REGOLAMENTO (CE) N. 2286/94 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 248 del 23/09/1994 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0011
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 2286/94 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1994 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati, di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, previa consultazione del comitato consultivo, considerando quanto segue: A. Procedura (1) Nei giorni 15 dicembre 1988 e 4 gennaio 1989 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee cinque avvisi di apertura di procedure antidumping riguardanti rispettivamente le importazioni: - di paratungstato di ammonio, rientrante nel codice NC 2841 80 00, originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea (3); - di ossido di tungsteno e acido di tungsteno, di cui al codice NC 2825 90 40, originari della Repubblica popolare cinese (4); - di tungsteno metallico in polvere, rientrante nel codice NC 8101 10 00, originario della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea (5); - di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso, di cui al codice NC 2849 90 30, originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea (6); - di minerali e concentrati di tungsteno, di cui al codice NC 2611 00 00, originari della Repubblica popolare cinese ed esportati da questo paese o da Hong Kong (7). Sono state avviate alcune inchieste. (2) La Commissione ha chiuso le procedure antidumping relative alle importazioni di paratungstato di ammonio [decisione 90/154/CEE della Commissione (8)] e di tungsteno metallico in polvere [decisione 90/155/CEE della Commissione (9)], originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. (3) Per gli altri prodotti in questione è stato invece stabilito che esistevano pratiche di dumping, che le importazioni oggetto di tali pratiche provocavano pregiudizio all'industria comunitaria e che rientrava nell'interesse di quest'ultima istituire misure definitive. Sulle importazioni di origine cinese il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi con le seguenti aliquote: - 37 % per i minerali e i concentrati di tungsteno [regolamento (CEE) n. 2735/90 del Consiglio (10)]; - 35 % per l'ossido di tungsteno e l'acido di tungsteno [regolamento (CEE) n. 2736/90 del Consiglio (11)]; - 33 % per il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso [regolamento (CEE) n. 2737/90 del Consiglio (12)]. Con le decisioni 90/478/CEE (13), 90/479/CEE (14) e 90/480/CEE (15), la Commissione ha accettato, per i prodotti oggetto dei regolamenti del Consiglio suindicati, impegni sui prezzi offerti dai due esportatori cinesi, la China National Non-Ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) e la China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals). Il Consiglio ha pertanto esentato le importazioni di minerali e concentrati di tungsteno, di ossido di tungsteno e di acido di tungsteno, di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso, esportati dalla CNIEC e dalla Minmetals, dai rispettivi dazi antidumping definitivi. B. Ritiro degli impegni (4) In seguito a un richiamo riguardante l'obbligo di presentare relazioni semestrali sulle proprie esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui al precedente considerando 3, uno dei due esportatori firmatari degli impegni, la CNIEC, ha sostenuto che, a causa della situazione del mercato mondiale del tungsteno e dei suoi derivati e dei mutamenti verificatisi nella gestione delle imprese in Cina, non era più possibile esportare nella Comunità ai prezzi minimi fissati negli impegni. L'esportatore ha dichiarato di ritirare i propri impegni con preavviso di 20 giorni, conformemente al disposto del testo degli impegni. Anche l'altro esportatore, la Minmetals, poco dopo ha denunciato i propri impegni riferendosi alla precedente iniziativa della CNIEC. Ne consegue che l'esenzione dai dazi antidumping di cui beneficiavano, grazie agli impegni, le importazioni dei prodotti in causa esportati dalle due società cinesi non è più giustificata. La Commissione ha informato detti esportatori che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, aveva intenzione, in seguito alla denuncia degli impegni, di applicare dazi antidumping provvisori sulla base degli elementi accertati prima dell'accettazione degli impegni e ha inoltre offerto loro la possibilità di comunicare le proprie osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni relative all'istituzione di dazi provvisori entro il termine fissato. Per quanto riguarda le giustificazioni fornite dagli esportatori cinesi per il ritiro degli impegni, è opportuno sottolineare che la CNIEC e la Minmetals si erano impegnate per se stesse e per le loro filiali o i loro agenti esportatori. Una modifica del potere di controllo delle filiali o degli agenti rende necessaria l'imposizione a breve termine di dazi provvisori in quanto gli impegni sono diventati manifestamente incontrollabili. Questa circostanza giustifica la sostituzione degli impegni divenuti inefficaci con dazi antidumping provvisori basati sulle stesse constatazioni fatte inizialmente, come espressamente previsto dall'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Tale disposizione, che istituisce pertanto una procedura di sicurezza, destinata a tutelare l'efficacia delle misure antidumping, non può essere trasformata in procedura di riesame, le cui condizioni d'apertura sono enunciate nell'articolo 14 del citato regolamento. Le parti cinesi interessate sono state informate dettagliatamente per iscritto della possibilità e delle condizioni relative alla presentazione di una domanda di riesame. Gli esportatori non hanno comunque comunicato elementi che specificassero le mutate circostanze rispetto alla situazione iniziale per quanto riguarda l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio. L'affermazione secondo cui il livello dei prezzi degli impegni sarebbe superiore a quello del mercato mondiale indicato nel London Metal Bulletin (LMB) non è affatto nuova. Infatti, nel regolamento (CEE) n. 761/90 (16), la Commissione aveva già rilevato che le quotazioni dei prezzi del London Metal Bulletin non sembravano coprire i costi di produzione nei paesi ad economia di mercato. Tale spiegazione potrebbe essere dovuta al fatto che gran parte dell'approvvigionamento mondiale di minerali di tungsteno o di paratungstato di ammonio (APT) proviene da un paese, la Cina, che non ha un'economia di mercato. In tali circostanze la Commissione ritiene pertanto che debba essere presa in considerazione l'istituzione di dazi provvisori ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88. C. Interesse della Comunità (5) Il ritiro di un impegno è un atto volontario da parte di un produttore/esportatore, il quale ne accetta pertanto le normali conseguenze, vale a dire la trasformazione della forma delle misure antidumping da impegno a dazi. In tal caso, l'istituzione di dazi provvisori rientra nell'interesse della Comunità per evitare che le importazioni nella Comunità provenienti dalla società interessata possano provocare pregiudizio all'industria comunitaria per il fatto che non sono più controllate da un impegno. Attualmente la Commissione non dispone di dati che consentano di concludere che l'istituzione di dazi provvisori sui prodotti di tungsteno interessati non rientrerebbe nell'interesse della Comunità. La Commissione ritiene pertanto che nell'interesse della Comunità sia necessario applicare dazi antidumping provvisori. D. Dazi provvisori (6) Conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, i dazi antidumping provvisori devono essere applicati sulla base degli elementi accertati prima dell'accettazione dell'impegno. Pertanto, le aliquote dei dazi antidumping provvisori, per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese, devono essere del: - 37 % sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati; - 35 % sulle importazioni di ossido di tungsteno e di acido (idrossido) di tungsteno; - 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Sono istituiti dazi antidumping provvisori: - sulle importazioni di minerali di tungsteno e dei loro concentrati di cui al codice NC 2611 00 00, originari della Repubblica popolare cinese ed esportati dalla China National Non-Ferrous Import and Export Corporation (CNIEC) o dalla China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals) (codice addizionale Taric: 8432); - sulle importazioni di ossido di tungsteno e di acido (idrossido) di tungsteno di cui al codice NC 2825 90 40, originari della Repubblica popolare cinese ed esportati dalla China National Non-Ferrous Import and Export Corporation (CNIEC) o dalla China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals) (codice addizionale Taric: 8481); - sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso di cui al codice NC 2849 90 30, originari della Repubblica popolare cinese ed esportati dalla China National Non-Ferrous Import and Export Corporation (CNIEC) o dalla China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals) (codice addizionale Taric: 8478). 2. L'aliquota dei dazi ammonta al: - 37 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, dei minerali di tungsteno e dei loro concentrati; - 35 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, dell'ossido di tungsteno e dell'acido di tungsteno; - 33 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, del carburo di tungsteno e del carburo di tungsteno fuso. Il prezzo franco frontiera comunitaria è netto se, in base alle condizioni stabilite, il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data di arrivo delle merci sul territorio doganale della Comunità e viene aumentato dell'1 % per ogni mese di dilazione di pagamento. 3. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio. 4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. Articolo 2 Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1994. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione (1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10. (3) GU n. C 322 del 15. 12. 1988, pag. 4. (4) GU n. C 322 del 15. 12. 1988, pag. 5. (5) GU n. C 322 del 15. 12. 1988, pag. 6. (6) GU n. C 322 del 15. 12. 1988, pag. 7. (7) GU n. C 2 del 4. 1. 1989, pag. 5. (8) GU n. L 83 del 26. 3. 1990, pag. 117. (9) GU n. L 83 del 26. 3. 1990, pag. 124. (10) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 1. (11) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 4. (12) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 7. (13) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 55. (14) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 57. (15) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 59. (16) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 23.