31994R2282

REGOLAMENTO (CE) N. 2282/94 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all' ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 23/09/1994 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 61 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 61 pag. 0063


REGOLAMENTO (CE) N. 2282/94 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3536/91 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3536/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2403/92 (4), ha limitato i quantitativi di latte scremato in polvere posti in vendita a quelli immagazzinati anteriormente al 1o giugno 1991;

considerando che, alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o agosto 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3536/91, la data del « 1o giugno 1991 » è sostituita dal « 1o agosto 1991 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 21.

(3) GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 8.

(4) GU n. L 236 del 19. 8. 1992, pag. 5.