REGOLAMENTO (CE) N. 1962/94 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1994 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30/07/1994 pag. 0099 - 0099
REGOLAMENTO (CE) N. 1962/94 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1994 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 3680/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che fissa, per il 1994, la possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1043/94 (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3NO da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Spagna ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 13 luglio 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3NO eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1994. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3NO eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 13 luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1994. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione (1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 42. (3) GU n. L 114 del 5. 5. 1994, pag. 1.