31994R2352

REGOLAMENTO (CE) N. 2352/94 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1994 relativo all' aumento del volume del contingente tariffario per il 1994 e all' istituzione, per lo stesso anno, di un periodo supplementare per la presentazione di domande di titolo di importazione di banane nel corso del quarto trimestre

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 30/09/1994 pag. 0061 - 0062


REGOLAMENTO (CE) N. 2352/94 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1994 relativo all'aumento del volume del contingente tariffario per il 1994 e all'istituzione, per lo stesso anno, di un periodo supplementare per la presentazione di domande di titolo di importazione di banane nel corso del quarto trimestre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1 e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1299/94 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime di importazione di banane nella Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il volume del contingente tariffario annuo di 2 milioni di tonnellate (peso netto) è aumentato in funzione dell'andamento della domanda comunitaria di banane, in base ad un bilancio di previsione; che, dal bilancio elaborato per il 1994, è emersa la necessità di aumentare il volume del contingente tariffario per lo stesso anno;

considerando che l'aumento del contingente tariffario per il 1994 rende necessaria l'apertura di un nuovo periodo di presentazione delle domande e per il rilascio dei titoli di importazione di banane nel corso del quarto trimestre; che, nel corso di tale periodo, è altresì opportuno permettere agli operatori di presentare domande di titoli di riassegnazione relativamente ai quantitativi corrispondenti a titoli che non sono stati utilizzati;

considerando che, per gli operatori delle categorie A, B e C, le domande di titolo di importazione supplementari da presentarsi per il contingente tariffario nel corso del mese di ottobre 1994 non possono vertere su un quantitativo superiore alla differenza tra la quantità annua attribuita all'operatore, riveduta in seguito alla modifica dei coefficienti correttori decisa con i regolamenti della Commissione (CE) n. 2350/94 (5) e (CE) n. 2351/94 (6), da un lato, e, dall'altro, la somma delle quantità corrispondenti ai titoli rilasciati per l'anno 1994;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore per permettere la presentazione di domande di titoli supplementari relativi all'anno 1994;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1994, il contingente tariffario per le importazioni di banane dai paesi terzi e di banane non tradizionali ACP, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, è fissato a 2 118 000 tonnellate.

Articolo 2

1. Nel corso del quarto trimestre del 1994, gli operatori presentano le domande di titoli di importazione nel quadro del contingente tariffario alle competenti autorità dello Stato membro in cui hanno presentato la domanda di registrazione, prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, nel periodo compreso tra il 10 e il 14 ottobre 1994.

2. Nello stesso periodo, gli operatori possono altresì presentare domande di titoli di riassegnazione per quantitativi relativi a titoli non utilizzati nel quadro del contingente tariffario nel corso del 1994, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93.

Entro il 20 ottobre, gli Stati membri comunicano alla Commissione, distintamente, i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione e di titoli di riassegnazione.

3. I titoli di importazione sono rilasciati entro e non oltre il 31 ottobre 1994.

4. La validità dei titoli di importazione e dei titoli di riassegnazione scade il 9 gennaio 1995.

Articolo 3

Nel quadro del presente regolamento, la domanda di titoli di importazione può vertere, per ogni operatore, su un quantitativo non superiore alla differenza tra il quantitativo definitivamente assegnato all'operatore per l'anno 1994, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93, e la somma delle quantità corrispondenti ai titoli di importazione rilasciati in precedenza per lo stesso anno. La domanda di titolo di importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli di importazione rilasciati all'operatore nel corso dei trimestri considerati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 38.

(5) Vedi pagina 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) Vedi pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.