31994R2248

Regolamento (CE) n. 2248/94 della Commissione, del 16 settembre 1994, che istituisce una vigilanza comunitaria a posteriori per le importazioni di taluni cavi di acciaio originari dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 242 del 17/09/1994 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 33 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 33 pag. 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2248/94 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1994 che istituisce una vigilanza comunitaria a posteriori per le importazioni di taluni cavi di acciaio originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 518/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CEE) n. 288/82 (1), in particolare l'articolo 9 paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1921/94 (3), in particolare l'articolo 9,

sentiti i comitati consultivi istituiti dai menzionati regolamenti,

considerando che dalle informazioni trasmesse dalla Danimarca risulta che le importazioni nella Comunità di trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, dei codici NC 7312 10 91, 7312 10 95 e 7312 10 99, originari dei paesi terzi sono in aumento dal 1991 e vengono effettuate a condizioni che possono provocare turbative nella situazione dei produttori comunitari di detti prodotti; che i dati disponibili per il 1993 sembrano confermare tale aumento; che i prezzi ai quali si effettuano dette importazioni sono di gran lunga inferiori al prezzo di costo dell'industria comunitaria;

considerando che la situazione dell'industria comunitaria dei prodotti simili o direttamente concorrenti è andata deteriorandosi dal 1991, come dimostrato dall'evoluzione dei seguenti indicatori economici:

- la produzione è passata da 215 395 tonnellate nel 1991, a 193 846 tonnellate nel 1992, a 173 715 tonnellate nel 1993 e, secondo le ultime stime, dovrebbe scendere, nel 1994, a 159 900 tonnellate;

- l'utilizzazione delle capacità di produzione dell'industria comunitaria è diminuita di circa il 30 % fra il 1991 e il 1994;

- fra il 1990 e il 1993 i posti di lavoro diretti sono diminuiti del 28 % e fra il 1992 e il 1993 del 9 %, passando, in quest'ultimo periodo, da 4 662 a 4 235 unità;

considerando che, in tali condizioni, occorre prevedere gli strumenti che consentano di disporre in breve tempo di informazioni rapide e precise sull'evoluzione delle importazioni nella Comunità dei prodotti in oggetto e istituire a tale scopo una vigilanza comunitaria a posteriori di dette importazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità di trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità, dei codici NC 7312 10 91, 7312 10 95 e 7312 10 99, originari dei paesi terzi sono sottoposte a vigilanza comunitaria a posteriori, a partire dal 1o ottobre 1994.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati della vigilanza relativi a ciascun mese entro il decimo giorno del secondo mese successivo al mese in oggetto indicando, per ciascun codice della nomenclatura combinata e per ciascun paese d'origine, la quantità e il valore delle importazioni, calcolato in base al prezzo cif.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 77.

(2) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89.

(3) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 1.