormente in vigore, fino a smaltimento delle scorte esistenti, e comunque non oltre il 1o luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 11.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

PARTE A

Prodotti autorizzati a titolo eccezionale per la concimazione e l'ammendamento del terreno conformemente alle disposizioni dell'allegato I, paragrafo 2

"" ID="1">Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate nell'elenco seguente:"> ID="1">- Letame> ID="2">Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera)"> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="2">Indicazione delle specie animali"> ID="2">Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2)"> ID="1">- Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="2">Indicazione delle specie animali"> ID="2">Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2328/91"> ID="1">- Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="2">Indicazioni delle specie animali"> ID="2">Provenienti da allevamenti industriali"> ID="1">- Escrementi liquidi di animali (liquame, urina, ecc.)> ID="2">Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata"> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="2">Indicazione delle specie animali"> ID="2">Proibiti se provenienti da allevamenti industriali"> ID="1">- Torba> ID="2">Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)"> ID="1">- Residui di fungaie> ID="2">La composizione iniziale del substrato dev'essere limitata ai prodotti del presente elenco"> ID="1">- Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti"> ID="1">- Guano> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">- Miscela composta di materiali vegetali> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">- I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito:> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">- farina di sangue"> ID="1">- polvere di zoccoli"> ID="1">- polvere di corna"> ID="1">- polvere di ossa, anche degelatinata"> ID="1">- nero animale (carbone animale)"> ID="1">- farina di pesce"> ID="1">- farina di carne"> ID="1">- pennone"> ID="1">- lana"> ID="1">- pellami"> ID="1">- pelli e crini"> ID="1">- prodotti lattiero-caseari"> ID="1">- Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione"> ID="1">(ad es.: farina di panelli di semi oleosi, guscio di cacao, radichette di malto, ecc.)"> ID="1">- Alghe e prodotti a base di alghe> ID="2">Ottenuti unicamente mediante:"> ID="2">i) trattamenti fisici, ivi compresa la disidratazione, il congelamento e la macinazione"> ID="2">ii) estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o basiche"> ID="2">iii) fermentazione"> ID="1">- Segatura e trucioli di legno> ID="2">Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento"> ID="1">- Cortecce compostate> ID="2">Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento"> ID="1">- Cenere di legno> ID="2">Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento"> ID="1">- Fosfato naturale tenero> ID="2">Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio (3), modificata dalla direttiva 89/284/CEE (4)."> ID="2">Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205"> ID="1">- Fosfato allumino-calcico> ID="2">Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE"> ID="2">Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205"> ID="2">Impiego limitato ai terreni basici (pH >7,5)"> ID="1">- Scorie di defosforazione> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">- Sale grezzo di potassio> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">(ad es.: kainite, silvinite, ecc.)"> ID="1">- Solfato di potassio contenente sale di magnesio> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="2">Derivato da sale grezzo di potassio"> ID="1">- Borlande ed estratti di borlande> ID="2">Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali"> ID="1">- Carbonato di calcio di origine naturale"> ID="1">(ad es.: creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica, ecc.)"> ID="1">- Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale"> ID="1">(ad es.: creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato, ecc.)"> ID="1">- Solfato di magnesio> ID="2">Unicamente di origine naturale"> ID="1">(ad es.: kieserite)> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">- Soluzione di cloruro di calcio> ID="2">Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio"> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">- Solfato di calcio (gesso)> ID="2">Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE"> ID="2">Unicamente di origine naturale"> ID="1">- Zolfo elementare> ID="2">Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE"> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">- Oligoelementi> ID="2">Oligoelementi inclusi nella direttiva 89/530/CEE (5)"> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">- Cloruro di sodio> ID="2">Unicamente salgemma"> ID="2">Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo"> ID="1">- Farina di roccia "">

(1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

(3) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.

(4) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 34.

(5) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116. »