31994R2199

Regolamento (CE) n. 2199/94 del Consiglio, del 9 settembre 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 236 del 10/09/1994 pag. 0002 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 32 pag. 0174
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 32 pag. 0174


REGOLAMENTO (CE) N. 2199/94 DEL CONSIGLIO del 9 settembre 1994 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5& Prime;) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CE) n. 534/94 (2), denominato in appresso il « regolamento provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (denominati in appresso minidischi da 3,5& Prime;) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea, di cui al codice NC ex 8523 20 90. Con il regolamento (CE) n. 1340/94 (3) il Consiglio ha prorogato la validità di tale dazio per un periodo massimo di due mesi.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, al governo di Hong Kong e alle altre parti interessate che ne hanno fatto richiesta è stata concessa la possibilità di essere sentiti dalla Commissione. Alcune parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni in merito alle risultanze. In particolare, le autorità di Hong Kong hanno reiterato alcune osservazioni espresse in diverse fasi della procedura.

(3) Un importatore, che non aveva collaborato nel corso della procedura, ha comunicato per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio.

(4) Su richiesta, le parti sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive e la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine ragionevole entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a quanto loro comunicato.

(5) È opportuno rilevare che il produttore comunitario ricorrente RPS, Rhône Poulenc Systems, citato al punto (4) a) del regolamento provvisorio, si chiama ora RPS Boeder International.

(6) A causa della quantità e della complessità dei dati esaminati, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88, denominato in appresso « il regolamento di base ».

(7) In seguito ad una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5& Prime;) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese, denominata in appresso la « procedura precedente », nell'ottobre 1993 il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 2861/93 (4), ha istituito dazi antidumping definitivi.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE (8) Poiché non sono state ricevute ulteriori osservazioni sul prodotto in esame e sul prodotto simile, si confermano le risultanze esposte ai punti da (8) a (12) del regolamento provvisorio.

D. DUMPING 1. Valore normale

(9) Ai fini delle risultanze definitive, il valore normale è stato generalmente stabilito con gli stessi metodi impiegati per l'accertamento provvisorio del dumping, tenendo conto delle argomentazioni e dei fatti nuovi presentati dalle parti.

(10) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, due produttori di Hong Kong e le autorità di Hong Kong hanno obiettato che, sebbene le vendite nazionali del prodotto simile fossero state insufficienti a consentire un paragone adeguato, l'importo relativo alle spese generali, amministrative e di vendita utilizzato per la determinazione del valore normale avrebbe dovuto basarsi sulle spese generali, amministrative e di vendita delle imprese interessate, anche per quanto riguardava le vendite all'esportazione, anziché sulle spese di un altro produttore di Hong Kong. Le autorità di Hong Kong hanno inoltre messo in dubbio la ragionevolezza del livello di profitto utilizzato nel determinare il valore normale.

Non è stato possibile seguire l'approccio suggerito per le spese generali, amministrative e di vendita in quanto l'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base stabilisce che tali spese debbano riferirsi alle vendite nazionali e non alle vendite all'esportazione.

L'inchiesta ha dimostrato che le spese generali, amministrative e di vendita del produttore nazionale citato dal regolamento che istituiva il dazio provvisorio si riferivano a vendite effettuate nello stesso settore commerciale. Tali spese sono state pertanto utilizzate per calcolare il valore normale applicabile agli altri produttori di Hong Kong.

Per quanto riguarda il margine di profitto utilizzato, pari al 10 %, va rilevato che si tratta del margine indicato dal ricorrente, e che è risultato inferiore al margine realizzato dall'unico produttore che ha effettuato vendite sul mercato di Hong Kong, sebbene in quantità non rappresentative.

(11) Il produttore coreano ha obiettato che il valore normale avrebbe dovuto essere adeguato per tenere conto degli articoli promozionali forniti ad alcuni clienti, sostenendo che il valore di tali prodotti rappresentava uno sconto e doveva pertanto essere dedotto dal prezzo nazionale del prodotto interessato.

Poiché gli articoli in questione non erano minidischi da 3,5& Prime; e dato che non vi era motivo di ritenere che il prezzo del prodotto interessato sarebbe stato diverso in assenza di prodotti promozionali, le spese sostenute devono essere considerate spese di promozione e non sconti.

L'adeguamento richiesto non è pertanto ammissibile ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento di base.

(12) In considerazione di quanto sopra, le risultanze esposte ai punti (13) e (14) del regolamento provvisorio sono confermate.

2. Prezzo all'esportazione

(13) Un produttore di Hong Kong ha effettuato le vendite alla Comunità tramite la casa madre in Giappone. Nella fase provvisoria, in assenza di informazioni sufficienti sul prezzo fissato dalla casa madre per le esportazioni nella Comunità, la Commissione ha ritenuto che il prezzo d'esportazione andasse stabilito sulla base del prezzo praticato dal produttore nei confronti della casa madre.

Dopo l'introduzione del dazio provvisorio, il produttore in questione ha fornito elementi di prova relativi al prezzo di vendita praticato dalla casa madre per le esportazioni nella Comunità.

Il prezzo d'esportazione è stato modificato di conseguenza.

(14) Non sono state presentate nuove argomentazioni in merito alla determinazione del prezzo d'esportazione. Si confermano pertanto le risultanze esposte ai punti (15) e (16) del regolamento provvisorio.

3. Confronto

(15) Un produttore di Hong Kong ha obiettato che, dato che le sue esportazioni erano dirette principalmente a clienti OEM (fabbricanti di attrezzature originali), tali vendite non potevano essere paragonate alle vendite nazionali effettuate con la marca del produttore, in quanto le vendite OEM avvenivano a prezzi inferiori a causa del margine meno elevato di profitto e delle minori spese generali, amministrative e di vendita.

In seguito all'esame delle vendite interne dei produttori di Hong Kong che hanno collaborato, la Commissione è giunta alla conclusione che i prezzi non rappresentavano una funzione del canale di vendita. Non è stato identificato alcun modello di prezzi specifico per le vendite OEM e pertanto non è stato possibile apportare l'adeguamento richiesto.

4. Margine di dumping

(16) Sulla base delle modifiche apportate al calcolo del valore normale e del prezzo d'esportazione, i margini di dumping definitivi determinati dalla Commissione, espressi come percentuale del valore cif, fissato secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, sulla valutazione delle merci a fini doganali (5), per ciascuna delle ditte interessate, sono i seguenti:

"" ID="1">Hong Kong" ID="1">- Jacking Magnetic Company Limited:> ID="2">7,2 "> ID="1">- Plantron (HK) Ltd:> ID="2">6,7 "> ID="1">- Technosource Industrial Ltd:> ID="2">13,3.""

È opportuno rilevare che la Swire Magnetic Holdings Limited ha cessato la produzione e la commercializzazione dei minidischi da 3,5& Prime; nel primo trimestre del 1994. Non si è pertanto ritenuto necessario stabilire un margine di dumping individuale per tale produttore.

"" ID="1">Repubblica di Corea:" ID="1">- SKC:> ID="2">8,1.""

(17) Per quanto riguarda i produttori che non hanno collaborato, le autorità di Hong Kong hanno affermato che il margine di dumping da applicare a Hong Kong si sarebbe dovuto basare sul margine più elevato accertato per i produttori di Hong Kong che avevano collaborato all'inchiesta.

La Commissione ha esaminato tale affermazione e riconferma le risultanze esposte al punto (23) del regolamento provvisorio, secondo le quali la scarsa collaborazione da parte dei produttori di Hong Kong rende improponibile l'adozione di una soluzione del genere, in quanto il margine di dumping accertato per i produttori che hanno collaborato non costituisce una base affidabile per il calcolo del margine di dumping relativo al notevole volume d'importazioni provenienti dagli esportatori che non hanno collaborato.

La Commissione ha tuttavia adeguato il margine di dumping da applicare ai produttori di Hong Kong che non hanno collaborato al margine medio ponderato per i diversi tipi di prodotto venduti per esportazione nella Comunità, nei termini esposti dal ricorrente.

Le risultanze in merito, e quelle esposte al punto (22) del regolamento provvisorio riguardo ai produttori della Repubblica di Corea che non hanno collaborato, sono confermate. Il margine di dumping per i produttori che non hanno collaborato nei paesi soggetti alla presente procedura sono pertanto così fissati:

"" ID="1">- Hong Kong:> ID="2">27,4 % "> ID="1">- Repubblica di Corea:> ID="2">8,1 %.">

E. INDUSTRIA COMUNITARIA (18) Non sono state presentate nuove argomentazioni in relazione alla definizione di industria comunitaria. Si confermano pertanto le risultanze esposte ai punti (24) e (29) del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO 1. Cumulo degli effetti delle importazioni in dumping

(19) Poiché non sono state ricevute nuove argomentazioni in relazione alle risultanze esposte ai punti da (30) a (34) del regolamento provvisorio, tali risultanze sono confermate.

2. Consumo comunitario, volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

(20) Poiché non sono state ricevute ulteriori osservazioni, le risultanze esposte ai punti (35) e (36) del regolamento provvisorio sono confermate.

3. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(21) In assenza di osservazioni, si confermano le risultanze esposte al punto (37) del regolamento provvisorio.

4. Situazione dell'industria comunitaria

(22) Il produttore coreano e le autorità di Hong Kong hanno contestato il parere espresso dalla Commissione al punto (39) del regolamento provvisorio, sostenendo che un aumento del 2,5 % nella quota di mercato dell'industria comunitaria tra il 1989 e il periodo d'inchiesta farebbe pensare che l'industria comunitaria abbia effettivamente registrato prestazioni migliori della media di mercato.

È vero che il volume di vendite dell'industria comunitaria è aumentato in termini assoluti e che la sua limitata quota di mercato è cresciuta dal 9,8 % nel 1989 al 12,3 % durante il periodo d'inchiesta. Ciò non toglie, tuttavia, che le prestazioni relative dell'industria comunitaria possano essere valutate adeguatamente solo alla luce delle circostanze di mercato prevalenti. Idealmente si sarebbe dovuto trattare di un mercato privo di distorsioni, ma è evidente che nel periodo esaminato la realtà era ben diversa. Le importazioni in dumping provenienti dai paesi interessati dalla presente procedura e da quella precedente hanno impedito ad un'industria relativamente giovane di conquistare la quota di mercato che avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in un periodo di rapida crescita del consumo.

Le risultanze esposte ai punti (38), (39) e (42) del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO (23) Non sono state presentate nuove argomentazioni riguardanti la causa del pregiudizio. Le risultanze esposte ai punti da (44) a (50) del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

H. INTERESSE COMUNITARIO (24) Non sono state ricevute nuove argomentazioni concernenti l'interesse comunitario.

Tuttavia, per quanto riguarda gli interessi degli utilizzatori, sebbene in nessuna fase della procedura siano state presentate osservazioni da parte di consumatori finali di minidischi da 3,5& Prime;, la Commissione ha cercato di determinare con la maggiore precisione possibile in base alle informazioni in suo possesso se l'istituzione di dazi antidumping potesse avere per gli utilizzatori conseguenze che si spingevano al di là del ripristino di un regime commerciale equo e privo di distorsioni.

Data l'assenza totale di informazioni in merito agli interessi degli utilizzatori nella presente procedura, le seguenti osservazioni si fondano su fonti di informazioni generali relative agli sviluppi verificatisi sui mercati comunitario e mondiale dei minidischi da 3,5& Prime;.

A livello globale, la domanda complessiva continua ad aumentare, sebbene, in linea con l'intervallo crescente tra l'uscita di nuovi pacchetti (attualmente si verifica un lancio importante ogni tre anni circa), il rallentamento nella crescita del settore della duplicazione del software eserciti un'influenza negativa sul tasso di aumento. È inoltre possibile che la domanda diminuisca con lo sviluppo di sistemi alternativi per la raccolta e l'archiviazione dei dati.

Dal lato dell'offerta, sussiste un eccesso di capacità produttiva a livello mondiale. Tale situazione ha determinato una flessione continuata dei prezzi nel 1993 e nei primi mesi del 1994.

Il mercato comunitario non è naturalmente immune dagli squilibri tra la domanda e l'offerta globali. I prezzi nella Comunità hanno continuato a scendere e, data la concorrenza esistente sia sul mercato mondiale che su quello comunitario, non c'è motivo di ritenere che gli interessi degli utilizzatori saranno influenzati negativamente dall'istituzione dei dazi antidumping definitivi ai quali si riferisce la presente procedura.

Inoltre, un'eventuale pressione ingiustificata verso un aumento di prezzo a scapito degli utilizzatori derivante dai dazi definitivi sarebbe alleviata dal fatto che la Comunità continuerà a fare affidamento sulle importazioni, in quanto, nonostante i recenti aumenti della capacità produttiva dell'industria comunitaria, la capacità complessiva esistente nella Comunità è in grado di coprire solo il 70 % circa della domanda comunitaria.

In conlusione quindi, è improbabile che gli utilizzatori di minidischi da 3,5& Prime; nella Comunità subiscano conseguenze negative significative a causa dell'introduzione di dazi antidumping definitivi; in particolare non si dovrebbero verificare aumenti di prezzo ingiustificati.

In considerazione di quanto sopra, le risultanze esposte ai punti da (51) a (56) del regolamento provvisorio sono confermate.

I. DAZIO (25) Non sono state ricevute osservazioni in merito al metodo adottato dalla Commissione per fissare le aliquote di dazio da applicare, come illustrato ai punti da (57) a (60) del regolamento provvisorio.

Tali risultanze sono pertanto confermate e poiché le soglie di pregiudizio accertate superano i margini di dumping definitivamente stabiliti, è opportuno imporre misure ai livelli di detti margini di dumping.

J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI (26) In considerazione dei margini di dumping accertati, del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e della precarietà della situazione finanziaria di quest'ultima, si ritiene necessario stabilire la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio. Qualora il dazio provvisorio superi l'aliquota del dazio definitivo, l'importo riscosso non deve essere superiore a quello del dazio antidumping definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di minidischi da 3,5& Prime; utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, di cui al codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90*10) e originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente:

a) 27,4 % per i prodotti specificati al paragrafo 1 originari di Hong Kong (codice aggiuntivo Taric: 8772), ad eccezione dei prodotti d'importazione fabbricati dalle ditte seguenti, che saranno soggetti alle aliquote di dazio qui di seguito riportate:

- Jackin Magnetic Co. Ltd: 7,2 % (codice aggiuntivo Taric: 8775),

- Plantron HK Ltd: 6,7 % (codice aggiuntivo Taric: 8776),

- Technosource Industrial Ltd: 13,3 % (codice aggiuntivo Taric: 8778).

b) 8,1 % per i prodotti specificati al paragrafo 1 originari della Repubblica di Corea.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Sono definitivamente riscossi gli importi garantiti a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito a norma del regolamento (CE) n. 534/94 per i minidischi da 3,5& Prime;. Qualora il dazio provvisorio superi il dazio definitivo, l'importo riscosso non deve essere superiore a quello del dazio definitivo.

2. Sono svincolati gli importi in eccesso dell'aliquota definitiva del dazio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(2) GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 5.

(3) GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 4.

(5) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.