Regolamento (CE) n. 2211/94 della Commissione, del 12 settembre 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 13/09/1994 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0120
REGOLAMENTO (CE) N. 2211/94 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 1994 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 novembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6 e l'articolo 23, paragrafo 5, considerando che l'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3759/92 fa obbligo agli Stati membri di notificare alla Commissione i prezzi di taluni pesci e prodotti a base di pesce; che occorre definire esattamente il prezzo soggetto a notificazione; che è opportuno precisare la frequenza e la forma di tale notificazione; che è d'uopo stabilire i mercati o i porti in cui il volume degli scambi è tale da renderli rappresentativi delle ragioni di scambio in generale ed in cui devono essere quindi rilevati i prezzi; considerando che il presente regolamento deve sostituire il regolamento (CEE) n. 3191/92 della Commissione, del 29 novembre 1982, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3474/85 (4); considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2046/85 (6), prescrive agli Stati membri di notificare alla Commissione i prezzi franco frontiera delle carpe; che questa disposizione può essere opportunamente inclusa nel presente regolamento e che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1985/74 va pertanto soppresso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per quanto riguarda la notificazione dei prezzi franco frontiera di taluni prodotti della pesca importati. Articolo 2 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i prezzi franco frontiera delle merci elencate negli allegati I,II, III, IV (A e B) e V del regolamento (CEE) n. 3759/92, rimesse in libera pratica. Detti prezzi devono essere suddivisi per categoria e per presentazione commerciale, nonché per giorno di presentazione della dichiarazione d'importazione. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, prezzo franco frontiera è il valore dichiarato alla dogana. 3. L'obbligo di notificazione si applica soltanto ai prodotti messi in libera pratica in un porto o un mercato rappresentativo, che ai fini del presente regolamento è uno dei punti di entrata elencati in allegato. 4. La notificazione di cui al paragrafo 1 è effettuata il 25 di ogni mese, ovvero il primo giorno lavorativo successivo, per i prodotti messi in libera pratica tra il 1o e il 15 del mese, e il 10 del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo, per i prodotti messi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese. I dati devono essere trasmessi alla Commissione direttamente per via elettronica non appena saranno in funzione le strutture necessarie e fino a quel momento mediante telecopiatore nella forma preparata dalla Commissione. Articolo 3 1. Il regolamento (CEE) n. 3191/82 è abrogato. 2. L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1985/74 è soppresso. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1994. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13. (4) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 16. (5) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30. (6) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 15. ALLEGATO Mercati e porti d'importazione rappresentativi "" ID="1">BELGIO> ID="2">Oostende"> ID="2">Brugge"> ID="2">Zeebrugge"> ID="2">Antwerpen"> ID="1">DANIMARCA> ID="2">Hirtshals"> ID="2">Skagen"> ID="2">Neksoe"> ID="2">Hanstholm"> ID="1">GERMANIA> ID="2">Bremerhaven"> ID="2">Cuxhaven"> ID="2">Hamburg"> ID="2">Padborg"> ID="2">Kiel"> ID="2">Sassnitz"> ID="2">Pomellen"> ID="2">Wald-Schafberg"> ID="2">Schirnding/Landstrasse"> ID="2">Zinnwald"> ID="1">GRECIA> ID="2">Atene"> ID="2">Patrasso"> ID="2">Heraklion"> ID="2">Ioannina"> ID="2">Kavala"> ID="2">Pireo"> ID="2">Salonicco"> ID="1">SPAGNA> ID="2">La Coruña"> ID="2">Vigo"> ID="2">Marín"> ID="2">Barcelona"> ID="2">Irún"> ID="2">Bilbao"> ID="2">Madrid"> ID="2">Valencia"> ID="2">Alicante"> ID="2">Algeciras"> ID="2">Cádiz"> ID="2">La Jonquera"> ID="2">Las Palmas"> ID="1">FRANCIA> ID="2">Bayonne"> ID="2">Bordeaux"> ID="2">Boulogne-sur-mer"> ID="2">Fécamp"> ID="2">La Rochelle-Rochefort"> ID="2">Le Havre"> ID="2">Lorient"> ID="2">Marseille"> ID="2">Aéroport de Roissy"> ID="2">Marché d'intérêt national de Rungis"> ID="2">Saint-Denis-de-la-Réunion"> ID="2">Saint-Malo"> ID="1">IRLANDA> ID="2">Dublin"> ID="2">Killybegs"> ID="1">ITALIA> ID="2">Genova"> ID="2">Livorno"> ID="2">Salerno"> ID="2">La Spezia"> ID="2">Ancona"> ID="2">Fortezza"> ID="2">Bari"> ID="2">Roma 1o centrale"> ID="2">Palermo"> ID="1">PAESI BASSI> ID="2">Amsterdam"> ID="2">Rotterdam"> ID="2">Scheveningen"> ID="1">PORTOGALLO> ID="2">Continente"> ID="2">Viana do Castelo"> ID="2">Porto"> ID="2">Aveiro"> ID="2">Peniche"> ID="2">Lisboa"> ID="2">Portimao"> ID="2">Olhao"> ID="2">Regiao autónoma da Madeira"> ID="2">Funchal"> ID="2">Regiao autónoma dos Açores"> ID="2">Horta (Ilha do Faial)"> ID="2">Praia da Vitória (Ilha Terceira)"> ID="2">Ponta Delgada (Ilha de S. Miguel)"> ID="1">REGNO UNITO> ID="2">Grimsby"> ID="2">Hull"> ID="2">North Shields"> ID="1">FINLANDIA> ID="2">Helsinki"> ID="2">Tornio"> ID="2">Turku"> ID="1">NORVEGIA> ID="2">Tutti i porti"> ID="1">SVEZIA> ID="2">Goeteborg">