31994R2245

Regolamento (CE) n. 2245/94 del Consiglio, del 22 agosto 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1968/93 relativo all' apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CEE importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1ºgiugno 1993 al 31 dicembre 1995)

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 16/09/1994 pag. 0017 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 13 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 13 pag. 0038


REGOLAMENTO (CE) N. 2245/94 DEL CONSIGLIO del 22 agosto 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1968/93 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CEE importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1o giugno 1993 al 31 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sistema di contingenti tariffari è stato istituito con le decisioni n. 1/93 (C) (1) e n. 1/93 (S) (2) della Commissione mista CE/Repubblica ceca e slovacca di cui all'articolo 37 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (in appresso denominato « accordo interinale »), firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 (3);

considerando che a seguito della dissoluzione della Repubblica federale ceca e slovacca il 31 dicembre 1992 la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno assunto tutti gli obblighi derivanti dall'accordo interinale; che ne è risultata la creazione di una Commissione mista CE-Repubblica ceca e di una Commissione mista CE-Repubblica slovacca;

considerando che la gestione di detto sistema ha formato oggetto di un approfondito esame a cura delle parti, in seguito al quale si è provveduto ad apportarvi alcune modifiche, con le decisioni n. 1/94 (C) e n. 1/94 (S) rispettivamente delle Commissioni miste CE/Repubblica ceca e CE/Repubblica slovacca, ai sensi dei pertinenti accordi interinali fra le parti;

considerando che le disposizioni dell'applicazione del sistema di contingenti tariffari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1968/93 (4); che è necessario modificare questo regolamento per tener conto dei risultati del menzionato esame;

considerando che, essendo state escluse alcune misure di politica commerciale comune dalle misure transitorie in favore dei nuovi Laender tedeschi, a norma del regolamento (CE) n. 665/94 (5), è opportuno sospendere le tariffe doganali relative a taluni prodotti di cui alle decisioni n. 1/93 (C) e n. 1/93 (S), per le importazioni nel territorio dei nuovi Laender della Repubblica federale di Germania per l'anno 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1968/93, dal 1o giugno al 31 dicembre 1993 le importazioni nella Comunità dei prodotti nella tabella di cui al medesimo articolo 1 e originari della Repubblica ceca non sono soggette all'aliquota del dazio addizionale riportata nella tabella stessa, purché le merci siano accompagnate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità ceche secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento precitato.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1968/93, dal 1o giugno al 31 dicembre 1993 le importazioni nella Comunità dei prodotti specificati nella tabella di cui al medesimo articolo 2 e originari della Repubblica slovacca non sono soggette all'aliquota del dazio addizionale riportata nella tabella stessa, purché le merci siano accompagnate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità slovacche secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento precitato.

Articolo 3

Fino al 31 dicembre 1995 le importazioni nella Comunità dei prodotti specificati nella seguente tabella e originari della Repubblica slovacca sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale e, inoltre, alle aliquote del dazio, in percentule del valore in dogana, riportate nella medesima tabella.

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Articolo 4

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1994 i dazi doganali applicati ai prodotti specificati nella seguente tabella e originari della Repubblica ceca sono sospesi sino ai massimali ivi riportati:

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2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che:

- le merci in questione siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a una lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria e

- a sostegno della domanda di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci rientrano nell'ambito delle disposizioni del medesimo paragrafo 1.

3. La Commissione e le competenti autorità tedesche prendono tutte le misure necessarie per garantire che il consumo finale dei prodotti in questione o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 5

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1994 i dazi doganali applicati ai prodotti specificati nella seguente tabella e originari della Repubblica slovacca sono sospesi sino ai massimali ivi riportati:

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2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che:

- le merci in questione siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a una lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria e

- a sostegno della domanda di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci rientrano nell'ambito delle disposizioni del medesimo paragrafo 1.

3. La Commissione e le competenti autorità tedesche prendono tutte le misure necessarie per garantire che il consumo finale dei prodotti in questione o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 agosto 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

(1) GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 67.

(2) GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 59.

(3) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

(4) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 1.