REGOLAMENTO (CE) N. 2302/94 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1994 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 251 del 27/09/1994 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 2302/94 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 1994 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che, in seguito all'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio situate alla frontiera con i Paesi Bassi, le autorità olandesi hanno adottato misure sanitarie in virtù della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dalla decisione 93/384/CEE (4), e la Commissione ha adottato misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine nei Paesi Bassi con proprio regolamento (CE) n. 1393/94 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2067/94 (6); considerando che i progressi ottenuti sul piano sanitario consentono di mettere fine all'applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1393/94; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1393/94 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (4) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34. (5) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 27. (6) GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 9.